Il d.lgs. 196/21 – recante attuazione della direttiva SUP (Single-Use Plastics Directive, 2019/904/CE) – vieta l’immissione in commercio di alcuni oggetti in plastica monouso (es. piatti e contenitori), prodotti in plastica oxo-degradabile (con additivi in grado di frammentarla o decomporla) e attrezzi da pesca contenenti plastica, a partire dal 14.1.22. (1)
La normativa nazionale introduce altresì incentivi all’acquisto e utilizzo di prodotti sostitutivi, obiettivi di riduzione e requisiti di marcatura per altre categorie di oggetti in materiali plastici. Oltre a precisare i criteri di responsabilità estesa del produttore e definire il regime sanzionatorio. Si annotano peraltro due deroghe di rilievo, rispetto alla direttiva UE. Focus su plastiche e MOCA.
1) DIVIETI UE E DEROGHE ITALIANE
1.1) Oggetti sottoposti a divieto
I divieti riguardano una serie di articoli d’uso comune come posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette), piatti, cannucce, agitatori per bevande, contenitori per alimenti e bevande, nonché bicchieri e tazze in polistirene espanso (d.lgs. 196/21, articolo 5.1 e Allegato, Parte B. V. nota 2).
Un regime transitorio è stabilito a favore dei prodotti di cui gli operatori possano dimostrare l’introduzione sul mercato in data anteriore all’entrata in vigore del decreto (14.1.22), i quali potranno venire commercializzati fino a esaurimento delle scorte (art. 5.2).
1.2) Deroga italiana ai rivestimenti in plastica
Una prima deroga (all’) italiana riguarda la definizione di ‘plastica’ che nel d.lgs. 196/21 esclude i ‘rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10% rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti’. Oltre a vernici e adesivi con analoghe caratteristiche.
In questo modo i piatti in cartoncino rivestito in plastica, per citare un esempio, vengono sottratti al divieto di vendita e utilizzo dei piatti in plastica monouso. Sebbene anch’essi vengano di fatto destinati esclusi dalla definizione di plastica (art. 3.1.a).
1.3) Deroghe italiane al divieto UE
Solo in Italia, come preannunciato, il divieto di cui sopra non si applica agli articoli monouso in plastica biodegradabile e compostabile – se certificati come conformi agli standard europei UNI EN 13432 o UNI EN 14995 e prodotti con almeno il 40% di materia prima rinnovabile (il 60%, dall’1.1.24) – al ricorrere delle seguenti ipotesi:
a) ‘ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti in plastica monouso destinati a entrare in contatto con alimenti’. Si favorisce così (indebitamente) la bioplastica a carta, cartone e altri materiali (es. bambù, foglie di banana, etc.),
b) laddove l’impiego sia previsto in ‘circuiti controllati’ che conferiscono i rifiuti al servizio pubblico di raccolta differenziata ‘in modo ordinario e stabile’ (es. mense, RSA),
c) qualora le alternative ‘in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza’,
d) ‘in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande’. Concetto non chiaro, che potrebbe forse venire riferito a ipotesi di prodotti destinati a soggetti con allergie e/o intolleranze alimentari, ovvero destinati a un’alimentazione particolare (ex reg. UE 609/13)
e) ‘in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone’. Eventi che al contrario dovrebbero imporre la massima attenzione al rischio di dispersione di rifiuti plastici,
f) ‘qualora l’impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili monouso, sulla base di un’analisi del ciclo di vita da parte del produttore’. Incredibile ma vero (art. 5.3).
2) RIDUZIONE DEL CONSUMO
2.1) Categorie di SUP da ridurre
La riduzione del consumo di oggetti in plastica monouso deve venire orientata anche verso altre categorie di SUP. Anzitutto bicchieri e tazze usa-e-getta, che il legislatore europeo ha vergognosamente sottratto al divieto. Ma anche i tappi e coperchi, i contenitori per alimenti destinati al consumo immediato (sul posto o da asporto), senza necessità di ulteriore preparazione (es. cottura, bollitura o riscaldamento). (3)
L’obiettivo di raggiungere una ‘riduzione quantificabile’ misurabile del consumo di tali prodotti entro il 2026, a raffronto con il 2022, deve venire perseguito attraverso una serie di attività che comprendono il monitoraggio dei flussi, lo sviluppo e l’applicazione di processi produttivi e distributivi e tecnologie innovative.
2.2) Ricerca, sviluppo e sperimentazione
Ricerca, sviluppo e sperimentazione devono esprimersi in prodotti durevoli e riutilizzabili, acqua e bevande alla spina e ogni altra soluzione utile, tenuto anche conto di positive esperienze in altri Paesi UE.
I ministri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano stipuleranno a tal fine accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria (art. 4).
