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Controlli ufficiali, d .lgs. 27/21. Attuazione del reg. UE 2017/625

L’attuazione in Italia del reg. UE 2017/625 raggiunge il traguardo con il d.lgs. 27/21, sui controlli ufficiali nella filiera agroalimentare.

Decreto legislativo 2.2.21 n. 27, ‘disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625’, in vigore dal 26.3.21, in breve a seguire.

Controlli pubblici ufficiali, reg. UE 2017/625

Il reg. UE 2017/625, in abrogazione del previgente reg. CE 882/04, aggiorna i principi generali che gli Stati membri devono seguire nell’organizzazione ed esecuzione dei controlli ufficiali sulla filiera agroalimentare (1,2,3). La riforma ha anzitutto esteso il campo di applicazione a una serie di ambiti ora così soggetti a doveroso coordinamento da parte di un’unica autorità in ogni Stato membro:

– salute vegetale e prodotti fitosanitari,

– OGM vecchi e nuovi (NBT) destinati alla produzione di alimenti e mangimi,

sanità animale e benessere animale,

– produzioni biologiche,

– indicazioni geografiche (es. DOP, IGP, STG, DOC, DOCG),

– OCM (Organizzazione Comune dei Mercati),

– SOA (sottoprodotti di origine animale),

– accordi d’importazione su animali e prodotti importati da Paesi terzi (es. Brexit),

– controlli della Commissione europea negli Stati membri e nei Paesi terzi,

– accreditamento dei laboratori ufficiali.

Regolamento UE 2017/625, le sfide

La spinta verso l’armonizzazione dei controlli ufficiali – estesa a salute delle piante e benessere animale, anche sui prodotti in ingresso in UE – ambisce a uniformare i livelli di tutela in un mercato interno ove tuttora si registrano asimmetrie tra i sistemi in essere presso i 27 Stati membri (4,5,6). Con implicazioni di rilievo sulla sicurezza alimentare, che evidenziano la necessità di rafforzare la collaborazione tra le autorità competenti dei diversi Paesi.

I controlli pubblici devono essere più efficaci ed efficienti, oltreché coerenti con la caratterizzazione del rischio e il livello di conformità alla norma dell’OSA. Senza trascurare il canale ecommerce che ancora, come si è visto, è scarsamente presidiato dalle attività di vigilanza (7,8,9). Il regolamento (UE) n. 2017/625 ha introdotto misure rafforzate contro le frodi, oltre a criteri di rating degli operatori (10,11). I successivi reg. UE 2019/624 e 2019/627 hanno poi aggiornato i controlli ufficiali sui prodotti d’origine animale. (12)

Attuazione reg. UE 2017/625 in Italia, la delega al governo

Il governo italiano ha ricevuto delega a:

a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del reg. (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e riordino di quelle coeve,

b) confermare il ministero della Salute quale organismo unico di coordinamento delle autorità competenti (ai sensi del reg. UE 2017/625, art. 4) a organizzare ed eseguire i controlli ufficiali e le attività ufficiali nei settori detti, ivi compresa l’informazione al consumatore,

c) individuare il ministero della Salute quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri,

d) fermo restando il ruolo unico di coordinamento del ministero della salute, individuare il MiPAAF quale autorità a sua volta deputata a controlli ufficiali e altre attività ufficiali su vari aspetti che esulino da valutazioni dei rischi di sicurezza alimentare e dei mangimi (13,14,15).

Attuazione reg. UE 2017/625, d.lgs. 27/21

Il d.lgs. 27/21 si compone di 20 articoli. Tra le finalità è esposta l’esigenza di adeguare e raccordare le disposizioni nazionali in essere con quanto previsto dal reg. UE 2017/625 (d.lgs. 27/21, articolo 1).

Le autorità competenti e gli organi di controllo sono definiti nel rispetto della delega, riservando al personale addetto ai controlli ufficiali le qualifiche di pubblico ufficiale e agenti, ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio a cui i funzionari sono destinati, secondo le attribuzioni a essi conferite (articolo 2).

