La contaminazione del grano con la senape è infine emersa, come già da tempo peraltro si sarebbe potuto e dovuto prevedere. (1) A fronte del rischio di reazioni allergiche gravi – anche letali – tutti gli operatori che lavorano frumenti, semole, farine ovvero prodotti che li contengono (es. pasta, pane, prodotti da forno) devono:
– eseguire analisi sui propri prodotti e
– provvedere all’immediato richiamo pubblico degli alimenti ove l’allergene potrebbe essere presente ma non è dichiarato in etichetta.
La presente nota, di cui si raccomanda ampia divulgazione in ogni contesto produttivo e della distribuzione, viene trasmessa da Food Allergy Italia alla Direzione Generale per l’Igiene, la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN) del ministero della Salute, affinché si provveda con urgenza alla salvaguardia dei soggetti allergici. E si intervenga nei confronti dei soggetti che hanno finora propalato cattivi consigli, adducendo l’inesistenza del dovere di ritiro degli alimenti a rischio.
1) Senape non dichiarata nella pasta. Allerta in Italia e Francia
Il rischio di contaminazione del grano con l’allergene senape era prevedibile e scontato, dopo che vari disciplinari agronomici hanno inserito l’impiego di quest’ultima come coltura da sovescio. (1) Le industrie molitorie hanno però trascurato le pratiche agronomiche dei loro fornitori e solo poche settimane or sono hanno deciso di condividere l’esistenza di un rischio concreto su semole e farine già consegnate (v. successivo paragrafo).
Il ministero della Salute ha registrato sul proprio sito internet il ‘Richiamo per rischio presenza di allergeni’ di alcune referenze di pasta, a novembre 2021. Le pagine web relative a ciascun richiamo sono inaccessibili, al momento in cui questo articolo viene redatto. Le notizie in ogni caso riguardano tre marchi:
– Natura chiama Selex. 6 formati di pasta biologica (spaghetti integrali, penne rigate, fusilli integrali, farfalle integrali, elicoidali integrali), richiamati il 5.11.21,
– Saper di Sapori (Selex). Pasta di Gragnano IGP, Spaghettoni e Calamarata. Richiamo 5.11.21
– Consilia. Consilia saper scegliere, pasta Farfalle n°265. Consilia, penne rigate integrali bio. Richiami 12 e 14.11.21
2) RASFF, la notifica muta
Il portale RASFF (Rapid Alert System on Food and Feed) riporta notizia del richiamo pubblico di pasta italiana – distribuita anche in Francia, attraverso la Dimar SpA Cash di Albenga (SV) – per contaminazione di pasta alimentare con senape (fino a 0,40 mg/kg). Senza tuttavia pubblicare i nomi degli operatori e dei marchi coinvolti. (2)
La notifica a Bruxelles – registrata il 4.11.21 e ‘validata’ dalla Commissione il 19.11.21, con una lentezza che mal si addice alla gestione di un rischio di sicurezza alimentare classificato come ‘serious’ – riguarda peraltro tutti i casi richiamati nel precedente paragrafo.
Il merito dei richiami va al gruppo Selex che ha eseguito in autocontrollo le analisi di laboratorio, riscontrando la contaminazione della pasta realizzata da
– Newlat Food S.p.A., nell’impianto di Fara San Martino (CH) ove si produce la pasta a marchio Delverde,
– Premiato pastificio Afeltra di Gragnano (NA),
– Pastificio Lucio Garofalo S.p.A. (Gruppo EBRO) di Gragnano (NA),
– Pasta Zara, Riese (TV).
3) Allergeni non dichiarati, azioni correttive
L’alimento che contenga alcuno degli allergeni indicati nell’elenco tassativo di cui in Allegato II al reg. UE 1169/11 – senza riportarne la presenza in etichetta, con evidenza grafica della parola chiave che identifica la sostanza – si qualifica come ‘alimento a rischio’. (3)
L’operatore responsabile – il titolare del marchio con cui il prodotto viene venduto – qualora sappia o abbia fondato motivo di ritenere che un alimento fuoriuscito dalla propria disponibilità costituisca un rischio per la salute pubblica, ha dovere di:
– attivare subito il ritiro (commerciale) del/i lotto/i di prodotto,
– notificare subito il ritiro alla ASL competente (rispetto alla propria sede),
– informare i consumatori con ogni strumento idoneo, qualora i prodotti a rischio possano avere raggiunto il livello di consumo al dettaglio,
– provvedere al richiamo pubblico dei prodotti, (4) qualora ogni altra misura risulti insufficiente a garantire un elevato livello di sicurezza alimentare. (5)
Il gruppo Selex, nei casi richiamati, ha dato ottima prova di responsabilità. Sia nell’esecuzione delle analisi, la condivisione dei rapporti di prova con i fornitori, la ricerca di altri lotti prodotti con le stesse semole. Sia nella pronta attivazione del richiamo, con notifica alla competente ATS di rapporti di prova, liste di distribuzione e cartelli esposti sui punti vendita.
