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Può contenere allergeni, ABC

Contiene’ o ‘Può contenere’ – ‘tracce di’ (?) – ‘allergeni’ o ‘ingredienti allergenici’. Quali sostanze e dove, su quale singolo prodotto alimentare o cibo di sorta? L’ABC del c.d. ‘Precautionary Allergen Labelling’ (PAL) a seguire.

Allergeni, il dovere di informazione

La direttiva allergeni ha introdotto, 15 anni or sono, il dovere di comunicare la presenza di determinate sostanze in grado di stimolare reazioni allergiche o intolleranze sulle etichette di tutti i prodotti alimentari preconfezionati. (1)

Il regolamento ‘Food Information to’ Consumers’ ha ripreso  e rafforzato il regime d’informazione a tutela dei pazienti allergici e celiaci, prevedendo quanto segue.

1) La lista ingredienti, sulle etichette dei prodotti alimentari preimballati, deve riportare evidenza grafica delle parole-chiave relative agli ingredienti allergenici (es. farina di frumento),

2) gli alimenti venduti sfusi o preincartati ai fini della vendita diretta devono sempre indicare gli allergeni presenti, con specifico riguardo a ciascuno dei prodotti in vendita,

3) i cibi ceduti o serviti dalle collettività ai consumatori finali, anche a titolo gratuito, devono a loro volta venire doverosamente accompagnati da precise notizie sulla presenza di allergeni.

Gli ingredienti allergenici oggetto di informazione obbligatoria specifica sono quelli indicati nel tassativo elenco di cui al reg. UE 1169/11, Allegato II. (2) I quali devono venire precisamente identificati

Si devono quindi citare, ad esempio, ‘frumento, orzo, segale’ anziché  ‘cereali contenenti glutine’. ‘Mandorle e noci’ invece di ‘frutta secca a guscio

La Commissione europea ha aggiornato nel 2017 le proprie linee guida in tema di allergeni, ove si trova conferma delle prescrizioni anzidette. (3)

‘Contiene’ o ‘Può contenere’, una questione di PAL

Ironia della sortel’acronimo PAL indica ‘Protect a Life from Food Allergy’, nelle campagne di educazione alle allergie alimentari. Oltreché ‘Precautionary Allergen Labelling’, nella prospettiva dell’etichettatura.

Nella sola ipotesi in cui – a esito della puntuale applicazione delle buone prassi igieniche e dell’HACCP – l’operatore non sia in grado escludere il rischio di contaminazione accidentale dell’alimento con allergeni non previsti in ricetta, è ammesso l’impiego della dicitura ‘Contiene’, o ‘Può contenere’.

Contiene’, o ‘Può contenere

Questa dicitura, a margine della lista ingredienti, deve venire seguita dal nome specifico degli ingredienti allergenici (di cui in Allegato II al reg. UE 1169/11) che possono residuare nell’alimento a causa di ‘cross-contamination’.

Con l’accortezza di specificare il nome di ciascuno di essi, quando anche si tratti di singoli frutti con guscio i quali non possono venire designati con il solo nome della categoria di appartenenza. 

Il riferimento a ‘tracce di…’ è da intendersi vietato, in assenza di consenso scientifico su soglie di contaminazione al di sotto delle quali sia possibile escludere il rischio di reazioni immuni da parte dei consumatori allergici. (4) 

Il regolamento UE 1169/11 prescrive invero di fornire ai consumatori informazioni chiare, precise e non ambigue.

A maggior ragione ove le notizie abbiano rilevanza sanitaria, come appunto nel caso in esame. (5)

Il rischio concreto di fornire una notizia ambigua in tema di allergeni è quello di far credere ai consumatori allergici meno edotti l’ipotetica innocuità delle ‘tracce’, le quali invece possono innescare una reazione immune con conseguenze anche gravissime per la loro salute. (6)

Dario Dongo

Note

(1) V. dir. CE 2003/89/CE e successive modifiche, abrogata dal reg. UE 1169/11 che ne ha incorporato e rafforzato i contenuti prescrittivi.

(2) Tale elenco è stato sviluppato in accordo tra le autorità scientifiche europee e gli esperti nazionali, sulla base dei lavori già condivisi a livello di Codex Alimentarius.

(3) Le Linee Guida della Commissione europea precisano altresì il dovere di precisare il cereale da cui derivi l’ingrediente ‘glutine’. Es. ‘glutine (orzo)’.

(4) Il regolamento UE 1169/11 – come già la direttiva allergeni (dir. 2003/89/CE) – non prevede del resto né possibilità di riferire a ‘tracce di …’, né tantomeno il significato e le condizioni d’impiego di tale locuzione. La quale perciò, a maggior ragione, deve intendersi vietata.

(5) Giova al proposito ricordare che – ai sensi del reg. CE 178/02, articolo 14 – gli alimenti devono essere sicuri anche per le categorie vulnerabili di consumatori. Quali sono gli allergici e i celiaci. La citata norma prescrive altresì che l’analisi del rischio di sicurezza alimentare venga eseguita tenendo conto delle informazioni che accompagnano il prodotto. Ne deriva che l’alimento privo delle doverose notizie sulla presenza degli ingredienti di cui in Allegato II al reg. UE 1269/11 si qualifica come pericoloso, e deve perciò venire assoggettato alle azioni correttive previste dal ‘General Food Law’ (reg. CE 178/02, articolo 19). Vale a dire, immediato ritiro commerciale con notifica all’autorità sanitaria competente, informazione ai consumatori, richiamo commerciale quando ogni altra misura risulti inidonea a garantire un elevato livello di garanzia della sicurezza alimentare e della salute pubblica.

(6) Il riferimento alla possibile presenza di ‘tracce di’ ingredienti allergenici deve perciò venire sanzionato per violazione dei criteri di lealtà dell’informazione al consumatore, stabiliti agli articoli 7 e 36 del regolamento UE 1169/11 (rispettivamente, con riguardo alle notizie obbligatorie e facoltative in etichetta).

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