Il mediatore europeo ha finalmente dato riscontro, dopo 7 anni, alle ripetute denunce presentate da PAN (Pesticide Active Network) Europe. Ed è scattata la censura alla Commissione europea, per aver violato regole essenziali a proteggere la salute pubblica e l’ambiente. (1)
Non si può ammettere che l’esecutivo di Bruxelles autorizzi pesticidi a rischio, in difetto di apposite valutazioni dell’EFSA (European Food Safety Authority) sulla sicurezza per gli usi previsti. Né si può ammettere il ricorso di comodo alle ‘ulteriori conferme’ che provengano dai produttori di agrotossici. Né, ancora, la secretazione dei dati relativi alle nebulose procedure.
Lo European Ombudsman (mediatore europeo) conclude però la propria inchiesta con alcuni ‘suggerimenti’. È ora compito della Commissione Von der Leyen adeguare le procedure e proporre le riforme necessarie. Ed è responsabilità delle altre istituzioni, Parlamento europeo e Consiglio UE in primis, sorvegliare il loro solerte adempimento.
Pesticidi e principio di precauzione, il regolamento (CE) n. 1107/2009
Il c.d. Pesticides Regulation, reg. CE 1107/09, ‘stabilisce norme riguardanti l’autorizzazione, l’immissione sul mercato, l’impiego e il controllo all’interno della Comunità dei prodotti fitosanitari, così come sono presentati nella loro forma commerciale’ (art. 1.1).
‘Le disposizioni del presente regolamento si fondano sul principio di precauzione al fine di garantire che le sostanze attive o i prodotti immessi sul mercato non abbiano effetti nocivi per la salute umana o animale o l’ambiente’ (reg. CE 1107/09, art. 1.4).
Il principio di precauzione, alla base della politica ambientale europea (TFUE, articolo 191.1), legittima altresì l’adozione da parte degli Stati membri di ulteriori misure restrittive, ‘quando sul piano scientifico vi siano incertezze quanto ai rischi che i prodotti fitosanitari che devono essere autorizzati nel loro territorio comportano per la salute umana e animale o l’ambiente’ (reg. CE 1107/09, art. 1.4, ultimo capoverso). Come ribadito dalla European Court of Justice con sentenza 8.10.20 nella causa C-514/19. (3)
Sostanze attive e sostanze potenzialmente pericolose
Le sostanze attive sono definite come ‘sostanze, compresi i microrganismi che esercitano un’azione generale o specifica contro gli organismi nocivi oppure sui vegetali, su parti di vegetali o su prodotti vegetali’ (reg. CE 1107/09, art. 2.2).
‘Sostanza potenzialmente pericolosa’ è invece ‘qualsiasi sostanza che sia intrinsecamente in grado di causare effetti negativi sugli esseri umani, sugli animali o sull’ambiente e che sia contenuta o prodotta in un prodotto fitosanitario in concentrazioni tali da comportare un rischio che tali effetti si producano’ (reg. CE 1107/09, art. 3.4).
Sostanze attive, requisiti di sicurezza
Una sostanza attiva è approvata a livello europeo – conditio sine qua non per la sua immissione in commercio in UE – ‘se, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, si può prevedere che, tenuto conto dei criteri di approvazione (…), i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva’ rispondano ai criteri seguenti (reg. CE 1107/09, articolo 4.1).
‘I residui dei prodotti fitosanitari, in condizioni d’uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di realistiche condizioni d’impiego, soddisfano i seguenti requisiti:
a) non hanno alcun effetto nocivo né sulla salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, o sulla salute animale, prendendo in considerazione gli effetti cumulativi e sinergici noti, quando siano disponibili i metodi scientifici accettati dall’Autorità per valutarli, né sulle acque sotterranee,
b) non hanno alcun effetto inaccettabile sull’ambiente’ (reg. CE 1107/09, articolo 4.2).
