L’1.1.22 ha avuto inizio l’applicazione del reg. UE 2018/848 sulla produzione e l’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il previgente reg. CE 834/07. Con un anno di ritardo, a causa di Covid-19. L’ABC a seguire.
‘La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali’ (reg. UE 2018/848, considerando 1).
Reg. UE 2018/848. Valori
Il reg. UE 2018/848 viene aggiornato per realizzare, in una visione olistica, un sistema alimentare sostenibile che aspira a ridurre gli input esterni e collegare domanda e offerta mediante la filiera corta.
La funzione dell’agricoltura biologica non è solo assolvere alla domanda in crescita di alimenti ‘secondo natura’, ma anche offrire beni che contribuiscano alla tutela dell’ambiente, al benessere animale e lo sviluppo rurale (2,3).
Si riafferma il legame tra la produzione bio e la salute del suolo (4) e si introducono, al contempo, alcune pratiche colturali che non vi sono strettamente legate. Come la produzione di semi germogliati o cespi di cicoria, la produzione in vaso di piante ornamentali ed erbe aromatiche a vendersi in vaso al consumatore. In una logica di sostenibilità ambientale.
Oggetto
Le regole in esame definiscono i principi della produzione biologica e le norme relative a:
– produzione biologica,
– certificazione bio,
– etichettatura e pubblicità dei prodotti biologici,
– controlli specifici e supplementari rispetto a quelli stabiliti dal reg. (UE) 2017/625 (5,6).
La ristorazione collettiva rimane esclusa dalla norma UE che tuttavia rimette agli Stati membri la possibilità di definire norme specifiche, con il solo limite di non ammettere l’utilizzo del logo bio riferito ai prodotti che alla pubblicità delle collettività. Reg. UE 2018/848, articolo 2.3).
Campo di applicazione
Il campo di applicazione del regolamento si estende a una serie di prodotti non agricoli, sebbene strettamente legati all’agricoltura:
– lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi,
– mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo e altre parti commestibili simili di vegetali e prodotti da essi ottenuti,
– sale marino e altri sali per alimenti e mangimi,
– bozzoli di bachi da seta atti alla trattura, gomme e resine naturali,
– cera d’api, oli essenziali, turaccioli di sughero naturale, non agglomerati e senza leganti,
– cotone e lana non cardati né pettinati, pelli gregge e non trattate,
– preparati erboristici tradizionali a base vegetale (reg. UE 2018/848, Allegato I).
Oltre ai prodotti di agricoltura elencati in Allegato I al TFUE – ivi inclusi quelli di acquacoltura e apicoltura e i prodotti derivati – qualora essi siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell’Unione o esportati da essa, o siano destinati ad esserlo:
a) prodotti agricoli vivi* o non trasformati, comprese le sementi e altro materiale riproduttivo vegetale,
b) prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti,
c) mangimi. Dall’1.1.24 il 70% dei mangimi somministrati agli animali bio dovrà essere di produzione aziendale (o almeno di provenienza della stessa Regione), contro l’attuale 60%
Obiettivi
Gli obiettivi principali delle produzioni biologiche sono:
– contribuire a tutelare l’ambiente e il clima,
– conservare a lungo termine la fertilità dei suoli,
– contribuire a un alto livello di biodiversità,
– contribuire efficacemente a un ambiente non tossico,
– contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere animale e soddisfare le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie,
– promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell’Unione.
