Livelli massimi di assunzione delle vitamine, e di caffeina. L’Italia va avanti, l’Europa frena. Spunti di riflessione.
I regolamenti europei su ‘Nutrition & Health Claims‘ e fortificazione degli alimenti (1) – mediante aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze – paiono avere privilegiato l’addizione di micronutrienti rispetto ai potenziali rischi legati al loro sovradosaggio.
La Corte di Giustizia UE, con sentenza 27 aprile 2017, (2) ha statuito l’impossibilità per gli Stati Membri di fissare livelli massimi di assunzione giornaliera delle vitamine, laddove in contrasto con l’apposita opinione dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. (3)
In assenza di norme armonizzate a livello europeo, secondo i giudici di Lussemburgo, ogni determinazione in tal senso deve venire basata sulle stime di organismi scientifici internazionali, tenuto conto degli effettivi livelli di assunzione dei micronutrienti presso le popolazioni interessate.
L’Italia aveva già fissato dosi massime di apporto per vitamina D (dose di 25 microgrammi, poi elevata a 50), vitamina B12 (33 microgrammi, successivamente 1000) e vitamina K (105 mcg, poi 189 mcg).
Il Ministero della Salute, con apposita nota, (4) ha quindi definito le dosi massime. Da applicarsi tra l’altro all’impiego della caffeina, negli integratori alimentari. Un provvedimento nazionale già notificato alle rappresentanze degli operatori di settore, non ancora alla Commissione europea.
La norma italiana ha sicuro impatto sulle produzioni, poiché fissa in 200 mg la dose di caffeina che può venire assunta su base quotidiana mediante integratori. Mentre l’Efsa riferiva il limite di 200 mg alla singola dose (alimentare o da supplementi), entro una soglia massima di 400 mg su base giornaliera.
Gli health claims sulla caffeina ammessi dal Ministero della Salute, inoltre, sono solo due. Aumento dei livelli di attenzione e concentrazione, associati a un apporto di almeno 75 mg di caffeina. Da accompagnare alla raccomandazione di non superare un apporto massimo giornaliero di caffeina, da tutte le fonti, pari a 400 mg.
Due diverse intepretazioni confermano spazi elastici di manovra, che le imprese devono saper gestire con attenzione prima di immettere prodotti potenzialmente critici sul mercato degli alimenti o degli integratori.
Dario Dongo
Note
(1) Rispettivamente, reg. CE 1924/06 e successive modifiche, reg. CE 1925/06
(2) Causa C‑672/15
(3) European Food Safety Authority, EFSA
(4) Prot. 6191-P-22/02/2017
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.