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European Sustainability Reporting Standards, definiti i criteri UE

Il 31 luglio 2023 la Commissione europea ha adottato il regolamento che integra la Accountability Directive 2013/34/UE con gli European Sustainability Reporting Standard (ESRS), vale a dire i principi di rendicontazione della sostenibilità delle imprese in UE. (1)

1) European Sustainability Reporting Standard, ESRS. I nuovi obblighi

La Commissione europea, come previsto nella Corporate Sustainability Reporting Directive (EU) No 2022/2464, (2) ha adottato la prima serie di European Sustainability Reporting Standard (ESRS). I quali dovranno venire seguiti – per la rendicontazione sulla sostenibilità, in apposita sezione dei bilanci – a decorrere dalle seguenti date:

– 1.1.2024 (bilancio 2025), per le imprese già soggette agli obblighi di Non-Financial Reporting Directive (NFRD) 2014/95/EU. (3) Grandi società quotate, banche e imprese assicurative con più di 500 dipendenti, società quotate extra UE con più di 500 dipendenti e filiali in UE,
– 1.1.2025 (bilancio 2026), per le altre grandi imprese,
– 1.1.2026 (bilancio 2027), per le piccole e medie imprese quotate. Con facoltà di posticipare la rendicontazione all’1.1.2028 (bilancio 2029),
– 1.1.2028 (bilancio 2029), per le società extra-UE con ricavo annuo > €150 milioni e una succursale in UE con fatturato > €40 milioni di euro.

2) Informazioni prescritte

Le imprese dovranno comunicare informazioni in merito agli impatti, i rischi e le opportunità di breve, medio e lungo termine relativi alle questioni di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. E così descrivere:

– il modello e la strategia d’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità, inclusi i rischi e le opportunità, i piani finanziari e di investimento,

– gli obiettivi legati a questioni di sostenibilità e dei tempi per il loro raggiungimento,

– il ruolo e le competenze degli organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione alle questioni di sostenibilità,

– le politiche dell’impresa,

– eventuali sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità,

– le procedure di due diligence applicate dall’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità,

– i principali impatti negativi legati alla catena del valore e le eventuali azioni intraprese per prevenire o mitigare tali impatti negativi,

– i principali rischi connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi,

– gli indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni richieste (CSRD, articolo 19.2).

3) Standard di rendicontazione della sostenibilità

Il nuovo regolamento descrive in Allegato I gli European Sustainability Reporting Standard (ESRS), suddivisi in tre categorie di informazioni:

3.1) Standard trasversali

Tutte le imprese soggette alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), a prescindere dal settore in cui operano, devono rispettare gli standard relativi a:

– ‘prescrizioni generali’ (ESRS 1), per quanto attiene alle modalità di presentazione delle informazioni, e

– ‘informazioni generali’ (ESRS 2). Le informazioni devono venire articolate in Governance (GOV), Strategy (SBM), Impact, risk and opportunity management (IRO), Metrics and targets (MT).

3.2) Standard tematici (ESG)

I tre criteri ESG (environmental, social, governance) – la cui rendicontazione è obbligatoria per tutte le imprese in ogni settore – sono oggetto di altrettanti standard tematici, a loro volta articolati come segue.

Environmental. Sono previsti cinque standard ambientali:

– cambiamento climatico (ESRS E1),
– inquinamento (ESRS E2),
– acqua e risorse marine (ESRS E3),
– biodiversità ed ecosistemi (ESRS E4),
– uso delle risorse ed economia circolare (ESRS E5).

Social. I quattro standard sociali riguardano:

– forza lavoro propria (ESRS S1),
– lavoratori nella catena del valore (ESRS S2),
– comunità interessate (ESRS S3),
– consumatori e utilizzatori finali (ESRS S4).

Governance. È attualmente prevista l’informazione su un unico standard:

– condotta delle imprese (ESRS G1).

3.3) Standard settoriali

Standard di settore sono altresì previsti per considerare impatti, rischi e opportunità sostanziali, nei rispettivi ambiti, che non risultino coperti dagli standard tematici.

4) Criteri di rendicontazione

Rendicontazione e comunicazione degli standard di sostenibilità devono rispettare alcune caratteristiche qualitative fondamentali. Rilevanza delle informazioni, fedele rappresentazione della realtà e delle caratteristiche qualitative ‘esaltanti’, con attenzione alla loro verificabilità, comprensibilità, comparabilità (Allegato I, Appendice B).

