È urgente predisporre linee guida armonizzate a livello UE per l’informazione relativa agli allergeni alimentari, avendo riguardo sia ai prodotti preimballati sia a quelli venduti sfusi e serviti nei pubblici esercizi. Il ‘position paper’ degli studiosi di importanti istituti di ricerca, a seguire. (1)
1) Allergeni alimentari, urgono linee guida in UE. Position paper
Nei 21 anni trascorsi dall’introduzione della ‘direttiva allergeni’ 2003/89/CE, poi confluita nel Food Information Regulation (EU) No l1169/11, la Commissione europea non ha ancora definito un approccio comune alla sua attuazione. Gli Stati membri mantengono quindi opinioni divergenti sui metodi di analisi, la valutazione del rischio (considerando o ignorando le prove scientifiche sulle dosi di riferimento, RfD), l’informazione e l’etichettatura precauzionale degli allergeni.
Il position paper chiede quindi l’adozione di linee guida armonizzate per il monitoraggio degli allergeni alimentari a livello europeo. Avendo riguardo al glutine, al lattosio e alle altre sostanze che possono causare intolleranze o altre reazioni immuno-mediate o non mediate (cioè reazioni di ipersensibilità). Tenuto conto di:
– regole vigenti in UE
– esistenza di un sistema efficace per la valutazione e la gestione del rischio (Vital)
-i lavori in corso, a livello FAO/WHO, per armonizzare questo approccio nel Codex Alimentarius.
2) General Food Law, requisiti generali
I prodotti alimentari non sicuri (cioè dannosi per la salute o inadatti al consumo umano) non devono venire immessi sul mercato. Per determinare se un alimento è a rischio, ai sensi del General Food Law, si devono considerare:
-le normali condizioni di utilizzo dell’alimento da parte del consumatore in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, e
-le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull’etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti (Reg. CE n. 178/02, articolo 14).
Per conseguire l’obiettivo generale di un elevato livello di tutela della salute e della vita umana, la legislazione alimentare europea si basa sull’analisi del rischio, a meno che non essa risulti inadeguata alle circostanze o alla natura della misura. L’analisi del rischio comprende la sua valutazione, gestione e comunicazione.
La comunicazione del rischio è fondamentale per informare i consumatori sugli alimenti non sicuri già immessi sul mercato (ad esempio, alimenti preconfezionati con allergeni alimentari non dichiarati) e per prevenire e/o attenuare il loro impatto negativo sulla salute.
3) Etichettatura degli allergeni, le regole UE
L’elenco degli allergeni da evidenziare nella lista degli ingredienti è contenuto in Allegato II al Food Information Regulation (EU) No 1169/11 (FIR). Le informazioni obbligatorie sulla presenza di allergeni sono prescritte sia per gli alimenti preimballati, sia per quelli confezionati nei locali di vendita su richiesta del consumatore o preconfezionati per la vendita diretta, sia per quelli serviti dalle collettività. Tuttavia, sono previste regole uniformi solo per le etichette degli alimenti preconfezionati.
La Commissione Europea, nella sua risposta al Codex Committee on Food Labelling, CCFL, (2) ha inoltre chiarito quanto segue:
-l’elenco degli allergeni previsto dal FIR deriva dal parere scientifico EFSA sulla prevalenza delle allergie alimentari negli suoi Stati membri UE ed è soggetto a revisione (3)
-è stato pubblicato un documento guida sulla fornitura di informazioni su prodotti o sostanze che causano allergie o intolleranze (4)
-gli allergeni in UE devono venire designati con i loro nomi specifici e non con categorie di prodotti (ad esempio, cereali contenenti glutine, noci).
4) Precautionary Allergen Labelling (PAL)
13 anni fa, la Commissione Europea è stata delegata ad ‘adottare atti di esecuzione per garantire che le informazioni sulla presenza possibile e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che causano allergie o intolleranze non inducano in errore o confondano i consumatori’ (Reg. UE n. 1169/11, articolo 36.3.a). Di tale atto non si ha ancora però notizia.
