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Fase 2, Linee d’indirizzo Conferenza Regioni per la riapertura delle attività. Sanzioni e controlli

Covid-19. Il DPCM 17.5.20 – nel dare seguito al DPCM 26.4.20 che ha introdotto la fase 2 – richiama le ‘Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative’ adottate il 16.5.20 dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome. (1)

Il decreto legge 16.5.20 n. 33 stabilisce a tal uopo le sanzioni amministrative da applicare, con riserva di applicazione della legge penale, e i controlli da eseguire.

Linee guida Regioni e Province autonome, 16.5.20

Le Linee guida servono a tutelare la salute di lavoratori e utenti, nella fase di ripresa delle attività economiche, produttive e ricreative. (2) Il documento:

– integra il DPCM 17.5.20 sulle misure urgenti da adottare in fase 2 di emergenza Covid-19 a decorrere dal 18.5.20,

– attua il Protocollo 24.4.20 per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 in ambienti di lavoro e relative attività, nei rispettivi ambiti,

– si applica nell’intero territorio nazionale, fatta salva l’eventuale previsione di misure più restrittive o dettagliate in alcuni contesti geografici (sulla base di ordinanze regionali e/o comunali,

– definisce prescrizioni generali e obblighi specifici.

PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti gli operatori devono seguire i precetti generali che seguono.

▶️ Segnaletica informativa, comprensibile anche in lingua diversa da quella italiana – meglio ancora, mediante simboli – su sintomi, norme igienico-sanitarie e corretto uso dei presidi speciali.

▶️ Sanificazione mani e utilizzo DPI (dispositivi di protezione individuale), procedure e punti di sanificazione per gli utenti. Si riferisce all’uso di mascherine negli spazi comuni, preferibilmente del tipo FFP2 senza valvola per gli addetti. (3)

▶️ Scaglionamento accessi, rarefazione delle presenze, pagamenti regolamentati. Si annota tra l’altro come i sistemi di pagamento elettronico favoriscano la tracciabilità esatta delle presenze.

▶️ Tracciabilità delle presenze, da mantenere per 14 giorni (periodo medio stimato di incubazione del nuovo coronavirus).

▶️ Barriere strutturali o spaziali, per favorire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale minima (1 metro, salve eccezioni). Nel doveroso rispetto delle norme volte a eliminare le barriere architettoniche per le persone con disabilità.

▶️ Privilegiare l’uso degli spazi esterni, assicurare un congruo ricambio d’aria negli ambienti interni. Opportuna manutenzione e igienizzazione dei sistemi filtranti, escludere la funzione ricircolo nei condizionatori d’aria.

▶️ Limitare il contatto con tutte le superfici inanimate (es. maniglie porte, rubinetti). Introducendo ove possibile strumenti alternativi (es. automatici, elettronici). Assicurare la sanificazione frequente dei punti di contatto umano.

Nel settore alimentare il piano di autocontrollo deve venire aggiornato con un Allegato ove si prevedano le misure di contrasto dell’infezione da SARS-CoV-19.

OBBLIGHI SPECIFICI

1) COMMERCIO

Commercio al dettaglio

Gli esercenti devono:

– fornire ai clienti guanti monouso per la manipolazione della merce,

– eseguire ogni giorno la sanificazione dei locali aperti al pubblico.

Commercio al dettaglio in aree pubbliche

In relazione a mercati, fiere e mercatini, i Comuni devono:

– distanziare i banchi e presidiare le aree mercatali,

– distinguere i punti di ingresso e uscita mediante cartelloni, ovvero

– segnalare in modo opportuno percorsi a senso unico,

– predisporre aree per l’attesa dei clienti in fila presso i banchi, se del caso ampliando l’area mercatale (ove ciò non sia possibile devono venire sospese le attività di vendita di beni usati).

