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Analisi del rischio contaminazione allergeni, il nodo irrisolto

L’allerta RASFF legata alla presenza di residui di arachidi nella lecitina di soia in arrivo dall’India – utilizzata in quota infinitesima su milioni di tonnellate di prodotti alimentari (1) – offre utile spunto per affrontare un nodo irrisolto a livello UE, l’analisi del rischio di contaminazione dei cibi con allergeni.

1) Arachidi nella lecitina di soia indiana, cross-contact

La lecitina è un emulsionante di origine naturale derivato dalle membrane vegetali di soia che si rompono durante l’estrazione dell’olio dal seme. Ha infinite applicazioni nei settori alimentare (additivo emulsionante E 322), zootecnico, cosmetico, farmaceutico, chimico e tecnico (agricolo, tessile, edilizio, etc.). L’India è uno dei primi esportatori di lecitina di soia, poiché è l’unico Paese a garantire prodotti non-OGM (a differenza di USA, Brasile, Argentina). Le industrie indiane che esportano lecitine per l’impiego nelle filiere alimentari applicano sistemi di gestione della sicurezza alimentare certificati FSSC 22000.

L’era Covid e le discontinuità delle forniture di commodities che ne sono derivate ha tuttavia comportato, già a partire dal 2021, seri problemi di approvvigionamento degli oleifici indiani. I quali, a fronte della carenza di soia, hanno triturato negli stessi impianti semi oleaginosi di diversa natura. E le difficoltà obiettive di sanificare gli impianti al 1000%, dopo ogni ciclo di lavorazione, hanno causato il cross-contact (contaminazione accidentale e/o tecnicamente inevitabile) degli oli di soia con residui di proteine di altri semi.

2) Semi oleaginosi, rischi potenziali di cross-contact

Il cross-contact (o cross-contamination) negli impianti di triturazione di semi oleaginosi – ovvero a valle, anche nelle cisterne di trasporto degli oli – può interessare, potenzialmente, quattro allergeni citati nel Codex Alimentarius e così in Allegato II al reg. UE 1169/11:

– soia,

– arachidi,

– sesamo,

– senape.

Gli oli e grassi di soia raffinati – così come i tocoferoli naturali, gli oli vegetali derivati da fitosteroli, i fitosteroli esteri a base di soia e gli esteri di stanoli prodotti a partire da questi ultimi – sono peraltro esentati dagli obblighi di informazione specifica in relazione alla soia, in quanto privi delle sue proteine. (2)

3) Cross-contact, possibile estensione del fenomeno

Le notizie e considerazioni di cui sopra inducono a ritenere astrattamente possibile una contaminazione diffusa della lecitina di soia prodotta in tutta l’India negli ultimi 12 mesi, forse anche in periodi anteriori, con le quattro commodities citate nel precedente paragrafo. Le quali sono effettivamente coltivate e commercializzate in quel Paese.

Le tre allerta finora registrate in UE nel sistema RASFF (Rapid Alert System on Food and Feed) – notifiche 2022.2286 (Germania, 19.4.22), 2022.2788 (Spagna, 11.5.22), 2022.3272 (Italia, 2.6.22), con follow-up in 24 Paesi UE (3) e 39 Paesi extra-UE – su alcuni lotti di lecitina di soia indiana con contaminazione accidentale da arachidi potrebbero quindi essere soltanto la punta dell’iceberg. (4)

4) Totale assenza di reazioni avverse

Nessuna reazione allergica o comunque avversa è stata segnalata nelle schede relative alle tre notifiche RASFF di cui sopra. Le quali hanno coinvolto, si noti bene, 63 Paesi nei cinque continenti. La probabile assenza di rischi associati al consumo di alimenti che contengano un additivo (E 322) contaminato con residui di arachidi trova così una prima conferma, empirica ma non perciò trascurabile.

A maggior ragione ove si consideri che:

– la quasi totalità dei prodotti alimentari che contengano lecitina di soia distribuiti in Europa negli ultimi due anni potrebbero essere interessati dalla contaminazione accidentale, proprio perché la sua provenienza è quasi esclusivamente indiana (fatti salvi i casi di alimenti etichettati come OGM, rarissimi nel Vecchio Continente),

– l’allergia all’arachide è prevalente e diffusa a livello planetario, al punto da essere stata considerata da EFSA come ‘una delle più critiche’, soprattutto nelle fasce di età giovanile. (5) Ragionando a contrario, se il rischio fosse stato effettivo si sarebbe registrata una vera e propria ecatombe. E invece, neppure un caso è stato registrato.

