La Commissione europea – con il regolamento delegato (UE) 2023/2429, in riforma dei ‘marketing standards’ nel settore dell’ortofrutta – introduce l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di frutta secca e a guscio, fichi secchi, uva secca, banane maturate in UE. Un passaggio importante per garantire la trasparenza dell’informazione ai consumatori.
1) Common Market Organisation (CMO), premessa
Le Common Market Organisations (CMOs, o OCM, ‘Organizzazioni Comuni dei Mercati’) vennero create agli albori della Common Agricultural Policy (CAP o PAC, Politica Agricola Comune) per gestire la produzione e il commercio delle principali materie prime agricole e dei prodotti di prima trasformazione industriale (i.e. oli di oliva, vini, miele, latte e formaggi). Con gli obiettivi di garantire un reddito costante agli agricoltori e un approvvigionamento continuo ai consumatori europei, sulla base di ‘marketing standard’ armonizzati.
Regulation (EC) No 1234/07 raccolse le 21 CMOs preesistenti – ciascuna con le proprie regole – in una CMO (o OCM) unica, poi riformata dal successivo Regulation (EU) No 1308/2013 a cui si è accompagnata una sostanziale riforma della CAP (o PAC). Gli obiettivi principali del nuovo regolamento CMO sono:
– garantire una rete di sicurezza ai mercati agricoli attraverso una serie di strumenti di sostegno, misure eccezionali e regimi di aiuto per alcuni settori (i.e. ortofrutticolo, vitivinicolo),
– incoraggiare la cooperazione tra i produttori attraverso le organizzazioni di produttori, norme specifiche sulla concorrenza e ‘marketing standards’ per alcuni prodotti.
Common Agriculture Policy (CAP) 2023-27 mette altresì a disposizione della Commissione misure eccezionali di sostegno per affrontare gravi perturbazioni del mercato (i.e. epidemie di malattie animali, perdita di fiducia dei consumatori a causa di rischi per la salute pubblica, animale o vegetale). (1)
2) Reg. (EU) No 2023/2429. Nuovi marketing standard per l’ortofrutta in Unione Europea
Reg. (EU) No 2023/2429 integra il ‘Common Market Organization’ (CMO) Regulation (EU) No 1308/2013, nella parte relativa ai ‘marketing standards’ del settore dell’ortofrutta, per alcuni prodotti trasformati a base di frutta e verdura, incluse frutta secca e banane. (2)
2.1) Frutta e verdura
I prodotti ortofrutticoli commercializzati in UE devono sempre rispondere ai ‘criteri di qualità sanitaria, di equità, e di commerciabilità e deve essere indicato il paese di origine’ (reg. UE 1308/2013, art 76). Oltreché alle norme di commercializzazione di cui in Allegato I, lettera A, al CMO Regulation (EU) No 1308/2013, quali:
- le caratteristiche minime dei prodotti, i quali devono essere interi, sani, puliti;
- caratteristiche minime di maturazione, tale da poter proseguire sino raggiungere il grado di maturità appropriato;
- tolleranza di prodotti non conformi all’interno di una partita, pari al 10% del peso o del numero dei prodotti totali,
- identificazioni esterne (marcatura). Nome e indirizzo dell’imballatore e/o lo speditore e il nome completo del Paese di origine devono venire riportati sullo stesso lato dell’imballaggio in caratteri leggibili e indelebili, con inchiostri e/o colle non tossici.
Le caratteristiche specifiche che i singoli prodotti ortofrutticoli (i.e. mele, agrumi, pere, etc.) devono rispettare – quali ad esempio il grado di maturazione, la categoria, il calibro (reg. UE 2023/2429, art. 2) – sono specificate nella Parte B dell’Allegato I.
2.2) Frutta secca e a guscio, uva secca, fichi secchi, banane mature. Origine obbligatoria
Alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli devono ora indicare il Paese di origine nell’imballaggio esterno. Ci si riferisce in particolare a:
- frutta secca diversa da quelle delle voci NC 0801-0806; miscugli di frutta secca o di frutta a guscio, esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801, 0802 delle sottovoci 0813 50 31 e 0813 50 39 (V. CMO, Allegato I, Parte X, codice NC ex 0813), (3)
- fichi secchi (codice NC 0804 20 90),
- uve secche (codice NC 0806 20),
- banane mature (codice NC 0803 90 10) risultanti dalla maturazione sul territorio UE (reg. UE 2023/2429, art 3).