I commercianti e titolari di autorizzazione/posteggio devono:

– eseguire igienizzazione pre-operativa,

– fornire ai clienti soluzioni igienizzanti per le mani e guanti monouso per manipolare i capi di abbigliamento,

– igienizzare abiti e scarpe usati prima di porli in vendita.

Florovivaismo e manutenzione del verde

Gli operatori devono:

– rispettare le regole generali di distanziamento sociale sia per la consegna al cliente di piante e fiori da piantumazione, sia per i lavori in cantiere e nelle aree comuni,

– evitare l’uso promiscuo di macchinari e attrezzature e sanificarli dopo l’uso.

I datori di lavoro sono invitati a rendere disponibile soluzioni igienizzanti per le mani, anche sugli automezzi.

2) OSPITALITÀ

Ristorazione

Ogni esercizio di somministrazione di pasti e bevande, ivi compresi mense, self-service e attività collocate all’interno di strutture ricettive deve predisporre:

– tavoli/posti a sedere/consumazione al banco separati dallo spazio minimo di 1 metro o da barriere fisiche,

– procedure di sanificazione della postazione a ogni cambio cliente,

– menù a lavagna o elettronici (accessibili con smartphone). Ovvero monouso (o in plastica, da sanificare dopo ogni utilizzo),

– alternative al consumo a buffet, che rimane vietato.

Gli avventori devono prestare la massima attenzione a non violare la distanza minima di sicurezza (1 metro), a maggior ragione in quanto non utilizzino la mascherina. La quale a sua volta va gestita correttamente, ove non indossata.

Strutture ricettive

I gestori di alberghi, agriturismi, etc. devono predisporre:

– procedure per evitare assembramenti, anche nelle fasi di check-in e check-out, prediligendo soluzioni online e pagamenti elettronici,

– procedure di sanificazione delle attrezzature (a ogni cambio cliente) e delle aree comuni (almeno a fine giornata),

– percorsi diversificati e segnalati per entrata e uscita dalla struttura.

Gli ospiti devono sempre ridurre al minimo gli assembramenti al di fuori del nucleo familiare o di viaggio, anche in ascensori e spazi comuni.

3) UFFICI E CULTURA

Uffici aperti al pubblico

I titolari e responsabili di uffici pubblici e privati, studi professionali, etc. devono:

– promuovere il contatto a distanza, sia per l’utenza che per lo svolgimento di riunioni,

– garantire il rispetto delle distanze di sicurezza. Ove impossibile, garantire l’uso di mascherina,

– prevedere l’igienizzazione delle postazioni al termine delle prestazioni lavorative.

Gli utenti sono invitati a fruire il più possibile dei servizi disponibili a distanza, ovvero a utilizzare lo strumento della prenotazione.

Musei, archivi e biblioteche

I curatori sono tenuti a:

– definire e condividere un piano di accesso (da esporre e pubblicare su sito web), in modo da assicurare la rarefazione delle presenze (anche attraverso sistemi di prenotazione),

– introdurre opportuna segnaletica e formazione degli istruttori,

– stabilire procedure di igienizzazione di ambienti, servizi, attrezzature e punti di contatto (maniglie, corrimani, audioguide, etc.), con strumenti idonei a proteggere i beni culturali,

– assicurare la disinfezione di attrezzature, punti di contatto e ambienti al cambio cliente e a fine giornata (escludendo la possibilità di fare accedere il pubblico a ciò che non può venire disinfettato).

I visitatori sono invitati a seguire i percorsi segnalati, riservando l’utilizzo degli ascensori alle persone con ridotta mobilità.

4) SPORT E TURISMO

Palestre

Le palestre devono venire attrezzate in modo da:

– garantire una distanza interpersonale minima di 2 metri durante l’attività fisica,

– assicurare la disinfezione delle attrezzature (con particolare attenzione a maniglie, manopole, etc.), al cambio di utente. E degli ambienti a fine giornata,

– escludere la possibilità di usare ciò che non possa venire disinfettato.

