La salvaguardia di salute pubblica e sicurezza alimentare dipendono anzitutto dalla sicurezza delle acque agricole, allorché esse derivino dagli scarichi di acque reflue e siano destinate alla produzione di alimenti e mangimi.
Le regole UE che definiscono i requisiti di sicurezza delle acque reflue impiegate per uso irriguo in agricoltura vengono però ignorate da oltre 30 anni, in Italia, da parte delle istituzioni centrali e regionali. Con un danno incommensurabile tuttora in corso.
1) Acque reflue e acque agricole
1.1) Riutilizzo delle acque reflue per uso irriguo
Le acque reflue – vale a dire, le acque utilizzate nelle attività umane, domestiche, industriali o agricole – possono venire riutilizzate, a seguito di interventi di depurazione. (1) Tra le varie ipotesi di riutilizzo è contemplata l’irrigazione di colture destinate a:
– produzione di alimenti (es. ortofrutta, cereali e semi oleaginosi, legumi),
– materie prime per mangimi,
– prodotti agricoli non alimentari,
– irrigazione di aree destinate al verde, attività ricreative o sportive (v. successivo paragrafo 3).
1.2) Sicurezza delle acque irrigue destinate alla produzione di alimenti
Il ministero dell’Ambiente (oggi ministero della Transizione Ecologica, MiTE), entro il 10 maggio 2014, avrebbe dovuto definire i parametri fisico-chimici e microbiologici a garanzia della sicurezza delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica (Codice dell’Ambiente, art. 166 comma 4-bis. V. nota 2)
A 8 anni dallo scadere del termine indicato, tuttavia, il ministero delegato dal legislatore italiano a definire gli anzidetti parametri non ha adempiuto ai propri obblighi. Ciò non esclude, in ogni caso, la responsabilità di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti a garantire la sicurezza alimentare.
1.3) Responsabilità generali
Le responsabilità generali di garantire la sicurezza delle acque reflue destinate al riutilizzo per l’irrigazione delle colture agricole ricadono in ogni caso – secondo il principio di responsabilità integrata sulla sicurezza alimentare, introdotto dal General Food Law (reg. CE 178/02, articolo 17) – su:
– gestori di impianti di trattamento delle acque reflue urbane,
– consorzi di bonifica e irrigazione,
– autorità preposte ai controlli sulle acque agricole (ARPA e ASL, in primis),
– agricoltori, imprese di trasformazione e distribuzione degli alimenti,
– Stato italiano, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. (3)
2) Codice dell’Ambiente. Disciplina generale di tutela delle acque
Il Codice dell’Ambiente – nella Sezione II, dedicata alla tutela delle acque dall’inquinamento – definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee.
2.1) Obiettivi di tutela
Gli obiettivi di tutela della sicurezza e qualità delle acque definiti dal Codice dell’Ambiente sono:
a) prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati,
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque e adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi,
c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili,
d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate,
e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità,
f) impedire l’ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato di ecosistemi acquatici, ecosistemi terrestri e zone umide che dipendono direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.
2.2) Strumenti di tutela
Gli strumenti identificati per il raggiungimento dei predetti obiettivi sono:
– l’individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici,
– la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell’ambito di ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni,
– il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore,
– l’adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell’ambito del servizio idrico integrato,
– l’individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili,
– l’individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche,
– l’adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi,
– l’adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali secondo un approccio combinato.
2.3) Consorzi di bonifica e irrigazione
I consorzi di bonifica e irrigazione hanno competenza e responsabilità di fornire acque destinate all’agricoltura, mediante la realizzazione e gestione di:
– reti idriche a prevalente scopo irriguo,
– impianti per l’utilizzazione in agricoltura di acque reflue,
– acquedotti rurali e altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica,
– acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque.
3) Acque agricole, disciplina specifica
Le acque irrigue sono soggette a una disciplina specifica che si radica sulla legislazione europea, in essere e in divenire:
– norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue di cui al regolamento in decreto min. Ambiente 12.6.03, n. 185 (in attuazione del d.lgs. 11.5.99, n. 152 che recepisce le direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE. V. nota 4),
– Codice dell’Ambiente, ove le acque irrigue sono assoggettate ad apposite norme sulla qualità delle acque e degli scarichi (d.lgs. 3.4.06 n. 152, art. 166.3),
– reg. UE 2020/741. La riforma organica e strutturale delle regole UE a presidio di sicurezza e qualità delle acque agricole, in vigore dal 26.6.23. (5)
3.1) Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue
Il DM 185/03 specifica i parametri di qualità delle acque reflue ai fini del loro riutilizzo civile o in agricoltura. Definendo, in apposita tabella, i loro requisiti chimico-fisici e microbiologici (DM 185/03, art. 4).