5) Analisi del rischio

5.1) Criteri generali

Il General Food Law, reg. CE 178/02, ha introdotto il principio dell’analisi del rischio quale cardine di ogni decisione politica, legislativa e amministrativa, così come delle responsabili scelte degli operatori in sede di autocontrollo e gestione del rischio.

L’analisi del rischio di sicurezza dei prodotti alimentari deve considerare le situazioni concrete e non fattispecie astratte, come si evince dall’articolo 14 del GFL che definisce i presupposti per l’attivazione delle azioni correttive di cui al successivo articolo 19.

5.2) Analisi del rischio da cross-contact

Il rischio da cross-contact – in questo caso legato all’impiego dell’additivo lecitina di soia con contaminazione accidentale da residui di arachidi (o senape, o sesamo) – deve perciò venire verificato, in concreto, sui singoli alimenti. E la sola constatazione della presenza, in un ingrediente e/o additivo, di alcuni (o anche alcune decine di) ppm (mg/kg) di arachidi non è sufficiente né idonea allo scopo. Bisogna invece:

– eseguire analisi sui prodotti finali destinati alla vendita e/o somministrazione al consumatore finale. Utilizzando diversi metodi (PCR e ELISA), da ripetere possibilmente in più laboratori per verificarne l’affidabilità, in relazione alla sensibilità prescelta. Sempre in attesa di un sul metodo ufficiale armonizzato in UE,

– classificare il rischio con metodo scientifico. Quale è oggi (solo) il sistema VITAL® (Voluntary Incidental Trace Allergen Labelling. Allergen Bureau. Versione 3.0, 2019), sviluppato da alcuni dei maggiori esperti di allergie alimentari a livello planetario e validato, tra gli altri, dal German Federal Institute for Risk Assessment (BfR).

5.3) Pasticcio europeo

La totale assenza di coordinamento tra le autorità degli Stati membri e tra esse e la Commissione europea – che nella vicenda in esame si è limitata a ‘validare’ acriticamente le tre notifiche al RASFF, senza neppure annotare l’eterogenea classificazione del rischio di casi pressoché identici (6) – è oggi causa di gravi problemi per tutte le filiere coinvolte in ogni situazione di analisi e gestione del rischio allergeni, from farm to fork:

– le autorità nazionali che partecipano alla rete europea di analisi del rischio applicano protocolli di lab test (metodo, sensibilità) e criteri di valutazione e gestione non armonizzati né trasparenti. Come si è visto nel recente caso dell’allerta senape nel grano, (7)

– le autorità sanitarie regionali e locali nei 24 Paesi coinvolte nelle allerta in esame, sulla sola base di una (spesso ingiustificata) allerta nazionale, si trovano vincolate ad adottare misure variegate che prescindono da un’effettiva analisi del rischio,

– gli operatori coinvolti, a decine di migliaia in UE, a loro volta brancolano nel buio in assenza di criteri armonizzati sull’analisi del rischio (che deve venire adottata già in sede di autocontrollo. V. nota 8). Anche a causa degli interventi scoordinati delle autorità,

– i consumatori allergici, alcuni milioni in UE, si trovano esposti a una ridondanza di allerta spesso ingiustificate, che generano inutile stress e riducono ulteriormente le loro scelte alimentari. Già ingiustamente limitate da un uso sconsiderato e privo di criteri armonizzati del c.d. PAL (Precautionary Allergens Labelling). (9,10)

6) Gestione del rischio

Garantire la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori vulnerabili rappresenta un pre-requisito alla produzione, distribuzione e somministrazione dei prodotti alimentari in UE e in ogni Paese del mondo. Questo pre-requisito deve venire rispettato anche nella gestione del rischio legato a contaminazione involontaria da allergeni, che deve essere armonizzata e coerente alle regole UE (reg. CE 178/02, articoli 14 e 19).

Non è giustificato né giustificabile adottare azioni correttive drastiche (ritiro, richiamo), né tantomeno imporre la ri-etichettatura di alimenti solo perché, a causa di cross-contact, possano contenere poche centinaia di parti per miliardo (es. 0,2 ppm = 200 ppb) di allergeni. Vale a dire livelli talora addirittura inferiori ai LoD (Level of Detection) dei metodi analitici (salvo amplificare gli stessi fino a livelli che ne possono compromettere l’affidabilità) e comunque inoffensivi. (11)

7) Armonizzazione necessaria

La comunità scientifica internazionale, le associazioni dei pazienti allergici e le autorità più pragmatiche nell’analisi dei rischi (es. BfR in Germania, FSA in UK) hanno validato un approccio nell’analisi e gestione del rischio allergeni (ispirato a VITAL 3.0) che ovviamente supera la mera rilevazione analitica. Proprio perché il rischio, come chiarito nel reg. UE 2017/625, esprime ‘una funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo sulla salute umana‘. (12)

I consumatori allergici, gli operatori della filiera e le autorità dei 27 Stati membri non possono più attendere un intervento risolutivo della Commissione europea per dipanare una matassa che oggi, nel caso della lecitina di soia, espone tra l’altro anche a rischi di ingiustificati sprechi alimentari e problemi di food security. A fronte dell’attuale indisponibilità di materie prime garantite come prive al 1000% di tracce di filamenti di DNA di allergeni.

