La Commissione Europea ha attivato una consultazione pubblica in merito all’opportunità di introdurre l’obbligo di notifica preventiva dei carichi di alimenti, piante e animali in arrivo in UE.
Si prospetta così un regolamento che integra il c.d. Official Controls Regulation (EU) 2017/625 per le merci non già soggette ad apposite procedure o esenzioni (di cui in OCR, articoli 47 e 48).
1) Controlli ufficiali alle frontiere UE, le regole vigenti
I controlli ufficiali alle frontiere UE, come si è visto, ricadono sotto la responsabilità degli Stati Membri. (1) I quali li organizzano, nel rispetto dei criteri indicati in OCR e altri regolamenti, con appropriate frequenza e intensità stabilite sulla base dei livelli di rischio individuati. (2) I controlli ufficiali in questione vengono eseguiti presso un posto di controllo frontaliero e includono sistematicamente il controllo documentale.
Il controllo di identità e il controllo fisico vengono invece eseguiti in relazione ai possibili rischi per la salute umana, la salute animale o vegetale, il benessere animale e l’ambiente (in relazione a OGM, specie aliene e prodotti fitosanitari).
2) Notifica preventiva dei carichi in arrivo in UE, lavori in corso
Il gruppo di esperti della Commissione ha elaborato una proposta di atto delegato, ai sensi del regolamento (UE) 2017/633, volto a definire i casi e le condizioni in cui l’autorità competente può chiedere agli operatori di notificare l’arrivo di merci in ingresso in UE, quando non soggette a controllo ufficiale presso i posti di controllo frontaliero.
La notifica preliminare dei carichi in arrivo – già introdotta in USA con il ‘Bioterrorism Act’, nel lontano 2002 – ha lo scopo di rendere disponibili in anticipo, alle autorità frontaliere, informazioni utili a valutare i rischi associati a tali merci. E su queste basi, pianificare le attività di controllo ufficiale.
Le autorità competenti – grazie ai dati raccolti attraverso le notifiche preliminari (che si aggiungono ad altre informazioni, quali i precedenti di conformità degli operatori e i livelli di rischio associati alle categorie di merci, nonché ai Paesi di loro origine e quelli di spedizione, per quanto attiene alle normative e i controlli ufficiali) – possono ottimizzare la categorizzazione del rischio associato al transito/ingresso delle merci di importazione extra-UE.
3) Informativa sui carichi in arrivo
L’operatore responsabile della partita dovrebbe notificare l’invio delle merci tramite TRACES prima del loro arrivo fisico alle frontiere UE, con firma digitale auto-certificazione della veridicità e completezza delle notizie fornite.
Le informazioni da fornire mediante notifica preventiva riguardano:
• speditore (nome, indirizzo, Stato)
• posto di controllo frontaliero di ingresso in UE
• destinatario e luogo di destinazione (nome, indirizzo, Stato)
• operatore responsabile presso il posto di controllo frontaliero (nome, indirizzo, Stato)
• documentazione di accompagnamento alle partite, comprensiva dei documenti commerciali
• data e ora previste per l’arrivo al posto di controllo frontaliero
• Paese di origine (coltivazione/raccolto/produzione) delle merci
• mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere l’UE e Stato ove è originato il trasporto
• stabilimento di produzione speditore (nome, indirizzo, Stato, codice di autorizzazione ove disponibile)
• categoria di temperatura richiesta durante il trasporto (temperatura ambiente/refrigerato/congelato)
• numero del container (e del sigillo, se disponibile)
• uso previsto delle merci o la loro categoria, come specificato nei documenti di accompagnamento
• informazioni sulla conformità delle merci alle regole applicabili.
3.1) Destinazione delle partite
La destinazione prevista delle partite, dopo che esse avranno lasciato il posto di controllo frontaliero, deve altresì venire comunicata in fase di notifica dei carichi in arrivo, con le seguenti modalità:
– ‘per il mercato interno’
– ‘per il transito’, con dati su Paese terzo di destino, modalità di trasporto e nome del posto di controllo frontaliero di uscita. Queste partite possono anche contenere merci non autorizzate in UE (i.e. additivi per mangimi di origine non animale, prodotti fitosanitari)
– ‘per il trasferimento verso…’, qualora le merci siano destinate a controlli in luoghi diversi dai posti di controllo frontaliero, sulla base delle norme nazionali
– ‘per il trasporto successivo a…’, laddove le merci verranno trasferite a strutture designate dagli Stati membri per il successivo trasporto, in virtù delle norme nazionali. Anche queste partite possono contenere merci non autorizzate in UE e devono comunque venire accompagnate da apposite notizie, a seconda dei casi, sul deposito doganale o la struttura di deposito per la custodia temporanea, o la zona franca. O ancora, lo stabilimento per la produzione di mangimi, con l’indicazione del suo numero di registrazione o di riconoscimento.
3.2) Descrizione delle merci
La descrizione delle merci, nella notifica preliminare dei carichi in arrivo, dovrebbe comprendere:
- codice e titolo della nomenclatura combinata (NC), codice della tariffa integrata dell’Unione europea (TARIC)
- pesi netto e lordo, in kg
- tipo e numero totale di colli della spedizione
- codici di lotto
- tipo di prodotto, incluse notizie su prodotti biologici o in conversione
- numero di pezzi o volume, ove del caso.
3.3) Sistema informativo
Il sistema di gestione delle informazioni per i controlli ufficiali già in uso, istituito e gestito dalla Commissione europea, può garantire un adeguato livello di sicurezza per quanto attiene a identificazione e certificazione elettronica. (3)
Gli standard già in uso appaiono idonei a descrivere le partite delle merci in arrivo alle frontiere UE in modo sufficientemente dettagliato, ai fini della loro pronta identificazione da parte delle autorità competenti e della categorizzazione dei rischi.
4) Verifiche, registrazioni e decisioni delle autorità
A seguito delle attività di verifica, le autorità competenti dovrebbero redigere registrazioni scritte su ogni controllo eseguito (4) e decidere sulla partita, che può essere:
– accettabile per il mercato interno
– non accettabile
– accettabile per il trasferimento o il trasporto successivo o il transito o per le merci non conformi.
5) Consultazione pubblica
La consultazione pubblica sullo schema di regolamento in esame – a cui tutti (singoli cittadini, operatori e loro associazioni) possono partecipare – è aperta fino al 15 maggio 2024 e accessibile all’apposito link. (5)
L’esecutivo europeo, come spesso purtroppo accade, non ha eseguito una valutazione d’impatto (costi/benefici) delle misure proposte. È peraltro facile annotare come:
– i maggiori oneri burocratici non sono sostanziali rispetto alle informazioni già raccolte in vista delle importazioni delle merci in UE, e d’altra parte
– la notifica preventiva potrebbe ridurre i tempi e i costi dei controlli ufficiali frontalieri, in misura anche sostanziale.
Dario Dongo, Sarah Lanzilli, Amaranta Traversa, Claudio Biglia
Note
(1) Dario Dongo, Claudio Biglia. Quali controlli sugli alimenti alle frontiere UE? FARE (Food and Agriculture Requirements). 20.4.24
(2) Regolamento (UE) 2017/625, articoli 44.2 e 24.2 (per i prodotti fitosanitari)
(3) Reg. UE 2017/625, articolo 131.1
(4) Reg. UE 2017/625, articolo 13