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Due diligence, il progetto di direttiva UE sulle responsabilità socio-ambientali nella catena del valore

Il Parlamento europeo ha adottato un progetto di direttiva sulla c.d. due diligence, vale a dire la responsabilità degli operatori per eventuali violazioni delle regole a tutela di diritti umani, dei lavoratori e dell’ambiente nell’intero corso delle loro filiere di approvvigionamento.

Premessa. I doveri dell’UE in tema di sviluppo sostenibile

Il Trattato sull’Unione europea (TUE), agli articoli 3 e 21, impegna la stessa a sostenere e promuovere – nelle sue relazioni con il resto del mondo – i suoi valori e principi. In primis lo Stato di diritto (the rule of law), il rispetto e la tutela dei diritti dell’uomo e il contribuito allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà, al commercio libero ed equo. Nonché alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale.

L’Unione europea ha poi lo specifico compito – sistematicamente disatteso, come si è visto – di ‘promuovere lo sviluppo sostenibile dei Paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con lo scopo principale di eliminare la povertà’.

Il TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) a sua volta prescrive all’UE di tenere conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo, nell’attuazione di tutte le politiche che possano avere incidenza sui Paesi in via di sviluppo (TFUE, articolo 208.1).

Due diligence, l’iniziativa del Parlamento europeo

L’iniziativa legislativa dell’Assemblea di Strasburgo sulla due diligence è stata adottata a larga maggioranza (504 voti a favore, 79 contrari e 112 astensioni) il 10.3.21. (1) Con l’obiettivo di garantire l’effettiva sostenibilità in ogni catena del valore – a cui viene fatto esplicito richiamo – attraverso norme cogenti e armonizzate, da applicare a tutti i settori economici.

L’attribuzione di precise responsabilità agli operatori economici stabiliti in UE appare infatti la condizione necessaria affinché:

– l’Unione possa davvero contribuire ai Sustainable Development Goals (SDGs) in Agenda ONU 2030,

– la governance aziendale possa assumere un ruolo strategico anziché di mera apparenza, come finora osservato nel fatiscente paradigma della CSR (Corporate Social Responsibility).

Due diligence, concetto e responsabilità

La due diligence (letteralmente, ‘dovuta diligenza’) viene tradizionalmente intesa nei termini di ‘corporate human rights and environmental due diligence’. Il Parlamento europeo va oltre, riferendo in termini più generali alla ‘dovuta diligenza e responsabilità delle imprese’.

Tutte le imprese che operano in UE avranno quindi il dovere e la responsabilità giuridica di:

– identificare, valutare, prevenire e rendere noti tutti gli impatti negativi sui diritti umani e dei lavoratori, dei minori e dell’ambiente, che derivino o possano derivare dalle

– attività produttive e operazioni commerciali ovunque svolte dalle imprese stesse, nonché da

– ogni altra operazione che abbia avuto luogo nell’intero corso della catena del valore, quand’anche essa coinvolga loro società controllate, subappaltatori, fornitori e altri interlocutori commerciali.

Due diligence, i diritti fondamentali da garantire

L’Assemblea di Strasburgo richiama sia i diritti fondamentali oggetto di convenzioni in vigore, sia gli obiettivi indicati in ulteriori accordi e strategie. Ci si riferisce perciò anzitutto a:

– carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CEDU),

– dichiarazione dell’International Labour Organization (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998) e suoi seguiti

– dichiarazione tripartita di principi dell’OIL del 2017 sulle imprese multinazionali e la politica sociale,

– iniziativa sui diritti dei minori e i principi delle imprese elaborata da UNICEF, Global Compact (ONU, ILO), Save the Children.

Criteri e linee guida internazionali

La garanzia del rispetto dei diritti fondamentali di cui sopra e la loro rendicontazione deve altresì considerare le regole europee già applicate in alcuni settori (es. legname, conflict minerals), nonché i criteri – generali e di settore – e le linee guida definite a livello internazionale:

– criteri generali. Es. ‘Protect, Respect and RemedyFramework for Business and Human Rights (ONU, 2008), United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (2011), ‘Gender Dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights’ (ONU, 2011),

– criteri specifici (agroindustria e finanza). OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains, (2) OECD Due Diligence Guidance for Responsible business conduct for institutional investors, (3)

– linee guida operative. OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct.

SDGs, accordo sul clima, finanza sostenibile

Le imprese devono altresì rispondere agli impegni internazionali assunti dall’Unione Europea sui diversi fronti di:

Sustainable Development Goals (SDGs). Si richiamano le note sulle trasformazioni a tal fine richieste agli operatori della filiera agroalimentare, (4)

– accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. A sua volta legato alla Convenzione ONU sulla biodiversità, che peraltro non viene citata. (5)

La finanza sostenibile viene poi evocata anche attraverso il richiamo all’apposita risoluzione 29.5.18 dello stesso Parlamento europeo. (6)

Due diligence corporate accountability, risvolti applicativi

La direttiva proposta dal Parlamento europeo sarà vincolante per tutte le imprese e dovrà garantire l’adozione in tutti gli Stati membri di sanzioni certe e dissuasive, oltreché risarcimenti congrui per le vittime degli abusi. Proprio come sta accadendo in Francia al Groupe Casino, per la vendita di carni brasiliane ‘da deforestazioni’. (7)

I risvolti applicativi di due diligence e corporate accountability hanno quindi il potenziale di imprimere una svolta decisiva nelle politiche e procedure aziendali di selezione di tutti i fornitori, prodotti e servizi ovunque approvvigionati.
Proprio perché l’imprudenza e la negligenza che caratterizzano la ‘droga del prezzo’ potranno provocare sopravvenienze passive a sei zeri.

Dario Dongo

Note

(1) European Parliament resolution of 10 March 2021 with recommendations to the Commission on corporate due diligence and corporate accountability (2020/2129(INL). Testo in italiano su https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_IT.html

(2) Dario Dongo. FAO, la Cina al comando. GIFT (Great Italian Food Trade). 27.6.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/fao-la-cina-al-comando

(3) NB: si annota la vistosa omissione del richiamo a:

The Voluntary Guidelines on the Tenure of Land Fisheries and Forests (FAO, CFS, 9.3.12),
Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems (FAO, CFS, 15.10.14)

(4) Dario Dongo. SDGs, le trasformazioni doverose per la filiera alimentare. GIFT (Great Italian Food Trade). 19.9.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/sdgs-le-trasformazioni-doverose-per-la-filiera-alimentare

(5) Dario Dongo. Biodiversità e cambiamenti climatici, il filo comune. Égalité. 13.2.20, https://www.egalite.org/biodiversita-ed-emergenza-climatica-il-filo-comune/

(6) Parlamento europeo. Risoluzione 29.5.18 sulla finanza sostenibile (2018/2007(INI). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0215_IT.html

(7) Dario Dongo. Carne brasiliana da deforestazioni, Groupe Casino citata in giudizio in Francia. GIFT (Great Italian Food Trade). 18.7.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/carne-brasiliana-da-deforestazioni-groupe-casino-citata-in-giudizio-in-francia

Una significativa indagine condotta nel corso del 2015 dal The Economist ha evidenziato che la maggior parte dei dirigenti d’impresa oggigiorno riconosce che l’impresa è un importante attore dal punto di vista della protezione dei diritti umani e che ciò che le loro imprese fanno – o omettono di fare – può incidere sulla loro garanzia (cfr. The Economist, The road from principles to practice: Today’s challenges for business in respecting human rights, 2015 consultabile su www.universal-rights.org/wpcontent/uploads/2015/03/EIU-URG_-_Challenges_for_business_in_respecting_human_rights.pdf

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