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Convivere con Covid-19. Il DPCM 26.4.20 apre la fase 2

Convivere con Covid-19. Il DPCM 26.4.20 organizza le ‘prove d’orchestra’ per avviare in Italia la fase 2. (1) Vale a dire, la progressiva attenuazione delle misure di contenimento del contagio, introdotte con il lockdown 11.3.20 e aggiornate nelle settimane successive (2,3,4). Le norme in esame – che pur si applicano per il breve periodo 4-17.5.20 – definiscono le basi di un nuovo scenario, per quanto attiene in particolare a misure e protocolli di sicurezza ad applicarsi nei diversi settori. L’ABC a seguire.

DPCM 26.4.20, prove d’orchestra

Le ‘prove d’orchestra’ vengono allestite, nel decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 26.4.20, attraverso vari strumenti:

– misure generali di prevenzione e informazione,

– sicurezza sui luoghi di lavoro e nei loro pressi, aggiornamento delle regole mediante Protocollo 24.4.20, (5)

– apertura di attività commerciali finora sospese, a partire dal 4.5.20. Con limiti e prescrizioni apposite, da applicare ai pubblici esercizi,

– attività individuali consentite con autocertificazione, aggiornamenti, (6)

– ingresso e transito in Italia delle persone, disposizioni transitorie.

Regioni, Province autonome e Comuni mantengono un ruolo cruciale nel monitoraggio quotidiano della situazione epidemiologica, con dovere di notifica a ministero della Salute, ISS, Comitato tecnico-scientifico incaricato di Covid per mantenere sotto controllo l’eventuale ripresa dell’indice R0 e prevenire nuovi focolai d’infezione:

– i governatori delle Regioni hanno la responsabilità primaria di analisi e gestione del rischio. Con l’onere di proporre tempestivamente al ministero della Salute, in caso di aumento dei contagi, l’adozione delle misure restrittive necessarie e urgenti,

– i sindaci hanno responsabilità di vigilare l’applicazione delle misure di distanziamento sociale sul territorio. Con potere di disporre la chiusura di parchi, ville e altri spazi pubblici in caso di assembramenti che non sia altrimenti possibile controllare.

L’indice R0, ‘numero di riproduzione di base’, esprime ‘il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto in una popolazione completamente suscettibile cioè mai venuta a contatto con il nuovo patogeno emergente’. (7) R0 è finalmente sceso al di sotto di 1, in tutta Italia, il 30.4.20. (8) L’epidemia può dunque venire contenuta, finalmente. È responsabilità giuridica di alcuni – politici, amministratori pubblici, datori di lavoro – e responsabilità morale di tutti fare in modo che la traiettoria rimanga in discesa.

MISURE GENERALI di prevenzione e informazione (articolo 3)

Le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità e/o immunodepresse sono raccomandate di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità. Peccato solo che la GDO (Grande Distribuzione Organizzata) e l’ecommerce in Italia tuttora ignorino le esigenze di consegna prioritaria e gratuita della spesa alle persone vulnerabili, più volte sollecitate da Égalité con la petizione che invitiamo tutti a sottoscrivere. E le persone più fragili siano perciò costrette a uscire di casa, esponendosi a gravi rischi e difficoltà, per adempiere all’esigenza primaria di procurarsi cibo.

‘Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani’ (DPCM 26.4.20, Allegato 4)

Le misure di prevenzione essenziali di cui al Decalogo del Ministero della Salute devono venire condivise e comunicate da ogni ente (pubblico e privato), mediante avvisi da esporre negli spazi aperti al pubblico (Allegato 4).

Mascherine per tutti (art. 3.2)

L’obbligo di indossare le mascherinecome prevedibile e già previsto in Veneto, Lombardia e Toscana – viene esteso all’intero territorio nazionale:

– nei locali aperti al pubblico (mezzi di trasporto inclusi), e

– in tutte le occasioni ove non sia possibile garantire in via continuativa il rispetto della distanza minima di sicurezza (1 metro).