Obblighi di tempestiva segnalazione alla ASL

Il personale pubblico e le forze di polizia afferenti ad altre istituzioni che, nell’ambito dello svolgimento dei controlli condotti per la propria attività istituzionale, sospettino la presenza di non conformità hanno dovere di tempestiva segnalazione alle autorità sanitarie competenti.

L’autorità giudiziaria a sua volta – qualora rilevi possibili rischi per la salute pubblica, in ambito di indagini nelle aree soggette al decreto in esame – deve darne tempestiva comunicazione alle autorità sanitarie competenti al fine di contenere i rischi di sicurezza alimentare. (15)

Ministero della Salute, ruoli e competenze

Il ministero della Salute ha i seguenti ruoli e competenze:

a) garantire coordinamento, uniformità, efficacia ed efficienza di controlli ufficiali e altre attività ufficiali condotte da tutte le autorità competenti sul territorio nazionale, attraverso l’adozione di piani programmatici su scala nazionale (es. piano nazionale alimentazione animale, PNAA, piano nazionale benessere animale, PNBA),

b) coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione europea e gli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali,

c) agevolare lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali,

d) autorità centrale responsabile di organizzazione e coordinamento dei controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili, con riferimento ai settori relativi alla salute animale e al benessere animale.

L’amministrazione sanitaria può avvalersi, in qualità di autorità competente, del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, garantendone il coordinamento delle attività di accertamento con le attività di controllo svolte dalle altre autorità.

Veterinari militari

I veterinari militari – nelle gerarchie del ministero della Difesa, bensì sottoposti al coordinamento operativo della Salute – sono riconosciuti quale autorità competente a controlli ufficiali e altre attività di controllo ufficiale a condursi nelle strutture militari, comprese quelle connesse alle attività dei contingenti delle forze armate impiegate nelle missioni internazionali. Anche mediante controlli negli stabilimenti siti al di fuori delle strutture militari che forniscono merce per le forze armate. L’esito di tali controlli deve venire comunicato all’azienda sanitaria locale.

MiPAAF, competenze e sovrapposizioni

Il MiPAAF è designato dal d.lgs. 27/21 quale Autorità competente nei settori di:

– alimenti (norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, comprese le norme di etichettatura),

– mangimi (norme volte a tutelare gli aspetti qualitativi e merceologici, compresa l’etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza ma che possano incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali),

– misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, produzioni biologiche ed etichettatura dei prodotti biologici,

– uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (d.lgs. 27/21, articolo 2).

Il ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali viene anche indicato come organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri nei settori appena enunciati. In evidente sovrapposizione con il ministero della Salute, oltreché in contrasto con il reg. UE 2027/625, articolo 4.

Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP)

Il Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP), elaborato da ogni Stato Membro con la finalità di descrivere il sistema dei controlli ufficiali lungo l’intera filiera alimentare, verificando così la corretta applicazione della legislazione comunitaria.

In tale contesto il ministero della Salute, quale organismo unico di coordinamento, individua modalità e strumenti condivisi e coordina le autorità competenti (Regioni e Province autonome, ASL) responsabili dei controlli ufficiali, le quali devono trasmetterne ogni anno gli esiti, al ministero della Salute, non oltre il 30 aprile.

Frequenza dei controlli e categorie di rischio

I controlli ufficiali devono venire eseguiti regolarmente su tutti gli stabilimenti e le attività dei vari settori, in base alla categoria di rischio assegnata e con frequenza adeguata, tenuto conto di:

a) pericoli identificati associati ad animali/merci, attività poste in essere dagli OSA, impiego di prodotti, processi, materiali o sostanze che possano influire su sicurezza, integrità e salubrità di alimenti e mangimi,

b) non conformità ‘storiche’ degli operatori,

c) affidabilità e risultati dell’autocontrollo messi in atto dagli OSA, compresi i regimi di certificazione di qualità privati (articolo 4).