Laddove un’impresa consideri che un impatto, un rischio o un’opportunità sostanziali per la propria organizzazione non trovino collocazione nelle tre categorie di standard (trasversali, tematici e di settore), essa fornisce ulteriori informazioni specifiche per consentire agli stakeholders di comprendere tali impatti, rischi od opportunità. (4)

5) Definizioni

Tutti gli standard di sostenibilità sono basati sui concetti di impatto, rischio e opportunità, definiti come segue:

– per ‘impatti’ si intendono gli impatti legati alla sostenibilità – positivi e negativi, attuali e potenziali – legati all’attività dell’impresa, da identificare e valutare in termini di rilevanza,

– per ‘rischi e opportunità’ si intendono i rischi e le opportunità finanziarie dell’impresa legati alla sostenibilità, compresi quelli derivanti dalla dipendenza dalle risorse naturali, umane e sociali. Da individuare attraverso un processo di valutazione della rilevanza finanziaria. (5)

6) ‘Doppia rilevanza’

I concetti sopra elencati sono fondamentali nel momento in cui l’impresa deve valutare la rilevanza di un’informazione e così decidere se tale informazione vada comunicata. Nell’ottica di ridurre gli oneri a carico degli operatori (v. infra, paragrafo 7), la Commissione ha infatti deciso di affidare alle imprese stesse la scelta di quali informazioni comunicare, in aggiunta alle ‘informazioni generali’ sempre doverose.

Le informazioni da comunicare sono perciò quelle che soddisfano la ‘doppia rilevanza’, dell’impatto e finanziaria. Un diagramma di flusso non vincolante, in Appendice E all’Allegato 1, può aiutare le imprese a valutare la rilevanza delle informazioni da pubblicare. Qualora un’impresa ometta gli obblighi di informativa, in tutto o in parte, deve fornire una spiegazione delle conclusioni che la hanno condotta a considerare la questione non rilevante.

7) Semplificazioni

La Commissione europea si è avvalsa della consulenza di EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) per definire il contenuto degli standard. A seguito della consultazione degli stakeholders, EFRAG ha introdotto una serie di semplificazioni, poi ulteriormente ampliate dalla Commissione.

In aggiunta al trasferimento della valutazione della ‘doppia rilevanza’ in capo all’impresa (v. supra, par. 6), ulteriori semplificazioni attengono a:

– riduzione degli obblighi informativi (-40%),
– riduzione dei data points obbligatori (-50%) ed estensione di quelli volontari,
– introduzione graduale di determinati obblighi. Le imprese con meno di 750 dipendenti possono omettere i dati sulle emissioni di gas serra e le informazioni sullo standard ‘forza di lavoro propria’ per il primo anno, ulteriori standard (es. biodiversità, comunità interessate, consumatori) fino al secondo anno. Tutte le imprese possono omettere nel primo anno le informazioni sugli effetti finanziari attivi relativi a questioni ambientali non climatiche e alcuni elementi d’informazione sulla forza di lavoro propria.

8) Scrutinio politico

Il regolamento delegato ESRS (European Sustainability Reporting Standard) adottato dalla Commissione europea il 31 luglio 2023 verrà formalmente trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio, nella seconda metà di agosto, per uno scrutinio politico. Entro un periodo di due mesi, prorogabili di altri due, il Parlamento europeo o il Consiglio potranno esprimere il potere di veto l’atto delegato, ma non possono modificarlo. (6)

Dario Dongo e Alessandra Mei

Note

(1) Regolamento delegato della Commissione del 31.7.23 che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=PI_COM:C(2023)5303

(2) Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2464

(3) Directive 2014/95/EU, amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups https://tinyurl.com/pa64v2x2

(4) Dario Dongo, Alessandra Mei. CSR, European Sustainability Reporting Standard. I nuovi obblighi per le imprese. GIFT (Great Italian Food Trade). 3.7.23

(5) ESRS 1, Allegato 1, capitoli 1,3

(6) European Commission. Questions and Answers on the Adoption of European Sustainability Reporting Standards. https://tinyurl.com/2s386awk 31.7.23

Alessandra Mei

Laureata in Giurisprudenza all'Università di Bologna, ha frequentato il Master in Food Law presso la stessa Università. Partecipa alla squadra di WIISE srl benefit dedicandosi ai progetti europei e internazionali di ricerca e innovazione.

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