3.2) Norme tecniche sulle acque reflue urbane
Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, secondo quanto previsto dal Codice dell’Ambiente, devono essere altresì conformi:
– ai valori limiti definiti dalle Regioni o, nelle more, alle leggi regionali vigenti,
– ai limiti di emissione riportati in apposita tabella (d.lgs. 3.4.06 n. 152, All. 5, Parte III).
3.3) Norme tecniche sulle acque reflue industriali
I limiti di emissione indicati a livello nazionale e regionale devono venire rispettati anche negli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali. Con prescrizioni specifiche, per gli scarichi che contengano sostanze pericolose.
L’omessa vigilanza degli scarichi di acque reflue industriali inquinate da PFAS, da parte della Regione Veneto, è stata oggetto di recente censura del relatore speciale ONU sulle implicazioni per i diritti umani della gestione e dello smaltimento eco-compatibile di sostanze e rifiuti pericolosi. (6)
4) Sanzioni in Italia
4.1) Sanzioni amministrative
Chiunque nell’effettuare uno scarico superi i valori limite di emissione stabiliti nel Codice dell’Ambiente (d.lgs. 3.4.06 n. 152, All. 5, Parte III), è punito con una sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro.
Se l’inosservanza riguarda scarichi che affluiscono nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, ovvero in corpi idrici posti nelle aree protette, la sanzione amministrativa non può essere inferiore a 20.000 euro.
4.2) Sanzioni penali e responsabilità amministrativa degli enti
Sanzioni penali sono definite:
– nel codice penale, per i delitti di avvelenamento delle acque (articolo 439), inquinamento ambientale (articolo 452-bis), disastro ambientale (art. 452-quater). Delitti puniti anche in ipotesi di colpa (articoli 452, 452-quinquies),
– nel Codice dell’Ambiente, per lo scarico di acque reflue industriali che superino i valori limite relativi a sostanze pericolose e altre condotte. Reati contravvenzionali a loro volta puniti a titolo di dolo o colpa (d.lgs. 3.4.06 n. 152, art. 137).
I reati sopra richiamati comportano inoltre la responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse siano stati commessi, ai sensi del d.lgs. 231/01, articolo art. 25-undecies. (7)
5) Acque reflue, il disastro italiano
La Repubblica Italiana ha collezionato tre condanne della Corte di Giustizia UE (European Court of Justice, ECJ) – e quattro procedure di infrazione europea, a cui sono seguite sanzioni nell’ordine di centinaia di milioni di euro – per le gravi inadempienze nell’attuare la direttiva 91/271/CEE, sul trattamento delle acque reflue:
Il 31.5.18 la Corte di Giustizia UE ha da ultimo condannato l’Italia a € 25 milioni di multa, oltre a € 30,1 milioni per ogni semestre di ritardo nell’adempimento. Per non avere ancora provveduto, nei dieci anni dalla prima condanna, a organizzare i sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane in un numero significativo di agglomerati (8,9,10,11).
Fino a quando?
Dario Dongo e Giulia Torre
Note
(1) Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Testo aggiornato all’1.1.14 su Europa Lex, https://bit.ly/3IJPmYk
(2) D.lgs. 3.4.06 n. 152 e successive modifiche, c.d. Codice dell’Ambiente. Testo aggiornato al 17.1.22 su Normattiva, https://bit.ly/3LumZ2c
(3) V. paragrafo 2 (Legislazione concorrente) nel precedente articolo Lo sviluppo sostenibile nella Costituzione e i vizi della democrazia italiana. #VanghePulite
(4) Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio (ora MiTE). Decreto 12.6.03, n. 185. Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del d.lgs. 11.5.99, n. 152. Su Normattiva, https://bit.ly/3tvbgIn
(5) Dario Dongo, Ylenia Patti Giammello. Acque agricole e sicurezza alimentare, reg. UE 2020/741. L’ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 26.9.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/acque-agricole-e-sicurezza-alimentare-reg-ue-2020-741-l-abc
(6) Dario Dongo. Diritti umani e pesticidi, PFAS, rifiuti pericolosi. Audit OHCHR in Italia. GIFT (Great Italian Food Trade). 1.1.22, https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/diritti-umani-e-pesticidi-pfas-rifiuti-pericolosi-audit-ohchr-in-italia
(7) V. Cassazione Penale, Sezione III. Sentenza 27.1.20, n. 3157 (a seguito udienza 4.10.19)
(8) Corte di Giustizia UE, sentenza 31.5.18. Commissione europea v. Repubblica italiana. Causa C-251/17. https://bit.ly/3hEhG2r
(9) ECJ, sentenza 6.10.21. Commissione europea v. Repubblica italiana. Causa C-668/19. https://bit.ly/3HE8WEd
(10) Ambiente e gestione del territorio. Gestione e tutela delle acque. Camera dei Deputati. Studi – Ambiente. 7.1.22, https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_gestione_e_tutela_acque.html
(11) Commissario Unico per la Depurazione. Procedure di infrazione. https://commissariounicodepurazione.it/procedure-infrazioni/