Sono ammesse le mascherine chirurgiche e i respiratori (FFP2, FFP3 o N95), ma anche quelle autoprodotte. Monouso o lavabili – da sanificare con cura prima del riuso – in materiali multistrato. In modo da coprire il viso da sotto il mento a sopra al naso e garantire l’aderenza necessaria a funzionare come barriere.

L’obbligo non si applica ai bambini sotto i 6 anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e coloro che con essi interagiscano.

ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIALI (articolo 1)

Attività sociali sospese

Rimangono sospese tutte le attività che implicano un afflusso di pubblico. Vale a dire:

– eventi e competizioni sportive, impianti sciistici,

– manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli (a carattere culturale, ludico, sportivo, religioso, fieristico), ovunque, con la presenza di pubblico,

– musei e altri istituti o luoghi di cultura (per quanto concerne l’apertura al pubblico),

– riunioni e congressi in presenza,

– palestre, centri sportivi e natatori, benessere e terme, piscine, centri centri culturali, sociali e ricreativi,

– concorsi pubblici e privati, salvi i casi di valutazioni a eseguirsi solo in remoto (es. su basi curriculari o in modalità telematica),

– esami di idoneità per la patente di guida a svolgersi presso la motorizzazione civile,

asili-nido, scuole di ogni ordine e grado, comprese le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, corsi professionali, master. Ferme restando la possibilità di svolgere attività didattiche a distanza e le facoltà concesse ai singoli atenei (v. paragrafo successivo). Sono in ogni caso esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale.
Sono inoltre sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico.

Attività sociali ammesse

Sono ammesse, a partire dal 4.5.20, le attività che seguono:

– allenamento di atleti, professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale da CONI, CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e rispettive federazioni. A porte chiuse, con esclusione delle discipline di squadra, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale,

– apertura dei luoghi di culto, a condizione di evitare assembramenti e mantenere la distanza di sicurezza (1 metro) tra i frequentatori. Le sole cerimonie ammesse sono quelle funebri, con non oltre 15 persone, da celebrare possibilmente all’aperto.

Università. I singoli atenei devono consentire la partecipazione a distanza degli studenti che non possano partecipare di persona (senza pregiudizio all’eventuale ammissione a esami o valutazioni). Hanno inoltre facoltà di decidere su:

– prosecuzione delle lezioni, anche con approccio integrato (a distanza e in presenza), riapertura di laboratori e biblioteche,

– ripristino delle funzionalità ordinarie (esami, tirocini, ricerca e laboratorio, biblioteca). A condizione di organizzare gli spazi in modo da assicurare le misure di distanziamento, prevenzione e protezione. Con specifico riguardo delle persone con disabilità. (9)

Servizi sociali e socio-sanitari (articolo 9)

I servizi sociali e socio-sanitari erogati dietro autorizzazione o convenzione, anche nei centri semiresidenziali per le persone con disabilità, vengono riattivati ‘secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni’. Vale a dire che le attività ‘a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario’ – già afflitte dalla carenza diffusa di LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) – riprendono a macchia di leopardo.

L’assistenza socio-sanitaria è dunque legata a fattori non esogeni (es. diffusione del virus in alcune province) bensì endogeni. La variabile (in)capacità di organizzazione a livello territoriale incide così sui diritti costituzionali alla salute, dei diretti interessati, e al lavoro dei caregiver familiari.

Gli istituti penitenziari e penali per minori devono applicare l’isolamento a nuovi ingressi di individui con sintomi (raccomandando la detenzione domiciliare). Limitare i colloqui personali ai soli casi eccezionali, con distanza minima di 2 metri. Prevedere le sole modalità telefonica o video per i colloqui visivi, con deroga ai limiti di durata. Limitare i permessi e la semilibertà, valutando la detenzione domiciliare quale misura alternativa.

ATTIVITÀ COMMERCIALI (Allegato 1)

Le sole attività commerciali al dettaglio ammesse – nel rigoroso rispetto di precauzioni igieniche e distanze di sicurezza interpersonali – in elenco a seguire:

– ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari, inclusi i surgelati

– commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco 47.2)

– farmacie, parafarmacie, articoli igienico-sanitari, biomedicale e ortopedia

– profumeria e prodotti per l’igiene personale, saponi e detersivi

– animali domestici e pet food

– giornali, riviste e periodici, libri, carta, cartone e cartoleria

– ottica e fotografia

– computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

– apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco 47.4)

– ferramenta, vernici, vetro piano, materiale elettrico e termoidraulico, illuminazione

– vestiti per bambini e neonati

– fiori, piante, semi e fertilizzanti

– carburante per autotrazione.