In attesa di norme armonizzate a livello europeo, alcuni Stati Membri hanno adottato politiche e disposizioni nazionali sull’etichettatura precauzionale degli allergeni (PAL), anche definendo valori di riferimento, quantità di riferimento, valori di azione e altri parametri. (5)
Buoni esempi – per lo più basati sul Programma VITAL dell’Allergen Bureau (vedi paragrafo successivo) – sono offerti da Paesi Bassi, Belgio e Germania (6,7,8). Le cui agenzie nazionali, come il BfR in Germania, sono anch’esse molto attive sull’argomento. (9)
5) VITAL
VITAL® – il programma Voluntary Incidental Trace Allergen Labelling – è stato sviluppato dall’Allergen Bureau come valutazione standardizzata del rischio di allergeni per l’industria alimentare. La sua ultima versione 4.0 è stata rilasciata nell’agosto 2024. (10) Il sistema fornisce un approccio scientifico all’adozione della PAL e l’uso di indicazioni come ‘può contenere… (allergeni)’. Sulla base dei seguenti parametri:
-griglie di livelli d’azione (in termini di ppm di proteine totali per ogni allergene presente nel prodotto. Da calcolare per ogni singolo specifico prodotto);
– livelli di azione (Livello 1 – azione non necessaria a causa della bassa concentrazione di allergeni con bassa probabilità di reazioni significative; Livello 2 – concentrazione significativa dell’allergene e alta probabilità di reazioni allergiche gravi);
– concentrazioni del livello d’azione (ppm);
– dosi di riferimento (mg di proteina di allergene al di sotto dei quali solo la persona più sensibile, calcolata come il 5% degli individui nella popolazione allergica, dovrebbe sperimentare una reazione allergica oggettiva).
6) Riconoscimento del programma VITAL
Il Comitato di esperti FAO/OMS sugli allergeni alimentari, nella sua terza riunione (2023), ha riconosciuto ‘le prove a sostegno dell’etichettatura precauzionale degli allergeni per affrontare la presenza involontaria di allergeni negli alimenti’ e ‘ha concordato all’unanimità che gli attuali sistemi PAL utilizzati in molti Paesi devono venire migliorati in quanto non sono né uniformi né informativi’. Il Comitato di esperti ha riesaminato i principi e le basi della RfD durante la seconda riunione e ha raggiunto un consenso sul fatto che la RfD per ciascun allergene prioritario (…) è un punto finale di valutazione del rischio valido per determinare la presenza sporadica o inattesa di allergeni indesiderati’. (12) Il suo lavoro è ancora in corso, in vista dell’aggiornamento della CXS 1-1985 sull’etichettatura degli alimenti (13,14).
ILSI (International Life Science Institute) Europa ha a sua volta riconosciuto l’importanza di VITAL nella gestione delle allergie alimentari, per sviluppare linee guida generali e dedicate (15,16). Tuttavia, gli Stati membri UE hanno ancora opinioni opposte sull’opportunità di riconoscere il ruolo di VITAL nella gestione della presenza di allergeni non intenzionali nei prodotti alimentari. Solo alcuni di essi (es. Germania) lo utilizzano attualmente nell’organizzazione e nell’esecuzione dei controlli ufficiali e dell’analisi interna del rischio. (17)
TNO, l’Organizzazione Olandese per la Ricerca Scientifica Applicata, ha sviluppato un sistema simile – il Contamination Estimate Calculator (CEC) – nell’ambito del progetto IFAAM (Integrated Approaches to Food Allergen and Allergy Risk Management). (18,19). Il CEC include infatti alcuni elementi di VITAL e lo sviluppo di VITAL è stato ispirato dai risultati del progetto IFAAM (es. l’uso del database dei consumi IFAAM). Questo sistema è descritto anche nelle linee guida dell’ILSI ed è ora in fase di revisione in base alla nuova politica olandese sugli allergeni alimentari. (20)
7) Allerte per la sicurezza alimentare, i dati mancanti
RASFF, EU Rapid Alert System on Food and Feed, indica solo 348 notifiche di allergeni non dichiarati o al di sopra dei limiti consentiti (es. lattosio e glutine, nei rispettivi prodotti ‘free from’). (21)
Il numero effettivo di allerta per la sicurezza alimentare per allergeni non dichiarati nel Vecchio Continente è sicuramente molto più alto, poiché il RASFF registra i casi che coinvolgono diversi Stati membri, ma non quelli che si verificano solo a livello nazionale. E su questi ultimi mancano ancora dati.
