Il nuovo ‘regolamento fertilizzanti’, reg. UE 2019/1009, in vigore dal 16.4.22, armonizza i requisiti sui concimi prodotti da fosfati minerali e da materie prime organiche o secondarie. (1) In una logica di economia circolare e filiera corta. Si aprono così nuove possibilità per la produzione e la vendita, anche in Europa, di materiali riciclati od organici per la concimazione.
Concimi organici ed economia circolare
La Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento in esame a marzo 2016, nell’ambito del piano d’azione sull’economia circolare in UE. Uno dei principali obiettivi è infatti quello di incoraggiare la produzione su larga scala di concimi ottenuti da materie prime locali, organiche o secondarie, mediante la trasformazione dei rifiuti in nutrienti per le colture.
Un più diffuso impiego di nutrienti riciclati in agricoltura può infatti contribuire a ottimizzare la gestione dei nutrienti più efficiente sotto il profilo delle risorse utilizzate. Tali prodotti possono infatti venire utilizzati, anche in combinazione con i concimi, per migliorare l’efficienza nutrizionale. Con il vantaggio di ridurre sia l’impatto ambientale delle attività agricole, sia la dipendenza dell’Unione Europea dai nutrienti che provengano da Paesi terzi.
Il regolamento (UE) 2019/1009
Il reg. UE 2019/1009 integra le regole UE previgenti, in modo da includervi i materiali riciclati e organici. Si allarga notevolmente, così, lo spettro dei fertilizzanti disciplinati. Aprendo la libera circolazione a tanti prodotti che finora non si sono potuti fregiare del marchio CE. Quali ad esempio i concimi organici, organo-minerali e biostimolanti, che in questi ultimi anni hanno assunto sempre maggiore importanza per gli agricoltori.
Il regolamento definisce inoltre un serie di limiti armonizzati, in relazione a diversi contaminanti presenti nei concimi minerali. Con specifico riguardo ad alcuni metalli pesanti (es. cadmio, nichel, cromo esavalente, mercurio, piombo e arsenico). Il tenore massimo di cadmio nei concimi fosfatici viene fissato a 60 mg/kg (a fronte di un limite di pericolosità definito in 75mg/kg). Tale soglia è peraltro destinata a una riduzione progressiva, in modo da stimolare l’industria a ottimizzare le procedure di bonifica dei minerali di partenza.
Classificazioni, standard ed entrata in vigore
Quanto alle classificazioni delle sostanze, il regolamento chiarisce in particolare che i biostimolanti hanno la funzione di migliorare una o più caratteristiche della pianta tra cui la tolleranza allo stress abiotico e mai per proteggere da stress biotici.
Gli Allegati al regolamento stabiliscono infine alcuni standard su composizione ed etichettatura dei fertilizzanti. (2) I fabbricanti di concimi che non recano la marcatura CE avranno ancora la possibilità di immetterli sui mercati nazionale.
L’applicazione del regolamento, in vigore dal 15.7.19, decorre dal 16.7.22. (3)
Dario Dongo
Note
(1) Regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, modifica i regolamenti (CE) 1069/09 e 1107/09 e abroga il regolamento (CE) 2003/03
(2) Per quanto attiene ai mezzi tecnici ammessi nelle produzioni biologiche, si veda il precedente articolo
(3) Si applicano invece a decorrere dal 15.7.19 gli articoli 4.3, 14, 42, 43, 44, 45, 46 e 47. A partire dal 16.4.20 gli articoli da 20 a 36

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.