Le misure di contenimento da Covid-19, adottate nelle ultime settimane dai diversi Stati membri UE, hanno messo in crisi anche i controlli pubblici ufficiali sulla filiera agroalimentare. (1) Nel dare atto di ciò la Commissione europea, con reg. UE 2020/466, introduce una serie di deroghe temporanee, atte a consentire alcune attività di verifica in remoto, con gli ‘strumenti di comunicazione a distanza disponibili’.
L’emergenza coronavirus, del resto, non appare destinata a concludersi in poche settimane. Quale scenario si prospetta e come affrontarlo?
Controlli pubblici ufficiali, le risorse necessarie
Il regolamento sui controlli pubblici ufficiali – reg. UE 2017/625, in piena applicazione dal 14.12.19 – prescrive agli Stati membri di organizzare un numero idoneo di esperti e addetti. Per garantire l’efficacia ed efficienza delle attività di controllo sull’intera filiera agroalimentare (reg. UE 2017/625, art. 5.1.e).
Le risorse sulla sanità pubblica sono state peraltro ridotte negli ultimi anni – in misura drastica, nella gran parte degli Stati UE – anche per quanto attiene ai controlli veterinari e sull’igiene, come si è già denunciato https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/controlli-pubblici-ufficiali-in-declino-il-rapporto-beuc.
UE-27, gravi disfunzioni in emergenza COVID-19
Le misure di contenimento del coronavirus introdotte nei vari Stati membri – se pure in tempi diversi e con geometrie variabili – hanno stabilito limiti alla circolazione delle persone e altri provvedimenti di social distancing. Il sistema dei controlli pubblici in Italia è proseguito e prosegue nonostante il lockdown, grazie a un’organizzazione più solida rispetto alla media UE. Ma in altri Paesi la situazione è critica.
La Commissione europea rileva come sia attualmente compromessa la capacità di alcuni Stati a eseguire i controlli ufficiali come doveroso. In particolare per quanto attiene all’esame clinico degli animali da reddito, alcuni controlli sui prodotti di origine animale, le piante e i prodotti vegetali. Nonché su alimenti, mangimi e le prove sui campioni nei laboratori ufficiali designati dagli Stati membri.
Firma e rilascio di certificati ufficiali e attestati ufficiali originali in formato cartaceo – i quali devono accompagnare le partite di animali e materiale germinale in ingresso e circolazione in UE – a loro volta non possono venire eseguiti in conformità alle regole UE.
L’attuale crisi da coronavirus rappresenta per la Commissione ʹuna sfida eccezionale e senza precedenti per la capacità degli Stati membri di effettuare pienamente i controlli ufficiali e le altre attività ufficialiʹ previste dal reg. 2017/625. (1)
Deroghe sui controlli, presupposti giuridici e oneri dei singoli Stati membri
Il regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le opportune misure temporanee necessarie a contenere i rischi sanitari diffusi – per l’uomo, gli animali e le piante, il benessere degli animali – qualora esistano prove di gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno o più Stati membri. (2)
Gli Stati membri che riscontrino gravi difficoltà a gestire i loro sistemi di controllo possono di conseguenza applicare le regole temporanee, nella misura necessaria alla gestione di gravi disfunzioni dei sistemi di controllo. Con dovere tuttavia di adottare quanto prima tutte le attività necessarie per porre rimedio alle gravi disfunzioni dei loro sistemi di controllo. (3)
Gli altri Stati membri, oltre alla Commissione, devono in ogni caso ricevere notifica in merito all’adozione di misure temporanee in deroga al controllo e alle altre attività ufficiali stabilite nel regolamento (UE) 2017/625. (4)
Deroghe temporanee causa Covid, reg. UE 2020/466
Il 30.03.20 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/466, ‘relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus’.
Le misure temporanee – in vigore dal 31.3.20 all’1.6.20 – servono a facilitare la pianificazione e riorganizzazione delle attività di vigilanza dei controlli ufficiali durante la crisi da COVID-19. (5) In modo da bilanciare le esigenze di garantire:
– la salute dei funzionari, spesso ancora sprovvisti dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale, respiratori in primis), rispetto al rischio di contagio,
– sicurezza alimentare, benessere animale e salute delle piante. Nel contempo, devono essere garantiti anche il corretto funzionamento del mercato unico e la circolazione delle merci. (6)
Deroghe temporanee, i dettagli
Le deroghe temporanee stabilite dal reg. UE 2020/446 attengono al personale addetto ai controlli, il supporto documentale elettronico e la comunicazione a distanza tra operatori. A seguire i dettagli.