2.3) Incentivi alla sostituzione dei SUP
Un credito d’imposta del 20% – fino a € 10 mila per ogni operatore, per l’ammontare complessivo di € 3 mln/anno, dal 2022 al 2024 – è stabilito a favore delle imprese che acquistano e utilizzano prodotti sostitutivi alle Single-Use Plastics (art. 4.7).
I prodotti sostitutivi soggetti a credito d’imposta devono essere riutilizzabili, ovvero realizzati con materiale biodegradabile o compostabile, certificato ai sensi dello standard UNI EN 13432:2002.
3) REQUISITI DEI PRODOTTI E MARCATURA
3.1) Requisiti dei prodotti (art. 6)
Nuovi requisiti di progettazione e fabbricazione vengono altresì introdotti, per alcuni prodotti, nel medio e lungo termine:
– i contenitori con tappi e coperchi in plastica potranno venire utilizzati – a partire dal 3.7.24, salvo esaurimento scorte di prodotti già immessi sul mercato – solo se realizzati in modo da rimanere attaccati ai contenitori per l’intera durata prevista per l’uso del prodotto. Con esclusione dei soli sigilli in plastica su tappi e coperchi in metallo,
– le bottiglie per bevande fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale (es. bottiglie in PET) dovranno contenere almeno il 25% di plastica riciclata a partire dal 2025, il 30% a decorrere dal 2030 (articolo 6).
3.2) Requisiti di marcatura (art. 7)
Requisiti di marcatura vengono stabiliti per alcuni prodotti in plastica monouso di cui alla Parte D dell’Allegato. Tazze e bicchieri in plastica, tra gli altri. (4) La marcatura dev’essere chiaramente leggibile e indelebile, come previsto dal reg. UE 2020/2151 – e indicare al consumatore:
– le modalità di gestione del rifiuto coerenti ai sistemi di raccolta in uso,
– la presenza di plastica nel prodotto,
– l’impatto negativo sull’ambiente della dispersione o di altre forme improprie di smaltimento del rifiuto (articolo 7).
4) Extended Producer Responsibility (EPR)
La responsabilità estesa del produttore (Extended Producer Responsibility, EPR) comporta la partecipazione dei produttori, ‘in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto’, ai costi relativi a:
– misure di sensibilizzazione dei consumatori (ex art. 10),
– raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l’infrastruttura e il suo funzionamento e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti,
– rimozione dei rifiuti dispersi da tali prodotti e loro successivo trasporto e trattamento.
La gestione dei rifiuti da prodotti in plastica monouso di cui alla parte E, sezione I, dell’Allegato (ove non già in essere) dovrà venire organizzata entro il 31.12.24 nei sistemi imballaggi di cui al d.lgs. 152/06. Ovvero entro il 5.1.23, nell’ambito di appositi sistemi a istituirsi con decreto (V. note 5 e 6).
Dario Dongo e Luca Foltran
Note
(1) D.lgs. 8.11.21 n. 196. Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. In GU 30.11.21, Serie Generale n. 285, Supplemento Ordinario n. 41. https://bit.ly/31bzmOp
(2) I divieti di immissione sul mercato riguardano: 1) bastoncini cotonati, 2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette), 3) piatti, 4) cannucce (con alcune esenzioni), 5) agitatori per bevande, 6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, 7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri: a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente, c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti, 8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi, 9) tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi (d.lgs. 196/21, Allegato, Parte B. Rif. articolo 5)
(3) Prodotti in plastica monouso interessati a obiettivi di riduzione del consumo:
1) tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi,
2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto,
b) generalmente consumati direttamente dal recipiente, e
c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti (d.lgs. 196/21, Allegato, Parte A. Rif. articolo 4)
(4) Prodotti di plastica monouso soggetti ai requisiti di marcatura: 1) assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi, 2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico, 3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco, 4) tazze o bicchieri per bevande (d.lgs. 196/21, Allegato, Parte D)
(5) Prodotti in plastica monouso soggetti a responsabilità estesa del produttore: 1) contenitori per alimenti, cioè recipienti quali scatole (con o senza coperchio), usati per alimenti, che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri: a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, b) sono in genere consumati direttamente dal recipiente, e c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione (es. cottura, bollitura o riscaldamento), compresi quelli per fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato (a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti), 2) pacchetti e involucri in materiale flessibile che contengano alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto (o involucro) senza ulteriore preparazione, 3) contenitori per bevande con capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi (es. bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi), nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi. Esclusi i contenitori per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica, 4) tazze o bicchieri per bevande, inclusi i loro tappi e coperchi, 5) sacchetti in plastica di materiale leggero di cui all’articolo 3.1-quater della dir. 94/62/CE (d.lgs. 196/21, Allegato, Parte E, Sezione I. Rif. art. 8.1)
(6) Prodotti di plastica monouso soggetti a responsabilità estesa del produttore: 1) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e l’uso domestico, 2) palloncini, tranne quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori (d.lgs. 196/21, Allegato, Parte E, Sezione II. Rif. art. 8, comma 2 e 3)