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Due diligence e deforestazioni, stop alle importazioni di derrate insostenibili. Proposta di regolamento UE, l’ABC

La Commissione europea ha finalmente adottato la proposta di regolamento che introduce la due diligence per interrompere le importazioni di derrate che provengano da territori soggetti a deforestazioni e/o degrado forestale. (1)

L’iniziativa risponde alla risoluzione 20.10.20 del Parlamento europeo e prospetta di riformare il reg. CE 955/10 a suo tempo introdotto – con risultati insoddisfacenti – per promuovere la sostenibilità ambientale del legno (2,3).

Si inizia così a delineare il contenuto di quella Sustainable food system framework initiative che potrebbe sfociare in un regolamento-quadro. (4) Con un’unica macchia, la proposta di un colpo di spugna sulle deforestazioni anteriori al 31.12.20. L’ABC a seguire.

1) DEFORESTAZIONI E DEGRADO FORESTALE

1.1) Ecocidio senza tregua

Le deforestazioni proseguono a ritmo incessante, con buona pace degli impegni non vincolanti assunti da numerosi Stati e le certificazioni autoreferenziali (greenwashing) delle Corporation che lavorano derrate agricole nei Paesi LMIC (Low and Middle Income Countries).

Le stime FAO (Food and Agriculture Organization) indicano, tra il 1990 e il 2020, la distruzione di 420 milioni di ettari di foreste. Una superficie più estesa dell’intero territorio UE, che corrisponde a circa il 10% del totale delle foreste del pianeta sopravvissute allo scempio. (5)

1.2) Deforestazione, foresta, degrado. Definizioni

Le definizioni che seguono sono introdotte nella proposta di regolamento, per i relativi effetti:

– deforestazione. ‘La conversione della foresta in uso agricolo, indotta o meno dall’uomo’,

– foresta. ‘Terreni che si estendono per più di 0,5 ettari con alberi più alti di 5 metri e una copertura vegetale superiore al 10%, o alberi in grado di raggiungere tali soglie in situ, escluse le piantagioni agricole e i terreni prevalentemente destinati all’uso agricolo o urbano’,

– degrado forestale. ‘Le operazioni di raccolta che non sono sostenibili e causano una riduzione o una perdita della produttività biologica o economica e della complessità degli ecosistemi forestali, con conseguente riduzione a lungo termine della fornitura complessiva di benefici dalla foresta, che include il legno, la biodiversità e altri prodotti o servizi’ (articolo 2.1, punti 1,2,6).

1.3) Olio di palma, soia, cacao, caffè e carni

Il 90% delle deforestazioni è associato, secondo FAO, a monocolture agricole e ai pascoli per allevamenti estensivi che spesso le precedono (6,7). Nei due ultimi decenni la deforestazione ha avuto luogo in prevalenza nelle aree tropicali. Le sue cause sono attribuite alle produzioni di olio di palma (34%), soia (33%), legno (9%), cacao (8%), caffè (7%) e carni bovine (5%). (8) E l’Unione Europea, tra il 1990 e il 2008, ha consumato un terzo dei prodotti agricoli scambiati a livello globale che derivano da deforestazioni.

Il contributo alla deforestazione del pianeta, attraverso le importazioni e i consumi delle materie prime in questione, è stimato in almeno il 10% delle deforestazioni complessive (v. proposta, considerando 14). La valutazione d’impatto dell’iniziativa in esame considera che, in assenza di due diligence, il consumo in UE delle sei materie prime incluse nell’ambito di applicazione (legno, bovini, soia, olio di palma, cacao e caffè) causerà la deforestazione di circa 248 mila ettari/anno, entro il 2030.

1.4) Deforestazione illegale, condono tombale a Bruxelles

La deforestazione illegale – secondo i dati raccolti nell’ultimo rapporto di Forest Trends (2021), confermati nei considerando della proposta in esame – ha raggiunto negli ultimi anni il 70% del totale (+28% rispetto al decennio precedente. V. nota 7). La voracità di palmocrati, fazendeiros e ruralistas ha superato la necropolitica di Jair Bolsonaro, il quale aveva già concesso lo sfruttamento del 75% delle foreste. (9)

La Commissione europea propone però una ‘cut-off date’, cioè un condono tombale sugli ecocidi commessi fino al 31.12.20 (proposta, art. 2.8.a). Ipotizzando di definire come ‘deforestation-free’ tutte le derrate che provengano da terreni non deforestati in data successiva. Un falso ideologico a servizio di Cargill, Bunge, Unilever e tutte le altre Corporation che hanno finora finanziato gli ecocidi.

2) DUE DILIGENCE E DEFORESTAZIONI, LO SCHEMA DI REGOLAMENTO UE

2.1) Obiettivi

Interrompere le importazioni in UE di commodities agricole in arrivo da aree soggette a deforestazioni e degrado forestale può consentire di:

– ridurre le emissioni di gas serra in atmosfera, per almeno 31,9 mln t/anno di CO2 equivalente. Le sole attività di deforestazione oggi esprimono l’11% delle emissioni in atmosfera (IPCC, 2019), (10)

– mitigare la perdita di biodiversità, essenziale per la resilienza degli ecosistemi e dei servizi ecosistemici a livello regionale e planetario. Oltre la metà del PIL globale dipende dalla natura e dai servizi che essa fornisce (proposta di regolamento, art. 1).