Bisogna quindi:

– regolamentare il flusso di utenza per ridurre la possibilità di assembramento (es. turni, prenotazioni),

– applicare opportuna segnaletica,

– formare gli istruttori e il personale.

Gli sportivi sono invitati a rispettare le norme loro indicate, nonché a:

– evitare l’uso promiscuo di armadietti, ovvero riporre gli effetti personali in sacchetti monouso,

– evitare promiscuità in bottiglie, bicchieri, asciugamani, etc.

– usare calzature dedicate.

Piscine

Le piscine devono implementare il piano di autocontrollo con un apposito allegato dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2. Prevedendo di:

– riservare uno spazio >7 m2 per ogni utente (specchio d’acqua e calpestio),

– garantire la distanza >1,5 m tra le attrezzature (lettini, sdraio, etc.) di persone che non appartengano allo stesso nucleo familiare,

– eseguire analisi chimica e microbiologica dell’acqua con frequenza almeno mensile, (2)

– verifica ogni 2 ore dei parametri di cloro e pH in vasca (cloro attivo libero 1,0 – 1,5 mg/l, cloro combinato ≤ 0,40 mg/l, pH 6.5 – 7.5 in presenza di bagnanti), con azioni correttive immediate in caso di non conformità.

La gestione deve quindi:

– regolamentare i flussi di utenza, per ridurre la possibilità di assembramenti,

– predisporre opportuna segnaletica e formare gli istruttori/assistenti alla balneazione,

– igienizzare le attrezzature al cambio cliente, gli spazi comuni a fine giornata.

Gli utenti devono a loro volta seguire le norme igieniche basilari (uso di cuffie, doccia prima della balneazione, etc.), nonché:

– rispettare le norme presenti in segnaletica e impartite dagli istruttori/assistenti alla balneazione,

– evitare assembramenti al di fuori dei gruppi familiari,

– riporre gli effetti personali in sacchetti monouso (si scoraggia l’uso di armadietti promiscui),

– vigilare sui bambini.

Le piscine finalizzate al gioco acquatico, qualora risulti impossibile assicurare i requisiti di cui sopra, possono venire convertite in vasche per la balneazione. Sono vietate manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti, oltre all’uso delle tribune.

Stabilimenti balneari

Gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate devono avere predisposto:

– procedure per evitare assembramenti (a valere anche per le spiagge libere, sotto responsabilità dei Comuni),

– procedure di sanificazione delle attrezzature (es. sdraio, tavolini) a ogni cambio cliente. E delle aree comuni, almeno a fine giornata,

– ‘posti ombrellone’ di almeno 10 m2 per nucleo familiare, distanziamento delle attrezzature non associate a tali posti di almeno 1,5 m.

È possibile svolgere attività sportiva e ludica individuale (nuoto, racchettoni, windsurf), con doverosa attenzione al rispetto delle distanze di sicurezza.

5) SERVIZI ALLA PERSONA

Tutti i servizi alla persona – come quelli offerti da barbieri, parrucchieri/e ed estetisti/e – devono prevedere:

– procedure di prenotazione e registrazione dell’elenco clienti nei 14 giorni successivi,

– postazioni distanziate di almeno un metro, da sanificare al cambio cliente.

Il personale che non possa rispettare la distanza di sicurezza, in relazione al tipo di attività, deve utilizzare mascherine del tipo FFP2 senza valvola e visiera (per la protezione degli occhi). (3)

Devono venire ridotti al minimo gli assembramenti negli spazi comuni, nel rispetto delle distanze di sicurezza. Con divieto di uso promiscuo di riviste.