Gli incidenti causati da allergeni non dichiarati in alimenti venduti sfusi o serviti da servizi di ristorazione, mense e bar non vengono nemmeno notificati alle autorità competenti, salvo i casi letali.
8) Conclusioni provvisorie
‘Sebbene l’allergia alimentare sia una condizione che colpisce fino al 10% dei consumatori in tutto il mondo, non esiste un approccio europeo armonizzato per la gestione dell’etichettatura precauzionale degli allergeni, le dosi di riferimento degli allergeni, i metodi analitici e di monitoraggio dei prodotti alimentari. Ciò comporta scelte alimentari limitate per i consumatori affetti da allergie alimentari, ma può anche comportare il verificarsi di gravi incidenti allergici. Lo stato attuale del monitoraggio degli allergeni alimentari non armonizzato e non regolamentato in Europa comporta rischi e costi considerevoli per il singolo consumatore, ma anche per la società in generale’. (1,22)
Dario Dongo, Andrea Adelmo Della Penna
Note
(1) Smits N.G.E. et al. (2025). The changing food allergen landscape in Europe calls for harmonised food allergen monitoring: Position paper. Food Control 168:110915, https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2024.110915
(2) Codex Alimentarius Committee on Food Labels (CCFL). Questionnaire on allergens labelling, 2018 https://food.ec.europa.eu/system/files/2018-07/codex_ccfl_cl-2018-24_ann-02.pdf
(3) EFSA NDA Panel (2014) Scientific Opinion on the evaluation of allergenic foods and food ingredients for labelling purposes. EFSA Journal 12(11):3894, https://doi.org/10.2093/j.efsa.2014.3894
(4) Commission Notice of 13 July 2017 relating to the provision of information on substances or products causing allergies or intolerances as listed in Annex II to Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers. EUR-Lex OJ C 428(60):1-15, https://tinyurl.com/355eyr53
(5) Dario Dongo, Andrea Adelmo Della Penna. The Netherlands, guidelines for allergens labelling. FT (Food Times). November 3, 2024 https://www.foodtimes.eu/consumer-en/labels-the-netherlands-guidelines-on-allergen-labelling/
(6) FNLI. Guidelines document provide company with new tools for the new allergens policy. April 22, 2024 https://tinyurl.com/33uuj4z2
(7) FASFC. Food allergens legislation https://tinyurl.com/3rmck9ar
(8) BfR (2020). VITAL 3.0′: New and updated proposals for reference doses of food allergens https://tinyurl.com/3z87v6pf
(9) BfR. Food allergies https://tinyurl.com/yc3fv7me
(10) Allergen Bureau. VITAL (Voluntary Incidental Trace Allergen Labelling) https://vital.allergenbureau.net/
(11) VITAL science https://tinyurl.com/yc3t6k2w
(12) Risk assessment of Food Allergens – Part 3: Review and establish precautionary labelling in foods of the priority allergens – Meeting report https://tinyurl.com/ywzz92pv
(13) CCFL. 48th session. Guidelines on the use of allergen labelling (Step 4) https://tinyurl.com/3e63kztj
(14) CXS 1-1985 (revised in 2018). General standard on prepackaged food labelling https://tinyurl.com/2s44yvn6
(15) Dario Dongo. Allergen risk analysis. FAO, WHO and ILSI confirm Vital 3.0. GIFT (Great Italian Food Trade). 4.7.22
(16) ILSI. Food allergy https://ilsi.eu/scientific-activities/food-safety/food-allergy/