La pianta di Cannabis sativa L. – incluse le foglie, le infiorescenze e gli steli – non è un Novel Food. L’ennesima conferma proviene dalla Suprema Corte amministrativa di Varsavia, nella sentenza 17.2.22.
1) Cannabis sativa L., ostacoli alla libera circolazione delle merci in UE
La legittimità d’impiego di alcune parti dalla pianta di Cannabis Sativa L. – le infiorescenze in particolare, e il CBD in esse naturalmente contenuto – viene messa in discussione dalle autorità di alcuni Stati membri. Con provvedimenti già censurati dalla European Court of Justice quali restrizioni ingiustificate e perciò illecite alla libera circolazione delle merci nel mercato interno. (2)
Il Tribunale amministrativo di Düsseldorf, in Germania, è stato il primo giudice nazionale ad applicare i criteri stabiliti dalla Corte di Giustizia UE. Affermando il divieto delle autorità tedesche di ostacolare la vendita di prodotti che contengono CBD in forma di estratto naturale. (3) E la Corte Suprema amministrativa di Varsavia è andata oltre, spiegando perché ogni parte della pianta di Cannabis Sativa L. possa venire legittimamente utilizzata nella produzione di alimenti.
1.2) Polonia, il provvedimento impugnato
Il 15.5.20 l’autorità sanitaria polacca aveva contestato la notifica da parte dell’impresa Kombinat Konopny, dell’integratore alimentare denominato ‘Le erbe del Buonumore’ (‘Herbs for Good Mood’). Tale prodotto, nella dose giornaliera raccomandata (4 capsule), contiene 1000 mg di erba di canapa (Cannabis sativa L.), 320 mg di radice di valeriana (Radix valerianae), 320 mg di melissa (Melissae folium) e 360 mg di olio di oliva.
Il Chief Sanitary Inspector aveva considerato che le parti della Cannabis sativa L. non espressamente citate nel Catalogo europeo – es. infiorescenze, foglie, steli – dovessero considerarsi come Novel Food. L’operatore ha però impugnato tale provvedimento nei vari gradi del giudizio amministrativo, fino alla Suprema Corte. La quale, nella sentenza 17.2.22, si è soffermata sulla natura non esaustiva né vincolante del Catalogo europeo.
2) Novel Food, il Catalogo europeo
Il Catalogo europeo dei Novel Foods indica che la Canapa Sativa L. – così come alcuni prodotti da essa derivati quali semi, olio di semi, farina di semi, semi di canapa sgrassati – sono esclusi dal campo di applicazione del reg. UE 2015/2283. Trattandosi invece di alimenti tradizionali, in ragione della loro storia d’impiego significativo e sicuro anteriore al 15.5.97.
Altre voci del catalogo indicano invece come nuovi – perciò soggetti alla disciplina dei Novel Foods – gli estratti della Cannabis Sativa L. che contengono cannabinoidi. Ivi inclusi i prodotti che ne contengano estratti (es. oli alimentari con aggiunta di CBD). Oltre agli estratti da piante diverse dalla Cannabis sativa L. che pure contengano cannabinoidi, nonché i cannabinoidi di sintesi.
3) Il verdetto della Suprema Corte di Varsavia
La Corte Suprema amministrativa di Varsavia ha anzitutto ribadito che il Catalogo europeo dei Novel Food è privo di efficacia giuridica. E ha motivato un punto di vista diverso da quello espresso dalla Commissione europea, in merito allo status di alcuni alimenti derivati dalla canapa. Deducendo quanto segue:
1) il Catalogo europeo riferisce all’intera pianta della Cannabis sativa L. – e non soltanto ad alcune sue parti – una storia di consumo significativo anteriore al 15.5.97,
2) numerosi altri atti confermano tale assunto. Tra questi,
– l’opinione 18.12.97 della stessa Commissione europea, che escludeva la pianta della canapa dal campo di applicazione del regolamento Novel Food;
– una mole importante di pubblicazioni che riferisce al consumo di Cannabis sativa L. quale alimento per centinaia o persino migliaia di anni. Soprattutto in Italia, Germania, Svizzera e Polonia,
– numerose testimonianze a ulteriore riprova.
4) Storia di consumo significativo, via libera alla canapa negli alimenti
L’interpretazione del Catalogo europeo come un elenco tassativo e vincolante è dunque errata. E la lunga tradizione di consumo alimentare della Cannabis sativa L. – in ogni sua parte, ivi comprese foglie, inflorescenze e steli – ne legittima inequivocabilmente l’utilizzo, al di fuori del del campo di applicazione del Novel Food Regulation (reg. UE 2015/2283).
Le autorità di controllo dei vari Paesi membri sono così ulteriormente avvertite circa le responsabilità (civili, amministrative e penali) in cui esse e i loro funzionari possono incorrere, in caso di ostinazione nell’illecito ostacolo alla produzione e vendita di matrici alimentari a base di Cannabis sativa L. Ivi comprese, tra gli altri, le infiorescenze di canapa a taglio tisana o per usi gastronomici. (4)
Dario Dongo
Immagine di copertina da articolo in nota 1
Note
(1) Kombinat Konopny. Court judgment: hemp is NOT a “Novel Food”, it can be used in food! https://kombinatkonopny.pl/court-judgment-hemp-is-not-a-novel-food-it-can-be-used-in-food/
(2) Dario Dongo. CBD naturale, la Corte di Giustizia UE dichiara illegittimi i divieti ingiustificati. Nuovi orizzonti. GIFT (Great Italian Food Trade). 21.11.20,
(3) Dario Dongo. Via libera al CBD, giustizia al Tribunale di Düsseldorf. GIFT (Great Italian Food Trade). 30.5.21,
(4) Canapa taglio tisana? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 11.10.18.
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.