È vietato l’uso di saune, bagni turchi e vasche idromassaggio.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

‘Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali, o, in assenza, nazionali (..) che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza’. (DL 16.5.20 n. 33, articolo 1.15)

Le violazioni delle norme stabilite nel decreto-legge 16.5.20, n.33, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in sua attuazione – ivi comprese le linee guida in esame – sono punite con:

– sanzione amministrativa principale del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro. Con aumento fino a un terzo, quando le violazioni vengano commesse mediante l’utilizzo di un veicolo, e ipotesi di pagamento in misura ridotta, (5)

– chiusura dell’esercizio o dell’attività d’impresa – da 5 a 30 giorni, a titolo di sanzione amministrativa accessoria – qualora la violazione sia stata ivi commessa.

‘In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima’. (DL 16.5.20 n. 33, articolo 4.5)

SANZIONI PENALI

Quanto ai reati che i pubblici ufficiali possono contestare:

– non si applica alle predette fattispecie, per espressa previsione normativa, il reato di cui all’articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità). (6)

– il fatto può costituire violazione dell’articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica) o più gravi delitti, (7)

CONTROLLI

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Quelle relative a violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

Rimane ferma la possibilità per i pubblici ministeri e la polizia giudiziaria di svolgere attività pre-investigativa e prendere notizia dei reati, anche di propria iniziativa. Oltre a ricevere notizie di reato presentate o trasmesse mediante denunce ed esposti. (8)

Dario Dongo, Sarah Lanzilli, Amaranta Traversa, Claudio Biglia

Note

(1) DPCM 17.5.20. V. premessa, articolo 1, Allegato 17

(2) Analisi acqua piscine secondo parametri di cui in Accordo Stato-Regioni e Province autonome 16.1.03, Allegato 1, Tabella A

(3) A rigor di logica, aggiungiamo noi, gli operatori a contatto con il pubblico che non possano garantire il rispetto delle distanze di sicurezza con gli utenti dovrebbero indossare una mascherina chirurgica sopra il respiratore (tipo FFP2 o FFP3/N95), poiché solo la prima è in grado di proteggere le altre persone rispetto a chi la indossa.

Dario Dongo, Tiziana Polimeno. Covid-19. Mascherine chirurgiche e respiratori FFP3 (N95) e FFP2, approfondimento. GIFT (Great Italian Food Trade). 4.4.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/salute/covid-19-mascherine-chirurgiche-e-respiratori-ffp3-n95-e-ffp2-approfondimento

(4) Decreto legge 16.5.20 n. 33. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00051). In GU Serie Generale 16.5.20 n. 125, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/16/20G00051/sg

(5) Pagamento entro 60 giorni della somma minima prevista dalla norma. Cfr. DL 33/20, articolo 4.3. Con richiamo a d.lgs. 282/92, articolo 201, comma 1 e 2

(6) DL 33/20, articolo 2.1 (controlli e sanzioni). Con richiamo al DL 25.3.20 n. 19, articolo 4.1

(7) Codice penale, articoli 440 (Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari), 441 (Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute), 442 (Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate), 443 (Commercio o somministrazione di medicinali guasti), 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive), 445 (Commercio di sostanze alimentari nocive)

(8) Codice di procedura penale, articoli 330 e successivi

Veterinario dirigente ASL CITTA’ di TORINO, specialista in Ispezione degli alimenti di origine animale, cultore della legislazione alimentare, ha pubblicato su riviste internazionali e si occupa, tra l’altro, di food delivery e di igiene della ristorazione collettiva.

Medico veterinario, specialista in ispezione degli alimenti di origine animale. Partecipa a diversi progetti di ricerca in sicurezza e microbiologia alimentare. Coautrice di numerose monografie in tema di sicurezza alimentare e oltre trenta pubblicazioni scientifiche.

Medico veterinario, specializzato in ispezione degli alimenti di origine animale. Dal 1982 è veterinario pubblico, dal 1990 insegna presso le Università di Torino e di Teramo. Autore di oltre settanta pubblicazioni scientifiche e coautore di vari testi su microbiologia, radiocontaminazione degli alimenti, vigilanza, diritto sanitario e alimentare, commercio in aree pubbliche e di comunicazione in emergenza sanitaria.

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