2.2) Campo di applicazione

Il regolamento definirà i criteri per l’immissione e la messa a disposizione sul mercato interno, nonché l’esportazione dall’UE verso Paesi terzi di ‘bovini, cacao, caffè, palma da olio, soia, legno e prodotti che contengono, sono stati alimentati con o fabbricati con gli stessi’ (art. 1, All. I).

Una criticità si intravede nell’escludere dal campo di applicazione le derrate soggette a regime di perfezionamento attivo (inward processing procedure), vale a dire a importazione temporanea ai fini della lavorazione e riesportazione verso Paesi terzi, senza immissione in libera pratica (release for free circulation. V. art. 2.1.26). (11)

2.3) Criteri

Le merci e i prodotti in questione possono venire immessi in libera pratica in UE e/o esportati dall’UE solo se vengano soddisfatte le tre condizioni di:

a) essere esenti da deforestazione (deforestation-free, v. supra, par. 1.3),

b) sono stati prodotti in conformità alla legislazione del Paese di produzione,

c) sono coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza (due diligence. Art. 3).

2.4) Dichiarazione di due diligence

Gli operatori e gli importatori in UE esercitano la due diligence – prima di immettere le merci e i prodotti in questione sul mercato UE o prima della loro esportazione dall’UE – per garantire la loro conformità ai criteri di cui sopra. La dichiarazione può venire delegata a un rappresentante autorizzato, ferma restando la responsabilità degli operatori (art. 5,7).

La dichiarazione di due diligence deve:

– venire messa preventivamente a disposizione delle autorità competenti designate dagli Stati membri – tramite il sistema informativo (Registro) interconnesso con le dogane tramite lo EU Single Window Environment for Customs (v. art. 31),

– confermare che la due diligence è stata esercitata e non è stato riscontrato alcun rischio, o solo un ‘rischio trascurabile’, (12) riportando le informazioni di cui in Allegato II,

– venire seguita da immediata notifica alle autorità competenti dei Paesi di destino (UE ed extra-UE), qualora gli operatori abbiano ricevuto nuove informazioni, inclusi fondati sospetti, sulla possibile non conformità ai criteri di merci già immesse sul mercato ovvero esportate (art. 4).

2.5) PMI, tracciabilità rinforzata

trader – definiti come le imprese di (trasformazione e) distribuzione, all’ingrosso e al dettaglio – che si qualificano come PMI (13) sono esenti dalla dichiarazione di due diligence qualora si limitino a mettere le merci a disposizione sul mercato UE (senza attività di import-export).

Anche le PMI devono comunque registrare e conservare per 5 anni le informazioni relative ai loro fornitori e clienti diversi dai consumatori finali (nome o ragione sociale o marchio registrato, indirizzo postale ed email, sito web se disponibile).

Rimane fermo il dovere di notifica immediata alle autorità competenti di ogni eventuale successiva notizia o fondato sospetto di non conformità ai criteri stabiliti nel regolamento (art. 6).

3) DUE DILIGENCE, L’ABC

La due diligence delineata nella proposta di regolamento in esame consta di tre parti. Informazioni sulle merci, analisi del rischio di deforestazioni e degrado forestale, mitigazione di tali rischi (art. 8).

3.1) Informazioni sulle merci

Le informazioni che gli operatori devono raccogliere, conservare per 5 anni e mettere a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta, quale premessa della due diligence, riguardano:

a) descrizione, compresi il nome commerciale e il tipo di merci e prodotti nonché, ‘se del caso’ [da specificare, ndr], il nome comune della specie e il suo nome scientifico completo,

b) la quantità (massa e volume, o numero di unità) delle merci e dei prodotti in questione,

c) identificazione del paese di produzione,

d) coordinate di geo-localizzazione, latitudine e longitudine di tutti gli appezzamenti di terreno ove sono stati prodotti i beni e i prodotti in questione, nonché data o intervallo di tempo di produzione,

e) nome, email e indirizzo di qualsiasi azienda o persona da cui sono stati forniti i beni o prodotti in questione,

f) nome, email e indirizzo di qualsiasi azienda o persona a cui sono state fornite le merci o i prodotti in questione,

g) informazioni adeguate e verificabili che le merci e i prodotti in questione sono deforestation-free,

h) informazioni adeguate e verificabili che la produzione è stata condotta in conformità con la legislazione pertinente del Paese di produzione, incluso ogni accordo che conferisca il diritto di utilizzare l’area in questione ai fini della produzione del prodotto in questione (art. 9).