Prodotti fitosanitari, requisiti di sicurezza
I prodotti ‘fitosanitari’ (plant protection products nel testo inglese del regolamento, ‘veleni’ in gergo contadino veneto), ‘in condizioni d’uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di condizioni realistiche d’impiego’, devono soddisfare i requisiti seguenti:
a) ‘è sufficientemente efficace;
b) non ha alcun effetto nocivo, immediato o ritardato, sulla salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, o animale, direttamente o attraverso: l’acqua potabile (tenuto conto delle sostanze derivanti dal trattamento dell’acqua potabile), gli alimenti, i mangimi o l’aria; né ha conseguenze sul luogo di lavoro o attraverso altri effetti indiretti, prendendo in considerazione gli effetti cumulativi e sinergici noti, quando siano disponibili i metodi scientifici accettati dall’Autorità per valutarli, né sulle acque sotterranee,
c) non ha alcun effetto inaccettabile sui vegetali o sui prodotti vegetali;
d) non provoca ai vertebrati [la necessità di] combattere sofferenze e dolore non necessari,
e) non ha alcun effetto inaccettabile sull’ambiente, tenendo conto in particolare, quando siano disponibili i metodi scientifici accettati dall’Autorità per valutare detti effetti:
i) del suo destino e della sua distribuzione nell’ambiente, in particolare per quanto riguarda la contaminazione delle acque di superficie, ivi comprese le acque degli estuari e costiere, le acque sotterranee, l’aria e il suolo, tenendo conto di luoghi distanti dal luogo di utilizzo a seguito della propagazione ambientale a lunga distanza, (4)
ii) del suo impatto sulle specie non bersaglio, anche sul loro comportamento corrente;
iii) del suo impatto sulla biodiversità e sull’ecosistema’ (reg. CE 1107/09, articolo 4.3).
Autorizzazioni scriteriate, l’inchiesta del mediatore europeo
PAN Europe ha sollecitato il mediatore europeo ad aprire un’inchiesta sull’abitudine della Commissione europea di approvare l’utilizzo di sostanze attive in relazione alle quali l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA, European Food Safety Authority), ha identificato critical areas of concern o di utilizzi non sicuri (es. flazasulfuron, isofetamid, picolinafen, benzovindiflupyr e epoxiconazole). Oltre alla prassi di approvare sostanze per le quali sono necessari dati aggiuntivi che ne confermino la sicurezza.
La Commissione europea ha infatti la funzione di risk management (gestione del rischio) e non anche quella di risk assessment, cioè di valutazione scientifica del rischio, che è stata invece affidata all’EFSA a partire dall’entrata in vigore del General Food Law (reg. CE 178/02). Deve perciò approvare soltanto i principi attivi e in relazione ai soli utilizzi valutati come sicuri da parte dell’EFSA. Senza possibilità di considerare altri fattori, come l’utilizzo ipoteticamente considerato come sicuro in uno o più Paesi membri – non appositamente valutati dall’EFSA.
Carenza di motivazioni e inaccessibilità dei dati
L’inchiesta del mediatore europeo ha poi rilevato come la Commissione europea non motivi adeguatamente le decisioni di approvazione delle sostanze attive identificate come critiche. La carenza di motivazioni è particolarmente grave nei casi oggetto d’indagine, laddove l’esecutivo di Bruxelles ha approvato l’utilizzo di principi attivi le cui analisi non hanno soddisfatto i criteri di approvazione previsti dal regolamento (UE) n. 1107/09.
L’inaccessibilità dei dati relativi alle procedure di autorizzazione è oggetto di ulteriore censura alla Commissione europea da parte del mediatore europeo (European Ombudsman). I testi delle decisioni devono sempre precisarne le doverose motivazioni, in un linguaggio chiaro che sia facilmente comprensibile al pubblico. (5) L’attività amministrativa deve venire improntata ai principi di responsabilità e trasparenza. Con buona memoria, vale la pena aggiungere, del 16° ma non ultimo degli SDGs (Sustainable Development Goals) in Agenda ONU 2030.
#SDG16. Promote just, peaceful and inclusive societies.Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels.
Aggiustamenti a posteriori
La cattiva amministrazione dell’esecutivo europeo viene stigmatizzata anche negli ‘aggiustamenti a posteriori’ di autorizzazioni già concesse su sostanze attive potenzialmente pericolose. Il mediatore ha censurato la prassi della Commissione europea di richiedere al produttore documenti aggiuntivi e chiarificatori (c.d. ‘dati di conferma’) solo dopo aver approvato la sostanza. Un’abitudine pericolosa, poiché nel frattanto gli agrotossici ‘possono causare danni gravi, anche irreversibili, alla salute umana o animale o all’ambiente’. (1)
La procedura di conferma dei dati ex post deve venire utilizzata con particolare cautela e nel rigoroso rispetto del principio di precauzione, avverte il mediatore. Soprattutto laddove sia probabile che i richiedenti non siano in grado di presentare i dati di conferma in breve tempo. L’occasione sarebbe anche valsa a denunciare l’inedia di Bruxelles rispetto alle frodi scientifiche conclamate, sulle cui basi tuttora si fondano le autorizzazioni del glifosate, o glifosato (6,7,8).