È necessario procedere a controlli ufficiali senza preavviso, a eccezione dei casi in cui il preavviso sia necessario e debitamente giustificato per l’esecuzione dei controlli stessi. Sulla base di procedure documentate, aggiornate secondo necessità, che contengano istruzioni per il personale addetto, al fine di garantirne omogeneità ed efficacia.

Controlli ufficiali, procedure

Le procedure da seguire nell’esecuzione dei controlli ufficiali postulano:

1) attuazione di procedure per la verifica di coerenza ed efficacia dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali,
2) adozione di azioni correttive (in autocontrollo, ndr) in caso di inadeguatezze,
3) documentazione scritta (verbale) dei controlli effettuati, sia pure in formato elettronico, a disposizione dell’operatore,
4) garanzia di un livello elevato di trasparenza dei controlli ufficiali, con pubblicazione (anche su internet, almeno una volta l’anno) dei dati relativi ai controlli effettuati,
5) garanzia di sicurezza e conformità alle regole in vigore degli alimenti venduti a distanza mediante canali telematici (ecommerce),
6) adozione di provvedimenti restrittivi, quali la sospensione o chiusura in tutto o in parte delle attività non in regola.

I sequestri amministrativi – ai sensi della legge 689/81, articolo 13 – possono venire adottati nei casi di non conformità che possano comportare un rischio per la salute umana o animale. (17)

Doveri degli operatori

Gli operatori assicurano alle autorità competenti l’accesso ad attrezzature, mezzi di trasporto, locali e altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze. Nonché ai propri sistemi informatici, agli animali e alle merci sotto il loro controllo, ai documenti anche informatizzati dell’impresa e a tutte le altre informazioni pertinenti la sicurezza della filiera agro-alimentare (d.lgs. 27/21, articolo 6). (18) Con obbligo di comunicare all’Autorità competente ogni variazione dei dati relativi a stabilimenti registrati o riconosciuti, da parte dei rispettivi titolari.

In occasione dei controlli ufficiali, gli operatori devono prestare assistenza e collaborazione al personale delle autorità competenti. Anche mediante fornitura a titolo gratuito di una quantità di matrici idonea a consentire la formazione di campioni per l’analisi. È fatto ulteriore obbligo degli operatori assicurare che il personale addetto alla produzione/commercializzazione abbia ricevuto una formazione adeguata alle mansioni svolte.

Campionamenti

Durante l’attività di campionamento l’autorità competente deve assicurare che una quantità sufficiente sia riservata alla attività di controperizia posta a garanzia dell’operatore, fatte salve l’esplicita rinuncia dello stesso (da riportare nel verbale di prelievo) ovvero le possibilità, in particolari condizioni, di procedere al prelievo di unica aliquota. Gli esiti delle analisi devono venire comunicati tempestivamente all’autorità competente, indi all’operatore.

L’operatore ha facoltà di attivare la procedura di controversia richiedendo all’autorità competente di potere affidare, a proprie spese, il riesame della documentazione relativa all’analisi, prova o diagnosi iniziale. L’attività di controperizia è affidata all’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Laboratori ufficiali

Sono individuati i laboratori ufficiali – Istituto Superiore di Sanità, Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS), laboratori di sanità pubblica delle unità sanitarie locali – che operano in rete, con compiti d’attività analitica e consulenza sui rischi per la salute dell’uomo legati a fattori di pericolo chimico, fisico e biologico negli ambienti di vita e di lavoro.

I laboratori ufficiali possono anche svolgere analisi, prove e diagnosi per gli operatori privati, con attenzione a garantire imparzialità e assenza di conflitto di interessi con i loro ruoli istituzionali. A tal fine essi devono assicurare la separazione delle risorse umane, strutturali e finanziarie dedicate ai rispettivi ambiti. (19) I Centri di Referenza Nazionale (CdRN) localizzati presso gli IZS sono riconosciuti come indispensabile strumento operativo di elevata e provata competenza, nei settori di sanità animale, igiene degli alimenti e zootecnica.

