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Allergeni nascosti, Mulino Bianco

Allergie alimentari, allergeni e sicurezza alimentare, tanto se ne parla quanto poco si fa. Il caso Mulino Bianco.

Il regolamento ‘Food Information to Consumers (1) ha rafforzato la tutela già introdotta dalla precedente ‘direttiva allergeni’, (2) a presidio della salute dei consumatori allergici. Prevedendo sia l’evidenza grafica degli allergeni in lista ingredienti, sia l’obbligo di informazione su alimenti venduti sfusi e preincartati, nonché sui cibi serviti in pubblici esercizi, mense, cateringstreet food.

I precetti d’informazione sono stati chiariti, a scanso di equivoci, nelle recenti linee guida della Commissione europea. Ed è inequivoca la pericolosità dei prodotti carenti delle notizie prescritte, (3) da sottoporre ad apposite azioni correttive e sanzioni. (4)

È stata chiarita in particolare l’illegittimità dei riferimenti in etichetta a:

– ‘tracce di… (ingredienti allergenici)’. Poiché non è stato raggiunto alcun consenso scientifico sulle soglie di contaminazione al di sotto delle quali possa venire esclusa una reazione patologica. Né, di conseguenza, è stato finora possibile addivenire a  una definizione legale delle suddette ‘tracce’,

categorie indefinite di ingredienti allergenici. Vale a dire che la ‘frutta a guscio’, o ‘frutta con guscio’ non può venire designata con il nome della categoria. (5) Dovendosi invece specificare quale, tra gli ingredienti allergenici precisamente indicati in Allegato II al regolamento UE 1169/11, è o può essere presente nel prodotto alimentare.

Alla luce di quanto sopra, non è dato comprendere la persistenza a scaffale di etichette con la dicitura ‘Può contenere tracce di: frutta a guscio, sesamo, soia e uova.’ Non sui prodotti artigianali – i quali pure sono soggetti alle predette regole – e tantomeno sulle confezioni di un marchio leader come Mulino Bianco.

Addirittura, sulle etichette di Mulino Bianco, si legge che ‘Gli ingredienti evidenziati possono provocare allergie o intolleranze’. A ben vedere però, è lo stesso regolamento UE 1169/11 a prescrivere l’evidenza grafica degli allergeni in elenco ingredienti. (6) Si tratta quindi di una dicitura ambigua, che può confondere il consumatore medio. Laddove l’evidenza in etichetta degli ingredienti allergenici, lungi dall’essere una prerogativa dei prodotti in esame, è invece comune – per legge – a tutti gli alimenti. (7)

È servito il nostro ricorso all’Antitrust per mettere fine ai claim nutrizionali ingannevoli del gruppo Barilla. Speriamo non serva un’altra denuncia per ottenere il rispetto di norme ancor più essenziali, come quelle ora richiamate.

Dario Dongo

Note

(1) V. reg. UE 1169/11, articoli 9.1.c e 21, Allegato II. Si vedano anche gli aggiornamenti offerti da Food Allergy Italia, su http://www.foodallergyitalia.org/ita/page.php?cat=news&id=2&item=140

(2) Cfr. dir. 2003/89/CE e successive modifiche, abrogata dal regolamento di cui in nota 1

(3) V. reg. CE 178/02, c.d. General Food Law, articoli 14 e 18

(4) Si vedano gli articoli http://www.foodagriculturerequirements.com/category/notizie/domande-e-risposte/etichette-prive-di-informazione-su-allergeni-quali-sanzioni e http://www.foodagriculturerequirements.com/category/notizie/domande-e-risposte/allergeni-tracce-e-sanzioni-risponde-l-avvocato-dario-dongo. Evidenziando altresì https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/controlli-il-ruolo-dellamministrazione-sanitaria/

(5) La ‘frutta a guscio’ non rientra infatti tra le categorie previste in Allegato VII, Parte B, del reg. UE 1169/11 (alimenti che possono venire ‘designati con il nome della categoria piuttosto che con una denominazione specifica’). Viceversa, le ‘sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze’ devono venire citate ‘con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’Allegato II’ (reg. UE 1169/11, art. 21.1.a)

(6) Cfr. reg. UE 1169/11, art. 21.1.b

(7) Si può perciò configurare una violazione delle ‘Pratiche leali di informazione’ di cui al reg. UE 1169/11, art. 7.1.c

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