Food Contaminants Regulation (EU) No 2023/915, in vigore dal 25 maggio 2023, aggiorna la disciplina europea sui limiti massimi di contaminanti nei prodotti alimentari. (1)
1) Contaminants Regulation (EU) No 2023/915, quali novità
Il nuovo Food Contaminants Regulation (EU) No 2023/915 abroga il previgente reg. (EC) 1881/2006, dopo 17 anni, senza tuttavia introdurre alcuna novità sostanziale. Il nuovo regolamento semplicemente consolida in un unico testo le soglie massime di contaminanti che la Commissione europea ha aggiornato nel corso degli anni, attraverso numerose modifiche al Reg. (EC) 1881/06.
Le soglie massime di contaminanti – già definite a Bruxelles, tenuto anche conto delle valutazioni dei rischi di sicurezza alimentare da parte di EFSA (European Food Safety Authority) – rimangono perciò invariate. Fatta salva l’aggiunta della melammina, riferito in particolare ai prodotti per lattanti, la Commissione europea ha optato per una completa sostituzione del regolamento.
2) Contaminanti alimentari, definizione
‘Contaminante alimentare’ è ‘qualsiasi sostanza non aggiunta intenzionalmente agli alimenti che è presente in tali alimenti a seguito della produzione (comprese le operazioni svolte nell’agricoltura, nell’allevamento degli animali e nella medicina veterinaria), fabbricazione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o detenzione di tali alimenti, o a seguito di contaminazione ambientale’. (2)
I contaminanti alimentari principali vengono distinti in tre macro-categorie:
– le tossine naturali (es. micotossine, alcaloidi),
– i contaminanti ambientali. Sostanze rilasciate in atmosfera, acque, suoli entrano a far parte della catena alimentare (es. PFAS, diossine e PCB, idrocarburi degli oli minerali, nitrati, microplastiche e nanoplastiche),
– contaminanti di processo (es. acrilammide, glicil esteri degli acidi grassi, 3-MCPD). (3)
2.1) Categorie di contaminanti
L’Allegato I del Food Contaminants Regulation (EU) No 2023/915 indica le soglie massime di contaminazione ammesse in una serie di alimenti. Avendo riguardo a:
– micotossine, (aflatossine, ocratossina A, patulina, deossinivalenolo (DON), zearalenone (ZEA), fumonisine, citrinina, sclerozi e alcaloidi di Claviceps spp.,
– tossine vegetali. Acido erucico (compreso quello legato nei lipidi), alcaloidi tropanici, acido cianidrico (incluso quello combinato con glicosidi cianogenetici), alcaloidi pirrolizidinici, alcaloidi oppiacei, equivalenti di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC),
– metalli pesanti e altri elementi, quali piombo, cadmio, mercurio, arsenico, stagno (inorganico)
– inquinanti organici persistenti alogenati, quali diossine e PCB, sostanze perfluoroalchiliche (PFAS),
– contaminanti di processo, quali Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD), somma di 3-monocloro propandiolo e 3-MCPD esteri degli acidi grassi (espressi come 3-MCPD, Glicidil esteri degli acidi grassi espressi come glicidolo),
– altri contaminanti quali nitrati, melammina, percolato.
Le materie estranee – come frammenti di insetti, peli di animale e simili – non sono invece qualificate come contaminanti ai fini della legislazione in esame. (2)
3. Criteri generali
Gli alimenti indicati in Allegato I al Food Contaminants Regulation (EU) No 2023/915 che superino le soglie di contaminazione ivi indicare non possono venire:
– immessi sul mercato dell’Unione né da esso esportati verso Paesi terzi (ai sensi del General Food Law, reg. EC 178/02 articolo 12),
– impiegati come materie prime e/o ingredienti nella produzione di alimenti e bevande,
– miscelati con materie prime e/o ingredienti e/o alimenti che rispettino i tenori massimi stabiliti in Allegato I al Food Contaminants Regulation (EU) No 2023/915.
3.1) Matrici da analizzare, prodotti composti
L’analisi dei contaminanti viene eseguita sulla sola parte commestibile dell’alimento, fatto salvo quanto disposto nelle osservazioni in Allegato I (Reg. UE 2023/915, art. 2).
Qualora l’Allegato I non riferisca i limiti massimi di contaminanti agli alimenti essiccati, diluiti, trasformati o composti, è necessario considerare l’impatto dei relativi processo sulla concentrazione del contaminante. Avuto anche riguardo, per gli alimenti composti da più ingredienti, alle proporzioni relative degli ingredienti utilizzati nella formula dei prodotti (Reg. EU 2023/915, art. 3).
4) Protezione dell’economia
Obiettivo primario del Food Contaminants Regulation (EU) No 2023/915 è garantire la sicurezza alimentare e così la salute pubblica. La Commissione europea, nondimeno:
– considera alcuni limiti ‘eccessivamente rigorosi’ per taluni prodotti che non siano destinati direttamente al consumatore finale ovvero non costituiscano ingredienti alimentari. E
– individua due ipotesi in cui è possibile applicare soglie di contaminazione meno rigorose, o non applicarle affatto, nell’ottica di contemperare esigenze di salute pubblica e salvaguardia di economia e commercio.