4) Ruoli e responsabilità della GDO
La GDO, grande distribuzione organizzata, ha a sua volta il dovere di garantire la piena conformità degli alimenti da essa distribuiti a tutte le norme applicabili. (6) Dinanzi a un rischio emergente come quello in esame, la GDO deve quindi a sua volta applicare l’HACCP e disporre i controlli più opportuni su tutte le categorie di prodotti potenzialmente a rischio.
Il distributore – oltre ad avere responsabilità primaria delle azioni correttive di cui al precedente paragrafo, su alimenti a proprio marchio (private label) – deve comunque partecipare alle attività di segregazione dei prodotti a rischio e ritiro o richiamo, qualora esse siano state attivate dall’operatore responsabile ovvero ordinate dall’autorità sanitaria. Si richiama quanto già scritto al riguardo. (7)
5) Diffidare dai cattivi consigli
Le regole sopra richiamate si applicano uniformemente in UE fin dall’1.1.2005. Nondimeno Italmopa, l’associazione di Confindustria dei mulini in Italia, si è affidata ai cattivi consigli del prof. avv. Paolo Borghi. Per teorizzare che ‘il Reg. UE n. 1169/2011, non prevede alcun obbligo di riportare, in etichettatura, indicazioni in caso di contaminazione accidentale da una o più delle sostanze allergeniche elencate nell’Allegato II dello stesso regolamento, tra cui la soia e la stessa senape’.
Il delirio viene raggiunto nell’affermazione – che si legge nella email dei grandi mulini iscritti a Italmopa, ai propri clienti industriali – secondo cui ‘in caso di analisi di controllo da cui si riscontri una positività non è però previsto per legge un ritiro del prodotto, salvo che non si tratti di un prodotto destinato ad una categoria particolare di consumatori (ovvero sia dichiaratamente destinato ad “intolleranti od allergici alla senape”).’ Falso. Istigazione a delinquere. (8) Le azioni correttive richiamate ai paragrafi 3 e 4 sono invece doverose, urgenti e inderogabili.
Conclusioni provvisorie
Le allergie alimentari sono una delle malattie più pericolose, per la gravità degli effetti e l’immediatezza della reazione immune che li può scatenare. La prevalenza è superiore nei bambini, rispetto agli adulti. Gli shock anafilattici sono frequenti, talora seguiti da coma e morte. Le cialtronerie sono pericolose, con la vita non si scherza.
L’etichetta dei prodotti alimentari e i registri dei pubblici esercizi devono venire aggiornati con una dicitura essenziale, ‘Contiene (o Può contenere) senape’. Senza riferire al concetto ambiguo – perciò vietato (ai sensi del reg. UE 1169/11, art. 36) – di ‘tracce’, infatti privo di consenso scientifico e riferimenti legali. (9)
Dario Dongo
Note
(1) Dario Dongo, Andrea Adelmo Della Penna. Senape. Prevalenza allergie, usi in agricoltura, rischi di contaminazione. GIFT (Great Italian Food Trade). 19.9.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/senape-prevalenza-allergie-usi-in-agricoltura-rischi-di-contaminazione
(2) European Commission. Mustard undeclared in pasta from Italy. RASFF notification 2021.6286. 19.11.21, https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/notification/513275
(3) Reg. CE 178/02, c.d. General Food Law, articolo 14. La valutazione del rischio di sicurezza alimentare deve infatti considerare le vulnerabilità di alcune categorie di consumatori, quali appunto i soggetti allergici, e le informazioni che accompagnano l’alimento
(4) Il modulo di richiamo prodotti predisposto dal ministero della Salute è disponibile su https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4633_listaFile_itemName_0_file.pdf
(5) Reg. CE 178/02, articolo 19. Per approfondire si richiama il nostro ebook ‘Sicurezza alimentare, regole cogenti e norme volontarie’ https://www.greatitalianfoodtrade.it/libri/sicurezza-alimentare-regole-cogenti-e-norme-volontarie-il-nuovo-libro-di-dario-dongo
(6) Dario Dongo, Pier Luigi Copparoni. Responsabilità del distributore, approfondimenti. GIFT (Great Italian Food Trade). 22.5.18, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/responsabilità-del-distributore-approfondimenti
(7) La GDO deve attivare il richiamo sui prodotti mai esposti a scaffale? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 4.8.21, https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/la-gdo-deve-attivare-il-richiamo-sui-prodotti-mai-esposti-a-scaffale-risponde-l-avvocato-dario-dongo
(8) NB: la consapevolezza del concreto rischio di contaminazione dei propri prodotti – nei casi di omessa o tardiva attivazione del richiamo pubblico – possono comportare la contestazione del delitto di lesioni e/o omicidio doloso, in caso di reazioni avverse, a carico del legale rappresentante dell’azienda
(9) Dario Dongo. Può contenere allergeni, ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 24.6.18, https://www.greatitalianfoodtrade.it/salute/può-contenere-allergeni-abc
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.