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Nuovi OGM, nessuna regola

Sui nuovi OGM nessuna regola è necessaria per la tutela di ambiente e salute. Così ha deciso l’avvocato generale presso la Corte di Giustizia UE, secondo il quale gli organismi ottenuti mediante mutagenesi sono esenti dagli obblighi di valutazione del rischio, autorizzazione e informazione al consumatore previsti per gli OGM “tradizionali” ottenuti con transgenesi.

Nuovi OGM alla Corte di Giustizia UE

L’avvocato generale ha rassegnato le proprie conclusioni, il 18.1.18, sulla domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato francese alla Corte di Giustizia UE. Nell’ambito della causa avviata dalla Confédération paysanne e altre 8 associazioni agricole contro il governo di Parigi. (1)

Gli agricoltori d’Oltralpe avevano infatti impugnato la disposizione nazionale che esenta i c.d. nuovi OGM dalle regole stabilite in Europa per l’immissione deliberata nell’ambiente e sul mercato nonché l’utilizzo di organismi geneticamente modificati.

La direttiva OGM ha a suo tempo introdotto un sistema di regole, (2) in base alle quali l’emissione nell’ambiente degli organismi geneticamente modificati è condizionata al rilascio di un’autorizzazione da parte della Commissione europea. A seguito di apposita valutazione del rischio – per l’ambiente e la biodiversità – da parte dell’Efsa. (3) 

Un’ulteriore autorizzazione è prevista per l’utilizzo di OGM e loro derivati nella produzione di alimenti o mangimi. Dopo avere verificato la loro ‘innocuità’ per la salute umana e animale. Tali sostanze e le relative merci sono altresì soggette a precisi obblighi di tracciabilità, etichettatura di alimenti e mangimi, monitoraggio. (4) 

Dagli OGM ai nuovi OGM, nessuna regola

Nel lontano 2001 la direttiva europea aveva offerto una definizione di OGM sufficientemente ampia rispetto alle conoscenze dell’epoca. E tuttavia – come ogni regolamentazione tecnica di ambiti ove la ricerca è in evoluzione continua – insufficiente a a coprire ogni successivo sviluppo della biologia sintetica. (5)

Si intende per ‘organismo geneticamente modificato (OGM) un organismo, di­verso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modifi­cato in modo diverso da quanto avviene in natura con l’accoppia­mento e/o la ricombinazione genetica naturale’  (dir. 2001/18/CE, art. 2.1.2).

La mutagenesi beneficiava di una deroga dall’applicazione del regime previsto per gli OGM, (6) poiché ai tempi della direttiva essa riguardava tecniche tradizionali o ‘casuali’ (es. esposizione a radiazioni ionizzanti), applicate in vivo all’intera pianta, e il loro impiego era considerato ‘sicuro’.

La mutagenesi, in linea teorica, si distingue dalla transgenesi poiché non comporta l’inserimento di DNA estraneo in un organismo vivente. Se pure comporti un’alterazione del DNA di una specie vivente. 

L’ingegneria genetica è però avanzata al punto da consentire, negli ultimi anni, l’impiego della mutagenesi per creare semi resistenti ai pesticidi. Secondo il copione classico delle Big 6 che controllano il 75% del mercato globale di agrotossici e sementi. (7)

Gli agricoltori francesi hanno denunciato i rischi di danni significativi – per la salute umana e animale, l’ambiente la biodiversità – che possono derivare dall’emissione incontrollata dei ‘nuovi OGM’. Quelli cioè realizzati mediante mutagenesi. E hanno chiesto che anche ad essi si applichino le regole previste per gli OGM, a partire dalle valutazione del rischio e le autorizzazioni.

Accumulo di molecole cancerogene e interferenti endocrini nelle piante destinate all’alimentazione umana o animale, mutazioni indesiderate o fuori bersaglio su altre parti del genoma. Sono questi i rischi da valutare prima di tutto, spiegano i ricorrenti.

Nuovi OGM, nessuna regola per l’avvocato generale

La Corte di Giustizia UE è stata perciò chiamata a valutare se l’antica deroga – a suo tempo accordata alla mutagenesi tradizionale – possa venire estesa anche alle tecniche attuali. Le quali producono effetti di mutazione genetica del tutto equivalenti a quelli degli OGM soggetti all’apposito regime. (8)

Il principio di precauzione dovrebbe ispirare la stesura ma anche l’interpretazione di ogni disciplina che possa incidere – anche solo potenzialmente – sulla salute di esseri umani, animali e ambiente. 