4.1) Riduzione dei contaminanti
Alcuni alimenti, prima di raggiungere il consumatore finale, possono venire sottoposti alla cernita o ad altri trattamenti fisici in grado di abbassare il livello di contaminante presente. In tali circostanze:
– rimane fermo il divieto immettere in commercio o utilizzare tali prodotti come materie prime e/o ingredienti alimentari e/o alimenti prima di sottoporli ai trattamenti fisici di riduzione dei contaminanti,
– è tuttavia possibile movimentare e trasferire tali alimenti, previa indicazione in etichetta e sui documenti di accompagnamento della seguente dicitura: ‘prodotti da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico per ridurre la contaminazione da [nome del contaminante/dei contaminanti ] prima dell’immissione sul mercato per il consumatore finale o per l’impiego come ingrediente alimentare’ (Food Contaminants Regulation EU No 2023/915, art. 5.2),
– la decontaminazione chimica è viceversa a tutt’oggi vietata, poiché non esistono allo stato attuale sufficienti dati tossicologici e prove scientifiche in grado di garantire la sicurezza dei metaboliti generati da tale processo (reg. EU 2023/915, art. 4).
4.2) Prodotti non destinati all’alimentazione umana, semi oleaginosi destinati a triturazione
Cereali, arachidi, semi oleaginosi e loro derivati devono sempre specificare, in etichetta e nei documenti di accompagnamento, l’impiego previsto. E nel caso di incertezza sulla loro destinazione – qualora sia possibile che essi vengano immessi sul mercato come alimenti – tali prodotti devono rispettare i tenori massimi previsti in Allegato I al Food Contaminants Regulation (EU) No 2023/915.
Semi oleaginosi e arachidi destinati alla pressatura o triturazione sono peraltro esentati dal rispetto dei tenori massimi di contaminanti. In queste ipotesi, i prodotti devono tuttavia riportare in etichetta e sui documenti di accompagnamento l’informazione ‘prodotto da sottoporre a pressatura per la produzione di olio vegetale raffinato’ e la loro destinazione finale dovrà essere un impianto di pressatura (reg. UE 2023/915, art. 6).
5) Deroghe territoriali
Deroghe alle soglie massime di specifici contaminanti sono concesse a favore di alcuni Stati membri, a condizione che gli alimenti in questione non vengano commercializzati al di fuori dei loro territori:
– Lettonia, Finlandia e Svezia possono immettere sui loro mercati nazionali alcune specie ittiche pescate nel Mar Baltico (solo salmone in Lettonia, anche aringa, trota, anguilla in Finlandia e Svezia) con tenori di diossine e/o PCB superiori ai tenori massimi stabiliti dal regolamento in esame. (4) A condizione di informare le categorie vulnerabili di consumatori sulle ‘dietary recommendations’ (anziché sui rischi tossicologici, si noti bene),
– Irlanda, Croazia, Cipro, Spagna, Polonia, Portogallo, Lettonia, Slovacchia, Finlandia e Svezia possono commercializzare sui loro territori diversi tipi di carni e pesci e prodotti a base di carne e pesce ‘affumicati con metodo tradizionale’. con tenori di PAHs (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) superiori a quelli stabiliti in Allegato I. A condizione che il benzo(a)pirene sia < 5,0 μg/kg e la somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene < 30,0 μg/kg.
6) Misure transitorie, brevi note
Le misure transitorie per alimenti legalmente immessi sul mercato in data anteriore all’introduzione di nuovi tenori massimi di contaminanti – già previste nel Reg. EC 1881/06 – sono confermate, fino alla data di scadenza o al termine minimo di conservazione dei relativi prodotti.
Variazioni cosmetiche non alterano l’impianto originario del Food Contaminants Regulation (EC) 1881/2006 né riducono gli enormi gap tra valutazioni tossicologiche di EFSA e soglie stabilite da Bruxelles (es. PFAS, diossine e PCB diossina-simile), né affrontano le contaminazioni da microplastiche.
Niente di nuovo sul fronte occidentale.
Dario Dongo e Alessandra Mei
Note
(1) Commission Regulation (EU) 2023/915 of 25 April 2023 on maximum levels for certain contaminants in food and repealing Regulation (EC) No 1881/2006 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0915
(2) Council Regulation (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 laying down Community procedures for contaminants in food. See article 1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01993R0315-20090807
(3) Chemical contaminants in food and feed. EFSA https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/chemical-contaminants-food-feed
(4) EFSA provides advice on the safety and nutritional contribution of wild and farmed fish. Press release. 4.7.05 https://www.efsa.europa.eu/en/news/efsa-provides-advice-safety-and-nutritional-contribution-wild-and-farmed-fish