La Commissione europea ha pubblicato, il 18 febbraio 2025, le linee guida per l’applicazione dell’EUDR, o Deforestation-free products Regulation (UE) 2023/1115. Questa analisi approfondisce le responsabilità e i doveri degli operatori che partecipano alle filiere di cacao, caffè, carne bovina, olio di palma, soia, caucciù e legno. Con l’obiettivo di soddisfare i rigorosi requisiti dell’UE sui prodotti privi di deforestazione.
1. EUDR, introduzione
L’EUDR impone a tutti gli operatori di garantire che i propri prodotti destinati o transitati per il mercato UE non siano connessi ad attività di deforestazione:
- il campo di applicazione del regolamento è esteso a sette filiere (cacao, caffè, carne bovina, olio di palma, soia, caucciù e legno), e all’ampia gamma di prodotti e sottoprodotti che derivano da tali filiere;
- i requisiti si applicano sia agli operatori e commercianti con sede nell’UE, sia a quelli esterni all’UE che immettono sul mercato unionale o esportano dall’UE i prodotti in questione.
2. EUDR, requisiti essenziali
L’EUDR introduce un sistema di doveri che variano in base al tipo di azienda (operatore o commerciante), alle sue dimensioni (PMI o non-PMI) e alla sua posizione nella filiera (a monte o a valle).
Si fa seguito alla nostra precedente analisi del regolamento per riportare, in sintesi, i suoi requisiti essenziali.
2.1. Due diligence (DD)
Gli operatori e i trader devono esercitare la due diligence per garantire che i propri prodotti non derivino da deforestazioni e siano conformi alle regole stabilite in EUDR. Ciò implica i doveri di:
- identificare e valutare il rischio di deforestazione nelle proprie filiere;
- implementare misure per mitigare i rischi identificati;
- conservare i registri dei processi e dei risultati della due diligence.
2.2. Presentazione della dichiarazione di due diligence (DDS)
Gli operatori e i commercianti devono presentare una dichiarazione di due diligence al sistema informativo dell’UE prima di immettere i prodotti sul mercato o esportarli. La dichiarazione di due diligence deve includere:
- dettagli dell’operatore/commerciante;
- informazioni sul prodotto, inclusa la sua origine e geolocalizzazione;
- numeri di riferimento delle dichiarazioni di due diligence esistenti, se applicabile.
2.3. Conservazione dei registri
Le aziende devono conservare i registri dei processi di due diligence – incluse le informazioni sui fornitori, le valutazioni dei rischi e le misure di mitigazione – almeno per i cinque anni successivi alle relative operazioni.
2.4. Pubblicità della due diligence
Gli operatori e commercianti non-PMI devono pubblicare rapporti sulle proprie attività di due diligence, con modalità e formati disponibili al pubblico, in modo da garantire trasparenza sulle loro responsabilità.
3. Ruoli, responsabilità e doveri degli operatori
L’EUDR distingue tra operatori e commercianti (traders), nonché tra PMI e non-PMI. Le responsabilità e i doveri variano in relazione al ruolo dell’azienda nella filiera.
3.1. Operatori a monte
Gli operatori a monte sono le aziende che immettono per la prima volta i prodotti e sottoprodotti delle sette filiere considerate nell’EUDR (cacao, caffè, carne bovina, olio di palma, soia, caucciù e legno) sul mercato dell’Unione Europea o li esportano dall’UE verso Paesi terzi.
Tali operatori devono esercitare la piena due diligence e presentare una dichiarazione di due diligence. Rientrano in questa categoria, ad esempio, un importatore in UE di caffè proveniente da un Paese terzo o un’azienda di legname che approvvigiona i tronchi nell’UE.
3.2. Operatori a valle
Gli operatori a valle trasformano o lavorano i prodotti delle sette filiere considerate nell’EUDR in nuovi prodotti. Essi devono accertarsi che la due diligence sia stata esercitata a monte e, se non-PMI, devono a loro volta presentare una dichiarazione di due diligence. Sono operatori a valle, ad esempio, un produttore di mobili che utilizza legname già lavorato o un produttore di cioccolato che utilizza semi di cacao o suoi derivati.
3.3. Traders
I traders, o commercianti, rendono disponibili i prodotti rilevanti sul mercato unionale senza trasformarli. I commercianti non-PMI hanno gli stessi obblighi degli operatori non-PMI, mentre i commercianti PMI sono esentati dalla presentazione delle dichiarazioni di due diligence ma devono conservare i registri delle dichiarazioni ricevute dai propri fornitori.
4. Scenari di filiera
Le linee guida della Commissione Europea forniscono 11 scenari dettagliati di filiera, per illustrare come si applica l’EUDR nella pratica. Questi scenari coprono materie prime domestiche e importate, nonché varie fasi della filiera. A seguire alcuni esempi chiave.