Conclusioni provvisorie
L’indagine del mediatore europeo si è conclusa con una serie di ‘suggerimenti’, purtroppo non vincolanti dal punto di vista giuridico. L’Ombudsman ha però rimarcato come la stessa Commissione europea, nel presentare la Strategia per la Biodiversità in UE al 2030, abbia dichiarato l’impegno ad agire per ridurre del 50% l’uso complessivo e il rischio di chemical pesticides entro il 2030. (9)
È fondamentale ora raggiungere il milione di firme necessarie a costringere la Commissione europea ad adottare un apposito regolamento per la protezione delle api, gli ecosistemi e la salute pubblica dai gravi pericoli a cui tuttora siamo esposti a causa dell’abuso di agrotossici in Unione Europea. (10) Invitiamo i nostri lettori a sottoscrivere l’iniziativa dei cittadini europei ‘Save the bees and the farmers!’ Di grazia, una FIRMA QUI.
La protezione della salute dei nostri cari e delle generazioni che verranno dipende sempre e comunque dal nostro potere di consumatori. Scegliamo alimenti biologici prodotti vicino a noi, per costringere la filiera a rinunciare ai veleni. Tenendo a mente che già ora il 77,3% delle acque di superficie in Italia è contaminato da cocktail di pesticidi neurotossici e altre sostanze con azioni di interferenza endocrina, rischi mutageni e cancerogeni. (4)
Dario Dongo e Silvia Giordanengo
Note
(1) European Ombudsman. Decision in joint cases 1570/2018/JF-JN and 1973/2018/JF-JN on how the European Commission approves substances used in plant protection products (pesticides). 30.11.20, https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/135628
(2) Reg. CE 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Testo consolidato al 14.12.19 su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1107&qid=1611092734251
(3) Dario Dongo, Gioele Lucchese. Pesticidi, via libera della Corte di Giustizia UE ai divieti nazionali. Salviamo le api. GIFT (Great Italian Food Trade). 7.11.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/pesticidi-via-libera-della-corte-di-giustizia-ue-ai-divieti-nazionali-salviamo-le-api
(4) Dario Dongo. ISPRA, rapporto 2020 sui pesticidi nelle acque. GIFT (Great Italian Food Trade). 24.12.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/ispra-rapporto-2020-sui-pesticidi-nelle-acque
(5) Il diritto di accesso completo ai dossier EFSA di valutazione del rischio era già stato affermato dal Tribunale UE con sentenza 7.3.19, nelle cause T-716/14 Anthony C. Tweedale/Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e T-329/17 Hautala e a./ EFSA
(6) Dario Dongo. Glifosato, il rapporto dell’Echa, Agenzia chimica europea, trascura la falsità dei dati prodotti da Monsanto. La Corporation ora sotto processo in USA. GIFT (Great Italian Food Trade) 17.3.17, https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/glifosato-il-rapporto-dell-echa-agenzia-chimica-europea-trascura-la-falsità-dei-dati-prodotti-da-monsanto-la-corporation-ora-sotto-processo-in-usa
(7) Dario Dongo. Glifosato e soia OGM, la grande truffa. Studio scientifico. GIFT (Great Italian Food Trade). 6.1.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/glifosato-e-soia-ogm-la-grande-truffa-studio-scientifico
(8) Dario Dongo. Glifosato, altre frodi negli studi scientifici prodotti dalle ‘Corporation’. GIFT (Great Italian Food Trade). 16.2.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/glifosato-altre-frodi-negli-studi-scientifici-prodotti-dalle-corporation
(9) Dario Dongo. Speciale – Strategia UE 2030 per la Biodiversità, il piano annunciato a Bruxelles. GIFT (Great Italian Food Trade). 31.5.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/speciale-strategia-ue-2030-per-la-biodiversità-il-piano-annunciato-a-bruxelles
(10) Dario Dongo. #Savethebees. Salviamo le api! Iniziativa dei cittadini europei. Égalité. 15.1.21 https://www.egalite.org/savethebees-salviamo-le-api-iniziativa-dei-cittadini-europei/