La saga dei decreti sui controlli ufficiali si conclude favorevolmente, con la pubblicazione odierna della legge 71/2021 che converte il DL 42/2021 e introduce l’istituto della diffida, in linea con il reg. UE 2017/625.
Il governo guidato da Mario Draghi – dopo avere sventato il maldestro tentativo di abrogazione dei reati di cui alla legge 283/62 (1,2,3) – ristabilisce così ordine sulla sicurezza alimentare in Italia.
Legge 71/2021, conversione del DL 42/2021 sui controlli ufficiali
La legge 21.5.21 n. 71 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare) è stata pubblicata il 22.5.21 ed entra in vigore a far data dal giorno successivo. (4) Il suo testo – approvato a larga maggioranza, alla Camera dei Deputati il 5.5.21 e al Senato il 18.5.21 – mette da parte ogni ipotesi di abrogazione del reato contravvenzionale di cui all’articolo 5 della legge 283/62. Oltre a disciplinare la diffida degli operatori in ipotesi di ‘violazioni sanabili’ delle norme su igiene e sicurezza alimentare.
L’approvazione della legge 71/2021 è frutto di un lavoro coordinato del presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi con la ministra della Giustizia Marta Cartabia, di concerto con il ministri della Salute Roberto Speranza e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli. Un segnale di attenzione verso la salute pubblica e l’integrità della filiera agroalimentare. Ma soprattutto di indipendenza della politica, in un settore cruciale per l’economia del Paese, rispetto alle lobby delle associazioni di categoria.
Diffida degli operatori
La legge 71/2021 – in linea con il regolamento (UE) 2017/625 sui controlli pubblici ufficiali, articolo 138 (5,6) – disciplina compiutamente l’istituto della diffida, nei termini di seguito esposti. ‘All’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
‘Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell’atto di diffida e a elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo.’
Controlli ufficiali e diffida, le violazioni sanabili
‘Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.
‘Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte’. (7)
Diffida, termini di adempimento
I termini concessi per adempiere alla diffida sospendono i termini previsti per la notificazione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi. Fermi restando ovviamente i doveri di denuncia senza ritardo alla competente Procura della Repubblica – da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio – di ogni eventuale notizia di reato procedibile d’ufficio (codice di procedura penale, articolo 331).
‘In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l’organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24.11.1981, n. 689 (…).’ (7)
Il termine entro il quale l’operatore diffidato deve adempiere alle prescrizioni impartite con l’atto di diffida, si noti bene, non è più quello dei 20 giorni dalla notifica dell’atto – già inspiegabilmente estesi a 90 giorni, con il DL 16.7.20 n. 46 – bensì 30 giorni dalla notifica. Un termine sicuramente più congruo allorché si tratti di garantire la salute pubblica, sia pure entro i limiti delle ‘violazioni sanabili’.
Dario Dongo e Andrea Sodero
Note
(1) Dario Dongo. D.lgs. 27/21 e abrogazione della legge 283/1962, questione di legittimità costituzionale. GIFT (Great Italian Food Trade). 17.3.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/d-lgs-27-21-e-abrogazione-della-legge-283-1962-questione-di-legittimità-costituzionale
(2) Dario Dongo, Amaranta Traversa, Sarah Lanzilli, Claudio Biglia. Controlli ufficiali, d .lgs. 27/21. Attuazione del reg. UE 2017/625. GIFT (Great Italian Food Trade). 14.3.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/controlli-ufficiali-d-lgs-27-21-attuazione-del-reg-ue-2017-625
(3) Dario Dongo. Reati alimentari, il governo Draghi salva la legge 283/1962. #VanghePulite. GIFT (Great Italian Food Trade). 20.3.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/reati-alimentari-il-governo-draghi-salva-la-legge-283-1962-vanghepulite
(4) Legge 21.5.21 n. 71. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. In GU Serie Generale 22.5.21 n. 121, in vigore dal 23.5.21. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-22&atto.codiceRedazionale=21G00081&elenco30giorni=true
(5) Dario Dongo. Controlli, il ruolo dell’Amministrazione sanitaria. GIFT (Great Italian Food Trade). 30.10.17, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/controlli-il-ruolo-dellamministrazione-sanitaria/
(6) Dario Dongo, Giulia Torre. Controlli pubblici ufficiali, al via il regolamento UE 2017/625. GIFT (Great Italian Food Trade). 18.12.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/controlli-pubblici-ufficiali-al-via-il-regolamento-ue-2017-625
(7) legge 71/21, articolo 1-ter. Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, concernenti l’istituto della diffida nel settore agroalimentare