4.1. Filiera del caffè
Un torrefattore non-PMI importa chicchi di caffè da un Paese terzo e li vende a un distributore all’ingrosso:
- il torrefattore, in quanto operatore a monte, deve esercitare la due diligence e presentare una dichiarazione di due diligence;
- il distributore, quale commerciante non-PMI, deve a sua volta accertarsi che la due diligence sia stata esercitata a monte e presentare la propria dichiarazione.
4.2. Filiera dell’olio di palma
Una grande azienda importa olio di palma da un Paese terzo e lo vende a un’azienda di trasformazione (es. produttore di margarina vegetale):
- l’importatore, quale operatore a monte non-PMI, deve esercitare la due diligence e presentare una dichiarazione di due diligence;
- l’azienda di trasformazione, quale operatore a valle non-PMI, deve accertarsi che la due diligence sia stata esercitata a monte e presentare la propria dichiarazione per i prodotti trasformati.
4.3. Filiera del legname UE
Un proprietario di boschi in UE vende tronchi a un’azienda di legname, che li trasforma in prodotti cartacei:
- il proprietario di boschi, come operatore a monte PMI, deve esercitare la due diligence e presentare una dichiarazione di due diligence;
- l’azienda di legname, come operatore a valle non-PMI, deve accertarsi che la due diligence sia stata esercitata a monte e presentare la propria dichiarazione.
5. Dichiarazioni doganali e tracciabilità
Per i prodotti importati o esportati, le aziende devono includere il numero di riferimento della dichiarazione di due diligence nelle proprie dichiarazioni doganali. Ciò garantisce che solo i prodotti conformi entrino o lascino il mercato unionale. Inoltre, l’EUDR impone rigorosi requisiti di tracciabilità, vietando la miscelazione di materie prime prive di deforestazione con quelle di origine sconosciuta.
6. Implementazione dell’EUDR nella pratica. Guida per importatori di caffè e cacao
Il regolamento dell’Unione Europea sui prodotti privi di deforestazione (EUDR) impone rigorosi doveri di due diligence alle aziende che importano materie prime come caffè e cacao nell’UE.
Per gli importatori di caffè e cacao, la conformità all’EUDR implica una serie di passaggi ben definiti per garantire che i propri prodotti siano privi di deforestazione e di provenienza legale.
A seguire una sintesi dei passaggi da seguire, basata sulle linee guida della Commissione Europea, seguita da un’analisi di come la tecnologia blockchain possa facilitare la conformità.
6.1. Identificare la propria posizione nella filiera
Gli importatori di caffè e cacao sono tipicamente operatori a monte, ai sensi dell’EUDR, in quanto sono i primi a immettere queste materie prime sul mercato unionale. Ciò significa che essi hanno la responsabilità primaria di esercitare la due diligence e garantire la conformità al regolamento.
6.2. Condurre una valutazione del rischio
Gli importatori devono valutare il rischio di deforestazione e pratiche illegali nelle proprie filiere. Ciò implica:
- mappare la filiera. Identificare tutti i fornitori, inclusi agricoltori, cooperative e intermediari, e tracciare l’origine dei chicchi di caffè o semi di cacao fino ai singoli appezzamenti di terreno in cui sono stati coltivati;
- raccogliere dati precisi di geolocalizzazione (latitudine e longitudine) per tutti gli appezzamenti di terreno utilizzati per la produzione di caffè o cacao. Questi dati devono venire verificati per garantirne l’accuratezza;
- valutare fattori di rischio come il Paese di origine (ad esempio, Paesi ad alto rischio con tassi significativi di deforestazione), la presenza di aree protette e la conformità alle leggi locali.
6.3. Mitigare i rischi identificati
Se vengono identificati rischi, gli importatori devono adottare misure per mitigarli. Ciò può includere i doveri di:
- collaborare con i fornitori per garantire che aderiscano a pratiche di deforestazione zero e rispettino le leggi locali;
- condurre audit indipendenti dei fornitori per verificare la conformità.
- utilizzare schemi di certificazione riconosciuti (ad esempio, Rainforest Alliance, Fairtrade) come parte del processo di mitigazione del rischio, sebbene questi da soli non siano sufficienti per la conformità all’EUDR.
6.4. Presentare una dichiarazione di due diligence (DDS)
Prima di immettere caffè o cacao sul mercato dell’Unione Europea, gli importatori devono presentare una dichiarazione di due diligence (DDS) al sistema informativo dell’UE. Tale dichiarazione deve includere:
- informazioni sull’azienda. Nome, indirizzo e dettagli di contatto dell’importatore;
- informazioni sul prodotto. Descrizione del caffè o cacao, incluso il codice del sistema armonizzato (HS);
- dati di geolocalizzazione. Coordinate precise degli appezzamenti di terreno in cui sono stati coltivati caffè o cacao;
- valutazione e mitigazione del rischio. Sintesi della valutazione del rischio e delle misure adottate per mitigare i rischi;
- numeri di riferimento. Se applicabile, numeri di riferimento delle dichiarazioni di due diligence esistenti dei fornitori a monte.