A) delega dei controlli a terzi. ʹI controlli ufficiali e le altre attività ufficiali possono essere effettuati da una o più persone fisiche, specificamente autorizzate dall’autorità competente sulla base delle loro qualifiche, formazione ed esperienza pratica’.
I soggetti delegati all’esecuzione delle attività devono seguire le istruzioni dell’autorità competente, mantenendo i contatti con essa ‘mediante qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile’. Devono agire in modo imparziale, in assenza di conflitti d’interesse (articolo 3).
B) copie elettroniche dei documenti. ‘In via eccezionale’, il public enforcement può venire eseguito su una copia elettronica dei certificati o attestati ufficiali, ‘o su un formato elettronico del certificato o dell’attestato elaborato e trasmesso in Traces, a condizione che la persona responsabile della presentazione del certificato ufficiale o dell’attestato ufficiale presenti all’autorità competente una dichiarazione che attesti che l’originale del certificato ufficiale o dell’attestato ufficiale sarà trasmesso non appena tecnicamente fattibileʹ.
L’autorità competente, in ogni caso, ʹtiene conto del rischio di non conformità degli animali e delle merci in questione e dei precedenti degli operatori in merito agli esiti dei controlli ufficiali effettuati su di essi e alla loro conformità alla normativa’ che ricade nel campo di applicazione del reg. UE 2017/625 (articolo 4),
c) deleghe a laboratori privati di analisi, riunioni in streaming. Sempre ʹin via eccezionale’:
– le ‘analisi, prove o diagnosi la cui esecuzione spetta a laboratori ufficiali’ possono venire delegate a ‘qualsiasi laboratorio designato a tal fine dall’autorità competente su base temporanea’,
b) ‘nel caso di riunioni fisiche con gli operatori e il loro personale nel contesto dei metodi e delle tecniche dei controlli ufficiali’ indicati nel successivo paragrafo ‘mediante i mezzi di comunicazione a distanza disponibili.ʹ (articolo 5)
I controlli ufficiali temporaneamente ammessi con strumenti di comunicazione a distanza
I ‘metodi e tecniche dei controlli ufficiali’ temporaneamente ammessi all’esecuzione ‘in remoto’ sono tutti quelli stabiliti nel regolamento (UE) 2017/625. Vale a dire:
– esame dell’autocontrollo (cioè i controlli eseguiti dagli operatori e i loro esiti),
– ispezioni di:
a) attrezzature, mezzi di trasporto, locali e altri luoghi sotto il loro controllo (e relative adiacenze),
b) animali e merci, alimenti (comprese materie prime, ingredienti e semilavorati,, coadiuvanti tecnologici) e altri prodotti utilizzati per la preparazione e produzione di alimenti e mangimi,
c) prodotti e procedimenti di pulizia e manutenzione,
d) tracciabilità, informazione al consumatore e agli operatori, materiali di imballaggio (compresi i MOCA, Materiali e Oggetti destinati a venire a Contatto con Alimenti, o Food Contact Materials, FCM),
– controlli delle condizioni igieniche nei locali degli operatori,
– valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione, corrette prassi igieniche, buone prassi agricole e delle procedure basate sui principi dell’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP),
– esame di documenti, dati sulla tracciabilità e altri dati che possano essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa oggetto di controllo. Compresi, ove del caso, documenti di accompagnamento di alimenti, mangimi e qualsiasi sostanza o materiale che entri o esca da uno stabilimento,
– interviste con gli operatori e il loro personale,
– verifica delle misure rilevate dall’operatore e degli altri risultati di prove,
– campionamento, analisi, diagnosi e prove,
– audit degli operatori,
– ‘qualsiasi altra attività necessaria per rilevare casi di non conformità’ (reg. UE 2017/625, articolo 14).
Scenario prossimo
La pandemia Covid-19 è stata dichiarata dall’OMS l’11.3.20. Allo stato attuale non è facile prevedere un allentamento a breve termine delle misure di contenimento già introdotte, in Europa come in altri continenti, per quanto attiene in particolare alle restrizioni di spostamento delle persone. In considerazione di ciò – e al di là dello smart working – si inizia già a ragionare in termini di smart organization.