Tracciabilità di farmaci veterinari, mangimi dedicati e prodotti intermedi

Il sistema informatico di tracciabilità di farmaci veterinari, mangimi medicati e ‘prodotti intermedi’ deve venire completato entro il 28.1.22. A decorrere da tale data le registrazioni dei trattamenti dovranno venire eseguite solo in formato elettronico. (20) Il d.lgs. 27/21, modifica e abroga in parte il d.lgs. 16.3.06, n. 158.

Sono aggiornati gli obblighi in capo agli operatori e le registrazioni a carico di veterinario curante e allevatore. Vengono altresì aggiornate le disposizioni sulla macellazione per il consumo domestico privato, al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti.

Allegati, abrogazioni, invarianza finanziaria

In Allegato al d.lgs. 27/21 sono introdotte le norme specifiche sul campionamento – per le analisi, prove e diagnosi di laboratorio – delle matrici di interesse.

Sono abrogati provvedimenti storici tra i quali il RD 20.12.28, n. 3298, la legge 30.4.62 n. 283 (fatti salvi gli articoli 7,10,22) il DPR 26.3.80, n.327, il d.lgs. 27.1. 92, n. 110 (surgelati), etc.

La clausola di invarianza finanziaria – secondo cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica – dovrà infine fare i conti con gli obiettivi e le esigenze di formazione del personale ispettivo.

Dario Dongo, Amaranta Traversa, Sarah Lanzilli, Claudio Biglia

Note

(1) Dario Dongo, Riccardo Di Farno. Controlli pubblici ufficiali, il nuovo regolamento UE 2017/625 presto in Gazzetta. FARE (Food & Agriculture Requirements) 28.3.17, https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/controlli-pubblici-ufficiali-il-nuovo-regolamento-ue-2017-625-presto-in-gazzetta

(2) Dario Dongo. Controlli, il ruolo dell’Amministrazione sanitaria. GIFT (Great Italian Food Trade). 30.10.17, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/controlli-il-ruolo-dellamministrazione-sanitaria/

(3) Dario Dongo, Giulia Torre. Controlli pubblici ufficiali, al via il regolamento UE 2017/625. GIFT (Great Italian Food Trade). 18.12.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/controlli-pubblici-ufficiali-al-via-il-regolamento-ue-2017-625

(4) Marta Strinati. Controlli pubblici ufficiali in declino, il rapporto BEUC. GIFT (Great Italian Food Trade). 2.11.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/controlli-pubblici-ufficiali-in-declino-il-rapporto-beuc

(5) Dario Dongo. Listeria, l’epidemia spagnola e le colpe di Bruxelles. GIFT (Great Italian Food Trade). 24.8.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/listeria-l-epidemia-spagnola-e-le-colpe-di-bruxelles

(6) Dario Dongo. Tracciabilità e origine delle carni, frodi diffuse in Francia. GIFT (Great Italian Food Trade). 14.10.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/tracciabilità-e-origine-delle-carni-frodi-diffuse-in-francia

(7) Dario Dongo, Marta Strinati. Everli, Carrefour, l’ecommerce che inganna. Prezzi sballati ed etichette fuorvianti. GIFT (Great Italian Food Trade). 28.11.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/everli-carrefour-l-ecommerce-che-inganna-prezzi-sballati-ed-etichette-fuorvianti

(8) Dario Dongo. Ecommerce, contrabbando di pesticidi. GIFT (Great Italian Food Trade). 19.10.18, https://www.greatitalianfoodtrade.it/salute/ecommerce-contrabbando-di-pesticidi

(9) Dario Dongo. Amazon, alimenti scaduti e inidonei al consumo umano. 26.10.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/amazon-alimenti-scaduti-e-inidonei-al-consumo-umano