L’ecommerce – che già opera in regime di paradiso fiscale con una ridicola web tax del 3% introdotta in Italia solo l’1.1.20 (10) – è invece ammesso a proseguire la vendita di qualsiasi tipo di prodotto. In barba alle pari condizioni di concorrenza citate nel Trattato per il Funzionamento dell’Unione Europea, nonché al significato primario delle misure di contenimento. Che è appunto quello di contenere le riaperture, e così i flussi di persone in movimento, allo stretto necessario. In Francia, come si è visto, il Tribunale di Nanterre ha vietato ad Amazon la vendita di prodotti non essenziali. In Italia invece si discrimina la distribuzione che investe, occupa e paga le tasse sul territorio nazionale.

I servizi di ristorazione e pubblici esercizi (compresi bar, gelaterie e pasticcerie) ammessi sono:

– vendite da asporto e consegna a domicilio (food delivery, nel rispetto delle procedure di cui in linee guida già condivise),

– mense che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale (1 m).

Rimangono altresì aperti i pubblici esercizi in ospedali, aeroporti e autostrade (per le sole vendite da asporto.

Misure da applicare in tutti gli esercizi (Allegato 5)

Gli esercizi devono assicurare il continuo rispetto delle distanze minime interpersonali (1 metro) e la rarefazione delle presenze all’interno dei locali, mediante ingressi scaglionati (anche con aumento delle fasce orarie). Le misure da osservare:

– rarefazione. Non oltre 1 persona per volta e 2 operatori sono ammessi all’interno di locali di superficie <40 mq. Nei locali di dimensioni superiori, l’accesso va regolamentato in funzione degli spazi, differenziando se possibile i percorsi di entrata e uscita,

– informazione (cartelli, segnali sui pavimenti, etc.) per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata,

– pulizia e igienizzazione degli ambienti, almeno due volte al giorno,

– aereazione naturale e ricambio d’aria adeguati,

– sistemi di disinfezione delle mani, in particolare accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento,

– uso di mascherine nei luoghi chiusi e dove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale,

– uso dei guanti monouso nelle attività di acquisto, in particolare per alimenti e bevande.

SERVIZI

Sono operativi i servizi di:

– banche, finanza, assicurazioni,

– edilizia (v. ‘Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri’, Allegato 7),

– immobiliare, trasporti,

– poste, alberghi,

– editoria e cinema, telecomunicazioni,

– legali, contabili, architettura e ingegneria, ricerca e sviluppo, ricerca e fornitura di personale, vigilanza e investigazione,

– istruzione, assistenza sanitaria, assistenza sociale residenziale e non, veterinaria,

– pulizia e disinfestazione, lavanderie anche industriali, tintorie, pompe funebri e attività connesse).

Oltre ai servizi pubblici essenziali, come ovvio. Restano invece sospese le attività di parrucchieri, barbieri, estetisti.

Trasporti

Si applicano il ‘Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica’ e le ‘Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico’ (Allegati 8 e 9).

Il trasporto pubblico locale, di linea e non, deve venire riprogrammato a livello regionale per garantire i servizi minimi essenziali ed evitare il sovraffollamento. I servizi di trasporto internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne possono venire ridotti, sospesi o limitati. Anche mediante imposizione di specifici obblighi a utenti, equipaggi, vettori e armatori.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, INDUSTRIALI E COMMERCIALI (art. 2)

Le sole attività produttive, industriali e commerciali ammesse sono quelle indicate in Allegato 3 al DPCM 26.4.20:

– filiere agricole, alimentari e attività connesse

– industrie chimiche e farmaceutiche, tessili e di carta, legno, metalli

– fabbricazione di prodotti elettronici e ottica, elettromedicali e apparecchi a uso domestico

– produzione di macchinari, autoveicoli, rimorchi e altri mezzi di trasporto

– industrie manifatturiere.

