Indicazioni nutrizionali comparative, chiarimenti da Bruxelles
Nei mesi trascorsi è capitato di esprimere perplessità su diverse indicazioni nutrizionali comparative (1) riferite alla precedente ricetta del medesimo prodotto, anziché alla media degli alimenti della stessa categoria più venduti sul mercato di riferimento.
Come comunicare il miglioramento della ricetta?
La questione è particolarmente attuale proprio in Italia, ove la quasi totalità degli operatori ha migliorato i profili nutrizionali degli alimenti grazie alla sostituzione dell’olio di palma con altri oli. Come il girasole, il mais e la colza, l’oliva, il cui tenore in grassi saturi è straordinariamente ridotto a confronto del palma.
Si pone perciò un quesito, come comunicare il miglioramento del prodotto? Gli operatori responsabili dell’etichettatura (2) esigono di portare a valore gli investimenti eseguiti, e i consumatori hanno già dimostrato di voler premiare i loro sforzi. Bisogna tuttavia contemperare le esigenze di entrambi, all’insegna della trasparenza.
Si può certo dichiarare ‘senza olio di palma’, come ci è stato di recente confermato dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Si può altresì evidenziare in etichetta una dicitura del tipo ‘nuova ricetta’, (3) purché tale affermazione sia veritiera e perciò dimostrabile.
Le indicazioni nutrizionali comparative
Attenzione però ad affermare che il prodotto sia ‘più leggero’. Tale dicitura infatti si qualifica come un’indicazione nutrizionale di tipo comparativo, (4) le cui condizioni d’impiego sono precisate nel regolamento NHC (Nutrition & Health Claims):
A) il parametro di confronto va identificato con chiarezza (es. il pop-corn X è più leggero in grassi saturi rispetto alla media dei pop-corn più venduti in Italia),
B) il paragone va riferito ‘a una gamma di alimenti della stessa categoria‘. (5) Il consumatore deve quindi poter apprezzare il carattere distintivo del singolo alimento rispetto agli altri presenti a scaffale,
C) la rappresentatività del campione preso a confronto va attestata mediante richiamo a fonti ufficiali di analisi di mercato (es. Fonte: Nielsen, Symphony-IRI, Associazione industriale di categoria…), (6)
D) la riduzione deve essere significativa. (7) Almeno il 30% in meno, per quanto attiene a valore energetico e macro-nutrienti (es. grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri). Altrimenti, silenzio.
I chiarimenti di Bruxelles
A seguito di un vivace dibattito sull’argomento, nel Gruppo di Lavoro ‘Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari‘ gestito su LinkedIn dall’amico Alfredo Clerici, lo scrivente si è premurato di chiedere alla Commissione europea di fare chiarezza. Sono da intendersi legittime le indicazioni nutrizionali comparative riferite alla precedente ricetta?
Il Parlamento europeo, nel 2012, aveva già rigettato l’istanza di alcune lobby industriali di emendare il regolamento NHC, prevedendo espressamente la facoltà di eseguire paragoni con la precedente ricetta degli stessi prodotti.
‘Please note that Recital 21 of Regulation (EC) 1924/2006 stipulates that for comparative claims, it is necessary that the products being compared be clearly identified to the final consumer. However, if the products which are compared to are not on the market anymore, it seems difficult to consider that such condition is respected.’
(CE, ‘informal e-mail’ a Dario Dongo, 23.8.17)
La Commissione europea è stata chiara nel ribadire che ‘È necessario che i prodotti da confrontare siano chiaramente identificati al consumatore finale. Tuttavia, se i prodotti confrontati non sono più sul mercato, sembra difficile considerare che tale condizione sia rispettata.’
Dario Dongo
Note
(1) Si vedano gli articoli pubblicati sulle etichette dei pop-corn di Cric Croc, nonché sui biscotti a marchi Mulino Bianco e Ringo
(2) Ai sensi del reg. UE 1169/11, articolo 8, il titolare del marchio con cui l’alimento è venduto assume responsabilità della veridicità e completezza delle informazioni commerciali (etichetta, pubblicità) a esso relative
(3) ‘Nuova formula’ è un messaggio ampiamente utilizzato anche nel marketing dei detersivi. Efficace, a quanto pare, a consolidare la fiducia dei consumatori affezionati verso il miglioramento continuo dei prodotti di marca
(4) C.d. comparative claims, di cui al reg. CE 1924/06, considerando 21 e articolo 9
(5) Idem c.s. Le Linee Guida della Commissione europea (2007) hanno poi chiarito la necessità di delimitare con precisione il concetto di ‘categoria di alimenti’ (es. formaggi a pasta dura anziché il complesso dei formaggi, yogurt anziché latticini in generale)
(6) I risvolti operativi di tale requisito sono stati chiariti sia dall’AGCM (Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, c.d. Antitrust), sia dalle Associazioni industriali di categoria
(7) Alle condizioni previste per l’impiego dei claim nutrizionali ‘leggero‘ e ‘ridotto contenuto di…‘, di cui in Allegato al reg. CE 1924/06
![DARIO DONGO](https://www.greatitalianfoodtrade.it/wp-content/uploads/2024/11/dario-dongo-1-150x150.jpg)
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.