8) Conclusioni provvisorie

Notizie allarmistiche di allerta prive di fondamento poiché basate su false analisi del rischio, al pari degli abusi di may contain sulle etichette alimentari, producono l’effetto contrario di abbassare la guardia nella popolazione vulnerabile che tende a rassegnarsi ad assumere qualche rischio (se pure, potenzialmente letale nell’1% circa delle persone con diagnosi di allergie) per poter continuare a vivere senza cadere preda delle ossessioni.

La Commissione europea deve perciò:

– rivedere subito le incoerenti classificazioni di rischio proposte nelle tre allerta in esame, il cui impatto sul mercato interno è potenzialmente enorme come si è visto (v. supra, par. 3)

– assumere una posizione trasparente e responsabile su analisi e gestione del rischio allergeni, in accordo con gli Stati membri riuniti nel Comitato Permanente PAFF (Plants, Animals, Food and Feed), affinché identici criteri vengano adottati nei 27 Paesi e possano venire condivisi con i partner extra-UE,

– esercitare la delega conferitale dal legislatore (reg. UE 1169/11, articolo 36.3.a) per definire regole di dettaglio in merito all’impiego di PAL (Precautionary Allergens Labelling). Le indicazioni di tipo ‘may contain … (allergen)’ devono in ogni caso seguire un’analisi del rischio di cross-contact, in fase di autocontrollo, ispirata al sistema Vital 3.0 di Allergens Bureau.

Dario Dongo

Note

(1) Dario Dongo. RASFF, arachidi nella lecitina di soia dall’India. Analisi del rischio. GIFT (Great Italian Food Trade). 3.6.22,

(2) Reg. UE 1169/11, Allegato II, punto 6, lettere a,b,c,d

(3) Gli Stati membri indicati per follow-up nelle tre citate notifiche al RASFF – in aggiunta ai Paesi notificanti (Germania, Spagna, Francia) sono Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Svezia, Ungheria. Tra i Paesi extra-UE della macro-regione europea si segnalano UK, Svizzera, Albania, Serbia, Moldavia, Ucraina, Russia

(4) Il RASFF riferisce anche a numerose altre contaminazioni accidentali da arachide non dichiarata in etichetta, negli ultimi 2 anni, su un’ampia varietà di prodotti (es. cioccolato, rice cakes, barrette proteiche, confectionery) ove la lecitina di soia, forse non a caso, viene abitualmente utilizzata come additivo emulsionante (E 322)

(5) V. letteratura scientifica citata nel precedente articolo di cui in nota 1

(6) Paradossalmente la Germania, ove i livelli di residui di arachidi nella lecitina di soia sono risultati più alti, ha declassificato il rischio da ‘serious’ a ‘undecided’. Laddove l’Italia – ove la contaminazione da arachide è stata la più bassa – si ostina a qualificare il rischio come ‘serio’, in barba a ogni logica e motivazione dell’atto amministrativo

(7) Dario Dongo. Allerta allergene senape nel grano, circolare ministero Salute. Analisi. GIFT (Great Italian Food Trade). 17.12.21,

(8) Dario Dongo. https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/reg-ue-2081-382-cultura-della-sicurezza-redistribuzione-alimenti-gestione-allergeni/. GIFT (Great Italian Food Trade). 3.6.21,

(9) Dario Dongo. Può contenere allergeni, ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 24.6.18,

(10) Dario Dongo. Allergie alimentari e PAL, Codex Alimentarius. GIFT (Great Italian Food Trade). 28.11.18,

(11) Proprio perciò ‘le informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza’ vengono inquadrate, nel Food Information Regulation, tra le informazioni volontarie in etichetta (reg. UE 1169/11, articolo 36.3.a). A differenza di quelle relative al deliberato impiego di allergeni nella formulazione e/o preparazione dei prodotti (reg. cit., articoli 9.1.c e 21)

(12) Cfr. definizione di ‘pericolo’ e ‘rischio’ nel reg. UE 2017/625. V. Dario Dongo. Controlli pubblici ufficiali, al via il regolamento UE 2017/625. GIFT (Great Italian Food Trade). 18.12.19

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