In caso di violazione delle norme di prevenzione del contagio stabilite nel Protocollo 24.4.20, l’attività viene sospesa fino al ripristino (con un termine di 3 giorni per gestire le attività indispensabili, compresa la spedizione delle merci in magazzino).

Le attività sospese possono proseguire se organizzate a distanza. Con possibilità di accedere ai locali aziendali, previa comunicazione al prefetto, per attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione pagamenti e sanificazione. È anche possibile la spedizione e la ricezione delle merci in magazzino.

I datori di lavoro pubblici e privati sono comunque incoraggiati ad applicare lo smart working a ogni rapporto di lavoro. Si raccomanda inoltre, ancora in questa fase, di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

INGRESSO, TRANSITO E SOGGIORNO temporaneo in Italia

Norme di ingresso in Italia (art. 4)

Chi fa ingresso in Italia con trasporti di linea deve fornire al vettore, all’atto d’imbarco, una dichiarazione con:

– motivi di viaggio,

– indirizzo completo della dimora ove avrà luogo l’isolamento fiduciario sotto sorveglianza sanitaria, obbligatorio per 14 giorni,

– mezzo di trasporto privato da utilizzare per raggiungere il luogo di isolamento,

– recapito telefonico anche mobile.

L’imbarco è vietato se la dichiarazione è incompleta o i passeggeri – a cui deve venire misurata la temperatura – manifestino uno stato febbrile (>37,5°C).

Tutte le persone che fanno ingresso in Italia, anche con mezzo proprio, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione della ASL (Azienda sanitaria locale) competente per territorio e sono sottoposte a sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso la dimora indicata. In caso di insorgenza di sintomi, hanno dovere di informare subito l’autorità sanitaria, indossare la mascherina chirurgica, rimanere nella propria camera con porta chiusa e ventilazione adeguata.

La ASL competente esegue la sorveglianza sanitaria con le seguenti modalità:
a) contatto telefonico e raccolta di notizie dettagliate su zone di soggiorno e percorso di viaggio nei 14 giorni precedenti,
b) avviso al medico di medicina generale o al pediatra da cui il soggetto è assistito,
c) accertamento di assenza di febbre o altri sintomi del soggetto da porre in isolamento e di eventuali conviventi,
d) informazione della persona su sintomi, contagiosità e forme di trasmissione del virus, misure da attuare per proteggere eventuali conviventi,
e) informazione circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno, mantenere l’isolamento per 14 giorni, il divieto di contatti sociali, spostamenti e viaggi, l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza,
f) contatto quotidiano per avere notizie sulle condizioni di salute.

Norme di transito e soggiorno in Italia (art. 5)

È permesso l’ingresso in Italia per comprovate esigenze lavorative. Per un periodo non superiore a 72 ore, prorogabile per altre 48. La persona interessata deve consegnare al vettore – o al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente, in caso d’ingresso con mezzo autonomo – la dichiarazione ove si indichino le comprovate esigenze lavorative, durata della permanenza in Italia, indirizzo della dimora e mezzo privato da utilizzare per raggiungerla, recapito telefonico.

Allo scadere del periodo di permanenza, la persona deve lasciare immediatamente il territorio nazionale. Altrimenti, deve sottoporsi a isolamento fiduciario sotto sorveglianza sanitaria per 14 giorni, come sopra indicato.

Il transito in Italia per raggiungere un altro Stato è ammesso per 24 ore, prorogabili di altre 12. Le persone devono adempiere ai predetti doveri di comunicazione (al vettore o alla ASL), specificando anche la destinazione finale. In caso di superamento del termine, scatta l’obbligo di isolamento fiduciario sotto sorveglianza sanitaria per 14 giorni.

