HomeRistor-AzioneQualità delle acque, i doveri dei gestori di strutture pubbliche e private

Qualità delle acque, i doveri dei gestori di strutture pubbliche e private

La Water Directive (EU) 2020/2184 introduce una serie di responsabilità e doveri – in capo ai gestori della distribuzione idrica interna agli ‘edifici prioritari’ (strutture pubbliche e private che includono hotel, ristoranti, palestre e spa) – in termini di valutazione e gestione del rischio relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), nella propria guida su come garantire la sicurezza e qualità dell’acqua potabile, offre altresì utili raccomandazioni agli amministratori di condominio in edifici privati ‘non prioritari’. Un approfondimento.

1) Qualità delle acque. Water Directive e d.lgs. 18/2023

La disciplina sulla qualità delle acque destinate al consumo umano è stata aggiornata a livello europeo con la Water Directive (EU) 2020/2184, recepita in Italia tramite d.lgs. 23 febbraio 2023 n. 18, in vigore dal 21 marzo 2023. Le principali novità, rispetto alla normativa anteriore (in Italia, d.lgs 31/2001):

  • modifiche alla natura e ai valori di parametro dell’acqua destinata al consumo umano. Vengono modificati alcuni limiti a parametri chimici già esistenti, introdotti nuovi parametri da monitorare ed eliminati altri prima normati (es. Pseudomonas aeruginosa)
  • valutazione dei rischi attraverso i ‘piani di sicurezza acqua’
  • valutazione dei rischi legati alla distribuzione interna agli edifici
  • comunicazione efficace e trasparente ai cittadini
  • miglioramento dell’accesso all’acqua
  • requisiti minimi di igiene per i materiali destinati al contatto con l’acqua potabile
  • introduzione dell’obbligo di formazione per i gestori dei sistemi idrici, idraulici e altri professionisti.

2) Responsabilità

La responsabilità di mantenere la qualità dell’acqua destinata al consumo umano sino ai singoli punti di utenza è attribuita al Gestore Idrico della Distribuzione Interna (GIDI). Vale a dire, a seconda dei casi:

– ‘il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o

– qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia

– responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua’ (d.lgs. 18/2023, articolo 2.1.q).

3) Edifici prioritari, valutazione e gestione del rischio

Gli immobili ‘di grandi dimensioni, ad uso diverso da quello domestico, o parti di detti edifici, in particolare per  uso pubblico, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all’acqua’ – identificati come ‘edifici prioritari’ (d.lgs. 18/2023. Articoli 2.1.i, 9, Allegato VIII) – sono soggetti a:

– elaborazione di un ‘piano di sicurezza dell’acqua’, ovvero un piano di autocontrollo e gestione del rischio, da parte del Gestore Idrico della Distribuzione Interna come sopra identificato, che comprende

– monitoraggio della conformità ai parametri chimici (Allegato I) delle acque dal punto di ingresso all’edificio ai punti di utenza (i.e. rubinetti. D.lgs. 18/2023, articolo 5, Allegato I) e

– valutazione del rischio, la quale varia in relazione al tipo di edificio e la classe di rischio, secondo le priorità indicate in apposito rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità. (3)

I gestori idrici della distribuzione interna devono inserire i documenti relativi alla valutazione e gestione del rischio, entro il 12 gennaio 2029, nel sistema AnTeA (Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili). Provvedendo ogni sei anni al loro riesame ed eventuale aggiornamento.

3.1) Edifici prioritari, strutture pubbliche e private

Gli edifici prioritari comprendono:

  • strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali
  • strutture ricettive alberghiere
  • istituti penitenziari
  • campeggi
  • palestre e centri sportivi, fitness e benessere
  • navi di trasporto passeggeri dotate di impianti di desalinizzazione dell’acqua
  • stazioni e aeroporti
  • ristorazione pubblica e collettiva, incluse mense aziendali e scolastiche pubbliche e private
  • istituti di istruzione dotati di strutture sportive (con inaccettabile deroga a favore degli altri, ndr)
  • altre strutture ad uso collettivo (i.e. stabilimenti balneari).

4) Edifici ‘non prioritari’, raccomandazioni di ISS

La valutazione del rischio non è invece prescritta per gli edifici ‘non prioritari’ quali abitazioni, uffici, negozi e relativi condomini. Il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità raccomanda peraltro di applicare anche in tali edifici misure di prevenzione e controllo di carattere generale. Meglio ancora, organizzare un piano di controllo sulla qualità delle acque che dovrebbe comprendere, in particolare:

  • un controllo della presenza di Legionella e/o Legionella pneumophila a carattere biennale
  • la verifica di eventuali contaminazioni da piombo
  • l’adozione di misure preventive e correttive, proporzionate ai rischi di sicurezza alimentare eventualmente riscontrati.

Maria Grazia Sangalli, Maria Ada Marzano, Dario Dongo

Note

(1) Dario Dongo e Ylenia Patti Giammello. Acqua potabile, il diritto universale e la direttiva UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 9.7.21

(2) Giulia Pietrollini. Attuazione della direttiva UE 2020/2184 sulla gestione delle acque potabili. GIFT (Great Italian Food Trade). 31.3.23

(3) ISS. Rapporto ISTISAN 22/32 – Linee guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184 http://tinyurl.com/ypjp7tbp

(4) Si veda il documento citato in nota 3, paragrafo 8 (Raccomandazioni per edifici non prioritari in classe E)

AVVOCATO MARIA GRAZIA SANGALLI

Avvocata cassazionista

MARIA ADA MARZANO
Maria Ada Marzano

Medico veterinario specialista in ispezione degli alimenti di origine animale e dottore di ricerca in alimentazione animale e sicurezza alimentare.

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