6.5. Conservare i registri
Gli importatori devono conservare registri dettagliati dei propri processi di due diligence per almeno cinque anni. Tali registri includono
- informazioni sui fornitori;
- rapporti di valutazione del rischio;
- misure di mitigazione;
- copie delle dichiarazioni di due diligence;
- dichiarazioni doganali con numeri di riferimento della DDS.
6.6. Garantire la tracciabilità
L’EUDR richiede la completa tracciabilità delle materie prime, a partire dalla loro origine. Gli importatori devono quindi garantire che:
- i chicchi di caffè e semi di cacao siano segregati da prodotti non conformi o di origine sconosciuta in ogni fase della filiera;
- non vengano utilizzati sistemi di bilanciamento di massa che consentano la miscelazione di prodotti conformi e non conformi.
6.7. Reporting pubblico (per non-PMI)
Gli importatori non-PMI devono pubblicare rapporti sulle proprie attività di due diligence, garantendo trasparenza e responsabilità verso gli stakeholders.
6.8. Doveri di un importatore di caffè
Un importatore non-PMI di caffè in Italia si approvvigiona di chicchi di caffè da piccoli agricoltori in Vietnam. Ecco come esso deve implementare l’EUDR:
- mappare la filiera. L’importatore collabora con una cooperativa in Vietnam per mappare la filiera, identificando tutti gli agricoltori e raccogliendo dati di geolocalizzazione per i loro appezzamenti di caffè;
- valutare il rischio. L’importatore valuta il rischio di deforestazione in Vietnam, concentrandosi sulle regioni con alti tassi di deforestazione, verificando che gli appezzamenti di caffè non si trovino in aree protette;
- mitigare i rischi. L’importatore fornisce formazione agli agricoltori sulle pratiche sostenibili e conduce audit di terze parti per garantire la conformità;
- presentare la DDS. Prima di importare una spedizione di chicchi di caffè, l’importatore presenta una dichiarazione di due diligence al sistema informativo dell’UE, inclusi dati di geolocalizzazione e dettagli della valutazione del rischio;
- dichiarazione doganale. L’importatore include il numero di riferimento della DDS nella dichiarazione doganale per la spedizione;
- conservare i registri. L’importatore conserva i registri di tutte le attività di due diligence, inclusi informazioni sui fornitori e rapporti di audit.
7. Tecnologia blockchain per la conformità all’EUDR
La tecnologia blockchain offre uno strumento prezioso per migliorare la trasparenza e la tracciabilità nelle filiere, di particolare utilità per garantire la compliance con l’EUDR (come si è visto nell’esempio della startup svizzera KOA). I potenziali vantaggi della blockchain, in sintesi a seguire:
- creare registri immutabili delle transazioni, garantendo che i dati sull’origine e il movimento di caffè non possano venire alterati o manomessi;
- tracciare il movimento delle materie prime in tempo reale, dal campo al mercato in UE. Ciò garantisce la piena tracciabilità e la segregazione dei prodotti conformi;
- memorizzare e verificare i dati di geolocalizzazione, fornendo prove che le varie partite di caffè siano state approvvigionate da aree prive di deforestazione;
- automatizzare i controlli di conformità attraverso smart contract, garantendo che solo i prodotti con dichiarazioni di due diligence valide siano immessi sul mercato.
- facilitare la collaborazione tra importatori e fornitori, consentendo la condivisione e la verifica dei dati in tempo reale.
Ad esempio, un esportatore di caffè vietnamita potrebbe utilizzare una piattaforma blockchain per registrare i dati di geolocalizzazione e le transazioni della filiera. L’importatore italiano potrebbe quindi accedere a questi dati in tempo reale, garantendo la conformità all’EUDR e semplificando il processo di due diligence.
8. Conclusioni provvisorie
Garantire la conformità all’EUDR, in particolare per gli importatori di caffè e cacao, dipende da un approccio meticoloso alla due diligence, alla valutazione del rischio e alla tracciabilità.
Le linee guida della Commissione europea per il 2025 forniscono una roadmap cruciale per raggiungere questi standard, offrendo le indicazioni più aggiornate per le aziende. L’integrazione di strumenti innovativi come la tecnologia blockchain rafforza ulteriormente la trasparenza e l’efficienza, posizionando le aziende per una crescita sostenibile all’interno del mercato dell’UE.
La nostra squadra è a disposizione degli operatori che intendano adottare tali procedure, anche avvalendosi di tecnologia blockchain.
Dario Dongo
Note
- Regulation (EU) 2023/1115 on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation. Latest consolidated version: 26.11.24 https://tinyurl.com/3854rr2m
- European Commission: Directorate-General for Environment (2025). EUDR compliance – Understanding your position in beef, cocoa, coffee, palm oil, rubber, soy, and wood supply chains, Publications Office of the European Union. https://data.europa.eu/doi/10.2779/4084343

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.