(10) Dario Dongo. Controlli pubblici ufficiali, le misure a contrasto delle frodi alimentari previste nel nuovo regolamento UE 2017/625. FARE (Food & Agriculture Requirements). 28.3.17, https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/controlli-pubblici-ufficiali-le-misure-a-contrasto-delle-frodi-alimentari-previste-nel-nuovo-regolamento-ue-2017-625

(11) Dario Dongo. Controlli pubblici ufficiali, rating degli operatori e trasparenza. Si preannuncia una svolta? FARE (Food & Agriculture Requirements).
28.4.17, https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/controlli-pubblici-ufficiali-rating-degli-operatori-e-trasparenza-si-preannuncia-una-svolta#

(12) Dario Dongo, Melissa Bozzolini. Controlli pubblici ufficiali sui prodotti di origine animale, reg. UE 2019/624 e reg. UE 2019/627. FARE (Food & Agriculture Requirements). 10.6.19, https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/controlli-pubblici-ufficiali-sui-prodotti-di-origine-animale-reg-ue-2019-624-e-reg-ue-2019-627

(13) La delega al governo per applicare il reg. UE 2017/625 in Italia è contenuta nella legge di delegazione europea 2018, n. 117/2019, all’articolo 12

(14) NB: lo Stato italiano deve in ogni caso garantire l’effettivo coordinamento di tutti i controlli ufficiali – a partire dalla pianificazione – da parte del ministero della Salute in quanto autorità designata (reg. UE 2017/625, articolo 4.2)

(15) Dario Dongo. Controlli ufficiali, schema di decreto da rivedere. GIFT (Great Italian Food Trade). 20.9.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/controlli-ufficiali-schema-di-decreto-da-rivedere

(16) Il d.lgs. 27/21 ipotizza una deroga al dovere di tempestiva segnalazione alla ASL in ipotesi di esigenza di salvaguardia del segreto istruttorio. È peraltro dubbia la costituzionalità di tale deroga, a fronte della superiore esigenza di salvaguardia della salute pubblica

(17) I sequestri amministrativi devono peraltro venire ammessi anche in numerose altre ipotesi che integrino vari rischi (es. salute delle piante, benessere animale, non conformità di SOA, prodotti biologici, indicazioni geografiche)

(18) Il d.lgs. 27/21 prevede inoltre la possibilità di effettuare i controlli pubblici ufficiali anche su navi officina e navi frigorifero anche in acque internazionali (con spese a carico dell’OSA)

(19) Gli IZS, secondo quanto previsto dal d.lgs. 27/21. possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali

(20) Le registrazioni dei trattamenti sono prescritte dai d.lgs. 158/06 e 193/06. Il nuovo decreto precisa modalità e tempi di registrazione dei trattamenti, che fino al 28.1.22 può venire eseguita anche su registro cartaceo aziendale vidimato (da conservare per almeno cinque anni), immediatamente seguita da comunicazione al servizio veterinario competente.
Il ministro della Salute – previa intesa della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome – è demandato a definire criteri e modalità di registrazione in formato elettronico

Medico veterinario, specialista in ispezione degli alimenti di origine animale. Partecipa a diversi progetti di ricerca in sicurezza e microbiologia alimentare. Coautrice di numerose monografie in tema di sicurezza alimentare e oltre trenta pubblicazioni scientifiche.

Veterinario dirigente ASL CITTA’ di TORINO, specialista in Ispezione degli alimenti di origine animale, cultore della legislazione alimentare, ha pubblicato su riviste internazionali e si occupa, tra l’altro, di food delivery e di igiene della ristorazione collettiva.

Medico veterinario, specializzato in ispezione degli alimenti di origine animale. Dal 1982 è veterinario pubblico, dal 1990 insegna presso le Università di Torino e di Teramo. Autore di oltre settanta pubblicazioni scientifiche e coautore di vari testi su microbiologia, radiocontaminazione degli alimenti, vigilanza, diritto sanitario e alimentare, commercio in aree pubbliche e di comunicazione in emergenza sanitaria.

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