Le disposizioni su ingresso, transito e soggiorno non si applicano a:

– equipaggio dei mezzi di trasporto,

– personale di aziende con sede legale in Italia,

– personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio della professione,

– lavoratori transfrontalieri in ingresso e uscita per motivi di lavoro. (11)

Navi da crociera e navi di bandiera estera (art. 6)

Ulteriori previsioni sui servizi di crociera:

– tuttora sospesi i servizi delle navi di bandiera italiana, divieto d’ingresso nei porti italiani (anche per la sosta inoperosa) alle navi battenti altre bandiere

– isolamento e sorveglianza sanitaria per 14 giorni ai passeggeri italiani o residenti in Italia che allo sbarco nel porto di fine crociera decidano di permanere in Italia

– trasferimento immediato di quelli residenti all’estero, con spese a carico dell’armatore

– se nella nave si sia verificato almeno un caso di Covid-19, isolamento e sorveglianza dei passeggeri che vi siano stati a stretto contatto. Presso la località indicata o lo Stato estero di destinazione (con trasporto protetto, a carico dell’armatore), anche a bordo per l’equipaggio (articolo 6).

VIGILANZA ED ESECUZIONE delle misure (art. 9)

I prefetti competenti per territorio assicurano l’esecuzione delle misure, avvalendosi delle forze di Polizia, Vigili del fuoco, Ispettorato nazionale del lavoro e Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. Anche le forze armate, ove occorra, sentiti i competenti comandi territoriali e informati i presidenti di Regione e Provincia autonoma interessata.

Dario Dongo, Alessandra Mei, Andrea Gazzetta

Note

(1) Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) 26.4.20Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A02352) GU Serie Generale 27.4.20 n. 108, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg

(2) DPCM 11.3.20, c.d. decreto #RestiamoaCasa, https://www.egalite.org/coronavirus-si-ferma-litalia-ma-non-la-solidarieta-digitale/

(3) DL 25.3.20, n. 19, https://www.egalite.org/covid-19-quando-e-a-quali-condizioni-si-puo-uscire-di-casa/

(4) DPCM 10.4.20, https://www.egalite.org/lockdown-italia-proroga-con-alcune-modifiche/

(5) Protocollo 24.4.20, misure di contenimento del contagio negli ambienti di lavoro, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/covid-19-e-sicurezza-sul-lavoro-protocollo-24-4-20-l-abc

(6) Le uscite fuori casa ammesse dal 4.5.20, https://www.egalite.org/covid-19-italia-verso-la-fase-2-le-uscite-fuori-casa-ammesse-dal-4-5-20/

(7) Che cos’è R0 e perché è così importante. ISS (Istituto Superiore di Sanità). 5.2.20, https://www.iss.it/primo-piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5268851

(8) ISS, l’indice R0 dei contagi è sceso sotto 1 in tutta Italia. AGI (Agenzia Giornalistica Italia). 30.4.20, https://www.agi.it/cronaca/news/2020-04-30/coronavirus-iss-indice-r01-8482834/

(9) L’inclusione degli studenti con disabilità è una delle più oscene vergogne dell’Italia. V. rapporto Istat, anno scolastico 2018/2019 https://www.egalite.org/2-scuole-su-3-inaccessibili-agli-alunni-con-disabilita-rapporto-istat/

(10) Alessandro Galimberti. Nuova web tax al via. Il Sole 24 Ore. 31.12.19, https://www.ilsole24ore.com/art/nuova-web-tax-via-portera-ogni-anno-108-milioni-piu-ACesBi8?refresh_ce=1

(11) European Commission. Covid-19 – Guidance on the implementation of the temporary restriction on non-essential travel to the EU, on the facilitation of transit arrangements for the repatriation of EU citizens, and on the effects on visa policy. Comunicazione (2020) 2050. 30.3.20, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200327_c-2020-2050-report.pdf

Alessandra Mei

Laureata in Giurisprudenza all'Università di Bologna, ha frequentato il Master in Food Law presso la stessa Università. Partecipa alla squadra di WIISE srl benefit dedicandosi ai progetti europei e internazionali di ricerca e innovazione.

Medico Veterinario presso l’Università degli Studi di Padova, specializzato in ispezione degli alimenti di origine animale e specializzando in allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati. Dopo varie esperienze come responsabile qualità nel settore della ristorazione collettiva e gestione di laboratorio accreditato per analisi agro-alimentari, è dirigente presso il Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti (SVIA) dell’ULSS 7 Pedemontana (Veneto)

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