Il legislatore europeo dovrebbe a sua volta introdurre una semplice riforma, atta a consentire l’utilizzo delle tecnologie d’informazione in via di continuo sviluppo anche negli official controls. Affidando alla responsabilità degli Stati membri la loro applicazione, con oneri di rendicontazione annuale a Bruxelles anche in vista della condivisione di buone prassi (come già previsto in vari contesti, es. pratiche commerciali sleali).
Il continuity management deve venire sempre assicurato, con qualsiasi strumento disponibile purché efficace, nella sanità pubblica dedicata ad alimenti e mangimi così come nelle loro filiere. Se la sicurezza alimentare non verrà garantita effettivamente, del resto, i singoli Stati membri potranno adottare misure di salvaguardia nei confronti di merci in arrivo da altri Paesi.
Il mercato interno è a sua volta afflitto dalla cronica inedia della Commissione europea, come abbiamo più volte denunciato. E se Bruxelles non si attiva nei confronti degli Stati membri che da anni continuano a emanare norme tecniche nazionali irrispettose del diritto UE, come da ultimo il decreto italiano Bellanova-Patuanelli, poco o nulla potrà fare contro varie misure autarchiche.
Ricerca e sviluppo
Horizon 2020 può offrire il contesto per la condivisione e messa a punto – tra enti pubblici e privati di diversi Paesi, anche extraeuropei – di buone prassi e modelli idonei a garantire l’efficacia ed efficienza dei controlli pubblici con l’aiuto della tecnologia. Sulla base di standard internazionali condivisi (ISO, GS-1) e di protocolli open-source:
– la blockchain pubblica, ad esempio, grazie a protocolli come Bitcoin e Open Time Stamps, può garantire l’efficacia e incorruttibilità tecnologica di sistemi di tracciabilità avanzata.
– lo IoT (Internet of Things), nel contesto di sistemi basati su blockchain pubblica (es. Wiise Chain), può al contempo validare ulteriori fasi di lavoro. Comportando un’ottimizzazione delle procedure e dei costi, a livello privato e pubblico,
– l’AI (Artificial Intelligence) può a sua volta consentire di fare emergere i dati anomali, così come si è rivelata utile in altro contesto di grande attualità (diagnosi precoce di casi positivi al Covid-19). (7) Le telecamere nei macelli come decine di altri strumenti d’indagine fruibili in logica IoT già esistono, si tratta solo di sviluppare modelli di architetture IT utili a mettere in rete le informazioni, mediante sistemi inter-operabili e far emergere le anomalie.
In conclusione, è ora di superare la stagione delle carte timbrate, il futuro è presente e le norme per una volta dovrebbero accompagnarlo o magari precederlo anziché inseguirlo.
#andràtuttobene
Dario Dongo e Camilla Fincardi
Note
(1) Reg. UE 2020/466, Considerando 2
(2) Reg. UE 2017/625, art. 141,
(3) Reg. (UE) n. 2017/625, Considerando 12
(4) Idem c.s., art. 2
(5) Ibidem, art. 6
(6) Reg. UE 2020/466, Considerando 1, 3
(7) Feng, Cong & Huang, Zhi & Chen, Xin & Zhai, Yongzhi & Zhu, Feng & Chen, Hua & Wang, Yingchan & Su, Xiangzheng & Huang, Sai & Tian, Lin & Zhu, Weixiu & Sun, Wenzheng & Zhang, Liping & Han, Qingru & Zhang, Juan & Pan, Fei & Chen, Li & Zhu, Zhihong & Li, Tanshi. (2020). A Novel Triage Tool of Artificial Intelligence Assisted Diagnosis Aid System for Suspected COVID-19 pneumonia In Fever Clinics. 10.1101/2020.03.19.20039099.
Zirui Meng, Minjin Wang, Huan Song, Shuo Guo, Yanbing Zhou, Weimin Li, Yongzhao Zhou, Mengjiao Li, Xingbo Song, Yi Zhou, Qingfeng Li, Xiaojun Lu, Binwu Ying. Development and utilization of an intelligent application for aiding COVID-19 diagnosis. MedRxiv (studio pre-pubblicato in attesa di peer-review). doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.18.20035816
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.