E ancora:
– incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione,
– contribuire allo sviluppo dell’offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli obiettivi specifici dell’agricoltura biologica,
– contribuire a un elevato livello di biodiversità, in particolare utilizzando materiale fitogenetico di vari tipi, come materiale eterogeneo biologico e varietà biologiche adatte alla produzione biologica,
– promuovere lo sviluppo di attività di miglioramento genetico biologico dei vegetali al fine di contribuire a prospettive economiche favorevoli del settore biologico (reg. UE 2018/848, articolo 4)
Principi da seguire
I principi esprimono i criteri da seguire per raggiungere gli obiettivi:
a) rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere e migliorare lo stato dei suoli, delle acque e dell’aria, la salute dei vegetali e degli animali, l’equilibrio tra di essi,
b) preservare elementi del paesaggio naturale,
c) assicurare un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali come l’acqua, il suolo, la sostanza organica e l’aria,
d) produrre un’ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli e dell’acquacoltura di elevata qualità che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali,
e) garantire l’integrità della filiera biologica in tutte le fasi della produzione, la trasformazione e la distribuzione di alimenti e mangimi,
Criteri ulteriori
L’elenco dei principi si estende a criteri di progettazione, in una logica di resilienza del sistema. Bisogna perciò anche:
f) progettare e gestire in modo appropriato processi biologici basati su sistemi ecologici e impiegare risorse naturali interne al sistema di gestione, con metodi che:
– utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici,
– praticano la coltura di vegetali nel suolo e la produzione animale legata alla terra, o l’acquacoltura nel rispetto del principio dello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche,
– escludono l’uso di prodotti derivati e ottenuti da OGM, al di fuori dei soli farmaci veterinari,
– si basano sulla valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure precauzionali e di misure preventive,
g) limitare l’uso di fattori di produzione esterni. Qualora siano necessari fattori di produzione esterni, ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera ‘f’, i fattori di produzione esterni si limitano a:
– fattori di produzione provenienti da produzione biologica. Per quanto concerne il materiale riproduttivo vegetale, si dà priorità alle varietà selezionate per la loro capacità di rispondere alle esigenze e agli obiettivi specifici dell’agricoltura biologica,
– sostanze naturali o derivate da sostanze naturali,
– concimi minerali a bassa solubilità,
h) adattare il processo di produzione, ove necessario e nel quadro del presente regolamento, per tenere conto delle condizioni sanitarie, delle diversità regionali in materia di equilibrio ecologico, climatico e delle condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche,
i) escludere la clonazione animale, l’allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti e le radiazioni ionizzanti,
j) mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie (reg. UE 2018/848, articoli 5,6,7).
Etichettatura
L’utilizzo di termini come ‘bio’, ‘eco’ e altri indicati in Allegato IV – in etichettatura e pubblicità, compresi i ‘marchi o denominazioni di società o altre pratiche che possano suggerire che un prodotto o i suoi ingredienti siano conformi al presente regolamento’ – è riservato ai prodotti che effettivamente rispondano alle regole in esame (reg. UE 2018/848, articolo 30). In particolare:
a) denominazione di vendita ed elenco ingredienti degli alimenti trasformati possono riferire al bio allorché:
– i prodotti siano conformi alle relative norme di produzione (reg. UE 2018/848, All. II, parte 4; art. 16.3),
– almeno il 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico,
– gli aromi rispondano ai requisiti previsti per l’indicazione ‘aroma naturale di …’ (reg. CE 1334/08, articolo 16, paragrafi 2,3,4) e ‘tutti i componenti aromatizzanti e coadiuvanti per componenti aromatizzanti nell’aroma interessato siano biologici’. Non sono più ammessi perciò gli ‘aromi naturali’ indefiniti, né gli ‘aromi naturali di … con altri aromi naturali’,
b) soltanto nell’elenco degli ingredienti, purché:
– meno del 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico,
– gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione (Allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettere ‘a’ e ‘b’, punto 2.2.1) e alle norme di cui all’articolo 16.3.
L’indicazione del luogo ove sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto può venire omessa per ‘piccoli quantitativi di ingredienti’, ora fino al 5% (anziché il 2%, come nel reg. CE 834/07) della quantità totale in peso di materie prime agricole (reg. UE 2018/848, articolo 32.2).
Sistema di certificazione
Ogni operatore che produce, prepara, distribuisce o immagazzina prodotti biologici o in conversione, importa tali prodotti da un Paese terzo ovvero li esporta verso Paesi terzo o comunque immette tali prodotti sul mercato è tenuto a notificare le relative attività alle autorità competenti.
Rimangono esonerati gli operatori che vendono prodotti biologici pre-imballati direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale, a condizione di non importarli né produrli né prepararli né immagazzinarli se non in connessione con il punto di vendita (escludendo altresì l’ipotesi di appalto a terzi di tali attività. Reg. UE 2018/848, articolo 34).
Certificato di conformità
Il certificato di conformità assume valenza centrale quale certificato di controllo, ai sensi del reg. UE 2017/625. Riporta le informazioni essenziali relative all’azienda e dall’1.1.23 verrà rilasciato in formato elettronico attraverso il sistema TRACES. Rileva dunque nei momenti essenziali di:
– rilascio, da parte degli organismi di controllo, a chiunque notifichi la propria attività,
– vincolo agli operatori a immettere i prodotti biologici sul mercato solo se dotati di tale certificato,
– verifica, nella filiera di approvvigionamento, della presenza del certificato.
Gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di certificato gli operatori di dimensioni modeste che vendano direttamente al consumatore finale prodotti non imballati (sfusi) diversi dai mangimi, senza tuttavia gestirli, produrli, prepararli o immagazzinarli se non in connessione con il punto vendita. A condizione che:
a) le vendite non superino 5.000 kg all’anno,
b) il fatturato annuo delle vendite di prodotti biologici non imballati non superi i € 20.000,
c) il costo potenziale di certificazione dell’operatore superi il 2% del suo fatturato totale sui prodotti biologici non imballati (reg. UE 2018/848, articolo 35).
Certificazione di gruppo
La certificazione di gruppo è una forma di incoraggiamento dei protagonisti dell’agroecologia a organizzarsi assieme. I piccoli agricoltori (che possono comunque svolgere attività di prima e seconda trasformazione) possono costituire un gruppo, quando le loro attività si svolgano in prossimità geografica e le loro aziende abbiano:
– non oltre 5 ettari di terreno a disposizione (0,5 ha nel caso di serre, 15 ha nel caso di pascoli permanenti), o
– non oltre €25.000 euro di fatturato, ovvero il volume standard di produzione biologica non superi €15.000/anno e i costi di certificazione individuale potrebbero superare il 2% di tali cifre.
Il gruppo può quindi istituire un sistema di commercializzazione comune dei suoi prodotti e un sistema di controlli interni – che comprenda una serie documentata di attività e procedure di controllo, in base alle quali una persona o un organismo identificati sono responsabili di verificare il rispetto del regolamento da parte di ciascun membro – per ottenere una certificazione di gruppo. E così semplificare gli oneri burocratici, le verifiche dell’organismo di controllo e i relativi costi, potendo al contempo beneficiare dei contributi e i vantaggi legati alla certificazione bio (reg. UE 2018/848, articolo 36).
Conclusioni provvisorie
Il regolamento (UE) n. 2018/848 disegna un sistema agro-alimentare ove le fasi agricola e di trasformazione, distribuzione e comunicazione sono orientate verso un approccio di filiera governato da un modello operativo sostenibile.
L’attuazione concreta della normativa dipende però in larga misura dalle norme applicative – 29 atti, tra regolamenti esecutivi, regolamenti delegati e rettifiche – che devono ancora in parte disvelarsi. Con l’aggravante italica di Coldiretti (8,9).
Donato Ferrucci, Dario Dongo
Note
(1) D. Dongo. Biologico, reg. UE 2018/848. GIFT (Great Italian Food Trade). 22.06.2018 https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/biologico-reg-ue-2018-848
(2) Marta Strinati. Bioreport 2020, scenario aggiornato del sistema biologico. GIFT (Great Italian Food Trade). 04.01.2022. https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/bioreport-2020-scenario-aggiornato-del-sistema-biologico
(3) Dario Dongo. Biologico, nessun animale in gabbia. GIFT (Great Italian Food Trade). 18.10.2018 https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/biologico-nessun-animale-in-gabbia
(4) Sean L. Tuck, Camilla Winqvist, Flávia Mota, Johan Ahnström, Lindsay A. Turnbull, Janne Bengtsson (2013). Land-use intensity and the effects of organic farming on biodiversity: a hierarchical meta-analysis. Journal of Applied Ecology Volume 51, Issue 3 p. 746-755. https://doi.org/10.1111/1365-2664.12219
(5) Donato Ferrucci, Dario Dongo. Controlli bio in Italia, l’ABC e i dati. GIFT (Great Italian Food Trade). 07.03.2019 https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/controlli-bio-in-italia-l-abc-e-i-dati
(6) Dario Dongo, Giulia Torre. Controlli pubblici ufficiali, al via il regolamento UE 2017/625. GIFT (Great Italian Food Trade). 18.12.2019 https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/controlli-pubblici-ufficiali-al-via-il-regolamento-ue-2017-625
(7) Gli animali indicati nel regolamento sono bovini, equini, ovini, caprini e suini, pollame (galline ovaiole, polli, capponi, anatre di pechino, anatra muta, germani reali, faraone, tacchini e oche da carne), api. Ora anche conigli e cervidi, finora non inclusi (reg. UE 2018/848, Parte II. Norme di produzione animale)
(8) Dario Dongo. Biologico italiano, il disegno di legge su misura di Coldiretti in voto al Senato. #VanghePulite. GIFT (Great Italian Food Trade). 18.5.21,
https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/biologico-italiano-il-disegno-di-legge-su-misura-di-coldiretti-in-voto-al-senato-vanghepulite
(9) Dario Dongo. Controlli su importazioni di prodotti bio, il MiPAAF corregge il tiro. GIFT (Great Italian Food Trade). 24.5.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/controlli-su-importazioni-di-prodotti-bio-il-mipaaf-corregge-il-tiro