2.3) Norme specifiche di commercializzazione
Le norme di commercializzazione specifiche di cui in Allegato I, Parte B al CMO Regulation (EC) No 1308/13 si applicano ora ai seguenti prodotti o settori:
- mele,
- pere,
- agrumi,
- kiwi,
- fragole,
- uve da tavola,
- banane (Allegato I, Parte B.11),
- pesche e pesche noci/nettarine,
- lattughe, indivie ricce e scarole,
- pomodori,
- peperoni dolci (reg. UE 2023/2429, art 4).
2.4) Esenzioni
Sono esentati dal rispetto delle norme di commercializzazione sopra elencate – incluso l’obbligo di indicare il Paese di origine – i prodotti:
– destinati alla trasformazione industriale,
– venduti direttamente al consumatore per il fabbisogno personale, in azienda o nei mercati dei produttori o tramite consegna diretta. Nonché
– i germogli commestibili, e
– i prodotti di una determinata regione che vantino un consumo locale tradizionale.
Funghi non coltivati, capperi, mandorle amare, frutta a guscio sgusciata (mandorle, nocciole, noci comuni, noci macadamia, pistacchi, pinoli), noci di pecàn, altra frutta a guscio, banane platano essiccate, agrumi secchi, miscugli di noci tropicali, miscugli di altra frutta a guscio e zafferano non sono soggetti alla conformità alle norme di commercializzazione, fatto salvo il dovere di indicare il Paese di origine (reg. UE 2023/2429, art. 5).
2.5) Deroghe
Deroghe all’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione sono altresì previste a favore dei prodotti:
– avviati, venduti o consegnati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito,
– avviati da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio,
– non conformi alle norme di commercializzazione a causa di «forza maggiore», purché si tratti di prodotti con origine UE (discriminazione ingiustificata).
Qualora i prodotti vengano identificati come ‘destinati a donazione’, essi ‘devono risultare conformi alla norma di commercializzazione generale, tranne per quanto riguarda le disposizioni in materia di marcatura’.
2.6) Miscugli di prodotti
È possibile commercializzare miscugli di prodotti all’interno di un imballaggio purché:
– il peso sia inferiore a 10 kg,
– i prodotti o le specie di prodotti siano di qualità omogenea e ogni prodotto sia conforme alle norme di commercializzazione,
– l’imballaggio sia etichettato conformemente al reg. (UE) 1169/2011,
– il miscuglio di prodotti non tragga in errore il consumatore.
Nel caso in cui i diversi prodotti che si trovano in uno stesso imballaggio provengono da diversi Stati membri e/o Paesi terzi, il nome completo degli Stati di origine può venire sostituito dalle diciture generiche:
– ‘UE’,
– ‘Non UE’,
– ‘UE e non UE’ (reg. UE 2023/2429, art 8).
3) Condizioni per l’importazione dei prodotti
I prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati importati da Paesi terzi possono venire immessi nel mercato unico europeo a condizione di rispettare le norme di commercializzazione europee o norme equivalenti.
I Paesi terzi che rispettano le norme di commercializzazione dell’Unione, o norme almeno equivalenti, per i prodotti che esportano in UE, possono chiedere alla Commissione il riconoscimento dei controlli di conformità sui loro prodotti prima dell’importazione nell’Unione.
Il riconoscimento di organismi ufficiali di Paesi terzi postula che essi forniscano garanzie soddisfacenti e disporre del personale, le attrezzature e le strutture necessari (reg. UE 2023/2429, art. 9).
4) Conclusioni
L’indicazione dell’origine di frutta secca e con guscio, oltre alle banane mature, potrà favorire le scelte consapevoli di acquisto da parte dei consumatori, così anche del retail e degli operatori della trasformazione. Il regolamento si applica a decorrere dall’1 gennaio 2025.
Dario Dongo
Note
(1) European Commission. The common agricultural policy: 2023-27. https://tinyurl.com/4zdyv6jb
(2) Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2429 of 17 August 2023 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards marketing standards for the fruit and vegetables sector, certain processed fruit and vegetable products and the bananas sector, and repealing Commission Regulation (EC) No 1666/1999 and Commission Implementing Regulations (EU) No 543/2011 and (EU) No 1333/2011 https://tinyurl.com/4ufnxs22
(3) L’indicazione di origine o provenienza delle materie prime, già prima dell’entrata in vigore del regolamento in esame, è obbligatoria al ricorrere delle condizioni previste dal reg. (UE) 2018/775. Si veda al riguardo il precedente articolo Origine frutta secca? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 28.11.19
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.