La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio ‘chi inquina paga’ (Trattato per il Funzionamento dell’Unione Europea, TFUE, articolo 191.2)

Le conclusioni dell’avvocato generale Michal Bobek negano invece l’esigenza di aggiornare la tutela dei valori e dei beni fondamentali della nostra società. Anziché guardare alla sostanza della questione, il togato ceco (cieco?) si affida a questioni di mera forma per assumere una decisione politica a favore del business incontrollato di Franken-seed e agrotossici. Con la maggior onta di uno sfottò gratuito – ‘La bellezza è negli occhi di chi guarda’ (9) – nei confronti del principio di precauzione e di chi vi confida.

E dunque, non si distingua tra la mutagenesi tradizionale e quella evoluta, (10) né ‘si ravvisa alcun motivo (…) di aggiornare la legislazione (in questo caso rafforzata dal principio di precauzione) che potrebbe influire sulla validità dell’esenzione per la mutagenesi’.

Gli Stati membri però ‘potrebbero effettivamente andare oltre la direttiva sugli OGM e decidere di sottoporre gli organismi ottenuti mediante mutagenesi agli obblighi previsti dalla direttiva o alle norme puramente nazionali.’ (11) L’ennesima ipocrisia, come se le misure nazionali potessero arginare flussi transnazionali di semi, derrate e alimenti non identificati come OGM (pur essendo equivalenti).

La Corte non è vincolata a seguire le conclusioni dell’avvocato generale, sebbene ciò accada nella quasi totalità dei casi. Il Parlamento europeo dovrà in tal caso intervenire con urgenza, per limitare i danni che potrebbero manifestarsi entro breve.

Per ulteriori approfondimenti e riflessioni sul tema generale, si fa rinvio all’ebook gratuito ‘OGM, la Grande Truffa. Il cui autore così commenta la posizione espressa dal togato ceco, in una parola, Vergogna!

Dario Dongo

Note

(1) Causa C-528/16, Confédération paysanne e altri contro il Premier ministre et ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (Francia). Conclusioni 18.1.18 dell’avvocato generale Michal Bobek su http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198532&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=779292

(2) V. dir. 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, e successive modifiche. Testo consolidato su http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02001L0018-20150402&qid=1517605080215&from=EN

(3) Efsa, European Food Safety Authority. I criteri per la valutazione del rischio ambientale degli OGM sono indicati nella dir. 2001/18/CE, Allegato  II

(4) Cfr. reg. CE 1829, 1830/00

(5) La dir. 2001/18/CE elenca le tecniche di modificazione genetica e quelle considerate non avere ‘per effetto una modificazione genetica’ (Allegato I A, Parti 1 e 2). Tali elenchi tuttavia tendono a rapida obsolescenza, rispetto al continuo progredire della scienza

(6) Direttiva citata, articolo 3.1 e All. I B

(7) Come si è ampiamente dimostrato nell’ebook gratuito ‘OGM la Grande Truffa’, il business dei semi è funzionale a quello dei pesticidi il cui valore è triplo. Progettare sementi che resistono ai propri pesticidi consente di aumentare la vendita di questi ultimi, i quali però – effetto collaterale non trascurabile – avvelenano le popolazioni e l’ambiente (vedasi glifosato, paraquat e dicamba)

(8) Le tecniche ora in uso, oltretutto, sono straordinariamente più economiche rispetto a quelle tradizionali. Si veda Nature, su https://www.nature.com/news/crispr-the-disruptor-1.17673

(9) Cfr. Conclusioni citate in Nota 1, punto 47

(10) Mentre la mutagenesi tradizionale comporta  mutazioni casuali, i metodi di mutagenesi sito specifica – grazie a nuove tecniche di ingegneria genetica, come la mutagenesi oligonucleotide diretta (ODM) e la mutagenesi tramite nucleasi sito diretta (SDN1) – causano precise mutazioni nei geni. Con quali effetti nel lungo e lunghissimo termine, lo scopriranno le generazioni a venire

(11) Gli Stati membri che hanno espresso opinioni nel giudizio, peraltro, si sono dichiarati in buona parte favorevoli all’estensione incondizionata della mutagenesi (così Grecia, Inghilterra, Svezia). Alcuni altri (Austria, Francia, Paesi Bassi) hanno invece ritenuto si debba procedere a valutazioni caso per caso, sulla base dell’analisi del rischio. Il governo italiano, guarda caso assente

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