Il benessere animale è ancora in attesa di una ‘strategia UE’ che vedrà la luce tra diversi anni, come si è visto. La sanità animale, oggetto di una recente riforma che pure abbiamo descritto, peraltro già definisce un requisito essenziale su cui vale la pena fare chiarezza.
Solo gli animali sani possono venire macellati per il consumo umano e ciò deve avvenire in un macello riconosciuto e sottoposto al controllo da parte di un veterinario ufficiale, a norma del reg. CE 853/04 (c.d. Igiene 2). La macellazione d’urgenza fuori dal macello – vale a dire, ʹquella effettuata su un animale per il resto sano, che ha subito un incidente che ne ha impedito il trasporto al macello per considerazioni relative al suo benessereʹ – è invece consentita per i soli ungulati domestici destinati al consumo umano e soltanto al ricorrere di una serie di condizioni. (1)
Macellazione d’urgenza
ʹGli operatori del settore alimentare devono garantire che le carni di ungulati domestici, che sono stati sottoposti a macellazione d’urgenza al di fuori del macello, siano destinati al consumo umano solo se soddisfano i seguenti requisiti.
1. Un animale per il resto sano deve aver subito un incidente che ne ha impedito il trasporto al macello per considerazioni relative al suo benessere.
2. Un veterinario deve eseguire l’ispezione ante mortem dell’animale.
3. L’animale macellato e dissanguato deve essere trasportato al macello in condizioni igieniche soddisfacenti e senza indebito ritardo. L’asportazione dello stomaco e degli intestini, ma nessuna altra tolettatura può essere praticata sul posto sotto la supervisione del veterinario. I visceri asportati devono accompagnare l’animale abbattuto al macello ed essere identificati come appartenenti all’animale stesso.
4. Se trascorrono più di due ore tra l’operazione di macellazione e l’arrivo al macello l’animale deve essere refrigerato. Se le condizioni climatiche lo consentono, la refrigerazione attiva non è necessaria.
5. Una dichiarazione dell’operatore del settore alimentare che ha allevato l’animale, attestante l’identità dell’animale e indicante i prodotti veterinari o le altre cure somministratigli con le relative date di somministrazione e tempi di sospensione, deve accompagnare l’animale macellato al macello.
6. Una dichiarazione del veterinario, attestante il risultato positivo dell’ispezione ante mortem, la data, l’ora e la motivazione della macellazione d’urgenza e la natura di eventuali trattamenti somministrati all’animale dal veterinario, deve accompagnare l’animale macellato al macello.
7. L’animale macellato deve essere idoneo al consumo umano dopo l’ispezione post mortem effettuata nel macello conformemente al regolamento (CE) n. …/2004 [ora reg. UE 2019/627] (…) compreso qualsiasi altro test aggiuntivo in caso di macellazione d’urgenza.
8. Gli operatori del settore alimentare devono seguire tutte le eventuali istruzioni del veterinario ufficiale dopo l’ispezione post mortem per quanto riguarda l’uso delle carni.ʹ (reg. CE 853/04, All. III, Sez. I, Capo VI).
Il responsabile degli animali
Il responsabile degli animali – sia esso il proprietario, il custode e/o il detentore degli stessi – ha una serie di obblighi, definiti nel d.lgs. 26.3.01, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti).
ʹGli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoliʹ (d.lgs. 146/01, Allegato).
Al ricorrere dei presupposti per la macellazione d’urgenza, spetta al responsabile dell’animale contattare prontamente il servizio pubblico veterinario.
Il servizio pubblico veterinario
Il servizio pubblico veterinario è un servizio pubblico essenziale che deve garantire l’ispezione degli animali morti o in pericolo di vita, con conseguente macellazione d’urgenza. Il servizio deve venire assicurato anche in orario notturno e festivo, in regime di pronta disponibilità veterinaria. (2)
Le macellazioni d’urgenza sono prioritarie rispetto a qualsiasi altra chiamata. Ciò è necessario per la tutela del benessere animale, della prevenzione delle malattie infettive e della sicurezza alimentare. (3)
L’ispezione veterinaria ante- e post-portem è un’incombenza che spetta al servizio pubblico veterinario.
Stordimento preventivo
La macellazione d’urgenza deve venire eseguita nel più breve tempo possibile nel rispetto delle disposizioni stabilite dal reg. CE 1099/09, praticando lo stordimento preventivo dell’animale.
Il veterinario ufficiale accerta preliminarmente il possesso del certificato d’idoneità da parte del personale addetto (reg. CE 1099/09, articolo 7.2) e supervisiona le operazione di abbattimento, che devono risparmiare all’animale dolori, ansia o sofferenze evitabili.
Lo stordimento deve venire eseguito mediante pistola a proiettile captivo o comunque con una delle modalità autorizzate dal reg. CE 1099/09.
Destino delle carni
Le carni ottenute dagli animali macellati d’urgenza – ove giudicate incondizionatamente idonee al consumo umano a seguito di ispezione ante- e post-mortem – ricevono bollatura sanitaria e vengono liberamente immesse sul mercato. Salvo risultare escluse dal campo di applicazione del reg. CE 853/2004, allorché destinate al consumo familiare privato.
Il veterinario ufficiale al macello può in ogni caso imporre prescrizioni in materia di uso delle carni fresche ottenute da animali sottoposti a macellazione d’urgenza al di fuori del macello, condizionandone il successivo trattamento per il consumo umano (reg. UE 2019/627, Capo IV – Restrizioni, articolo 47).
Carcasse, carni e visceri degli animali macellati d’urgenza dichiarati idonei al consumo umano e tuttavia non destinativi per motivi commerciali possono venire qualificati come sottoprodotto di origine animale (materiali di categoria 3).
Qualora invece le carni ottenute da animali macellati d’urgenza vengano considerate non idonee al consumo umano, a seguito di ispezione ante- e post-mortem, esse sono invece categorizzate come sottoprodotto di origine animale e smaltite in conformità alle disposizioni di cui alla Sezione 2 (Smaltimento e uso) del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Dario Dongo e Giulia Torre
Note
(1) Per ʹungulati domesticiʹ si intendono le ʹcarni di animali domestici delle specie bovina (comprese le specie Bubalus e Bison), suina, ovina e caprina e di solipedi domesticiʹ (reg. CE n. 853/2004, Allegato I)
(2) Ministero della Salute, Nota DGISAN 4577 11.2.2020
(3) Idem c.s.
(4) Reg. CE 1069/09, articoli 8 (Materiali di categoria 1), 9 (Materiali di categoria 2), 10 (Materiali di categoria 3)