3.2) Analisi del rischio di deforestazioni e degrado forestale

L’analisi del rischio tiene conto dei criteri di valutazione che seguono:

a) rischio attribuito al Paese o ad aree del Paese di origine delle merci (ex art. 27). Qualora tutte le commodities provengano da Paesi definiti a low-risk, le voci a seguire non richiedono rischio analisi e si applica la c.d. simplified due diligence (ex art. 12),

b) presenza di foreste nel Paese e nell’area di produzione,

c) prevalenza della deforestazione o del degrado forestale nel Paese, la regione l’area di produzione,

d) fonti, affidabilità, validità dei dati e coerenza con le informazioni raccolte ai sensi del precedente articolo 9 (v. supra, par. 3.1),

e) preoccupazioni relative al Paese di produzione e di origine. Es. livello di corruzione, prevalenza di falsificazione dati e documenti, carenza di applicazione delle leggi, i conflitti armati, sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza ONU o dal Consiglio UE,

f) complessità della catena di approvvigionamento, difficoltà nel collegare le merci e/o i prodotti ai lotti di terreno da cui provengono,

g) il rischio di mescolanza con prodotti di origine sconosciuta o prodotti in zone ove si sono verificate o hanno luogo deforestazioni o degrado delle foreste,

h) conclusioni delle riunioni del gruppo di esperti della Commissione pubblicate in apposito registro,

i) preoccupazioni motivate, presentate da persone fisiche e organizzazioni alle autorità (v. art. 29),

j) informazioni complementari, ivi incluse quelle raccolte in ambito di certificazioni o altri sistemi verificati da terzi (art. 10.2).

3.3) Mitigazione del rischio

Se l’analisi di cui sopra non consente all’operatore di dichiarare nullo o trascurabile il rischio di non conformità delle merci ai criteri del regolamento,
‘l’operatore adotta, prima dell’immissione delle merci e dei prodotti in questione sul mercato dell’Unione o della loro esportazione, procedure e misure di riduzione del rischio adeguate per raggiungere un rischio nullo o trascurabile’ (art. 10.4).

La mitigazione si realizza mediante procedure e controlli efficaci proporzionati ai contesti da documentare, rivedere almeno su base annuale e messi a disposizione delle autorità competenti, su loro richiesta. In modo da ‘mitigare e gestire efficacemente i rischi di non conformità delle merci e dei prodotti pertinenti identificati. Queste includono:

a) pratiche modello di gestione del rischio, rendicontazione, registrazione, controllo interno e gestione della conformità, compresa, per gli operatori che non sono PMI, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale,

b) una funzione di audit indipendente per verificare le politiche, i controlli e le procedure interne di cui alla lettera a) per tutti gli operatori che non sono PMI’ (art. 10, comma 4-7).

4) CONTROLLI UFFICIALI

È responsabilità degli Stati membri programmare i controlli ufficiali sulla base dell’analisi del rischio, sottoponendo in ogni caso a verifica almeno sul 5% degli operatori e il 5% delle merci oggetto della presente disciplina. Controlli rafforzati sono poi previsti nei casi di commodities ad alto rischio in arrivo da Paesi e/o loro aree a high risk (art. 20).

Un rapporto annuale sull’applicazione del regolamento – con resoconto dei controlli eseguiti nell’esercizio precedente e programmazione di quelli per l’esercizio s seguire – dovrà venire pubblicato dagli Stati membri e reso accessibile a tutti gli stakeholders entro il 30 aprile di ogni anno. La Commissione pubblicherà a sua volta un resoconto annuale complessivo (art. 19).

4.1) Cooperazione nei controlli in UE

Le autorità competenti nei diversi Stati membri dovranno interagire, anche con la Commissione europea, attraverso il sistema informativo (il Registro ex art. 31). Segnalando tra l’altro ogni rischio elevato di non conformità ai criteri stabiliti nel regolamento in esame, anche in vista dell’adozione delle misure provvisorie di cui all’art. 14.6 (v. successivo paragrafo 4.2).

Non viene accennata, sebbene opportuna e forse anzi necessaria, l’integrazione di questi controlli nei sistemi previsti da:

– reg. UE 2017/625, per quanto attiene a tutte le derrate agroalimentari. (14) Sebbene esso riferisca alla sostenibilità ambientale quale requisito di sicurezza alimentare e benessere animale e al regolamento in fieri sulla sicurezza generale prodotti,

– General Product Safety Regulation, la cui proposta è stata adottata dalla Commissione europea il 30.6.21, ove pure è fatto richiamo a sostenibilità ambientale e principio di precauzione (oltreché al sistema informativo Safety Gate), per quanto attiene al legname. (15)

4.2) Misure provvisorie e sorveglianza sul mercato

Qualora i controlli pubblici rilevino gravi carenze – oltreché nei casi di rilevazione di rischi elevati di non conformità (art. 14.6) – le autorità competenti possono adottare misure provvisorie immediate che comprendono ‘il sequestro o la sospensione dell’immissione o della messa a disposizione sul mercato dell’Unione e dell’esportazione dal medesimo delle merci e dei prodotti in questione’ (art. 21, interim measures).

La sorveglianza sul mercato comporta, in caso di accertato inadempimento ai doveri di due diligence, la richiesta delle autorità agli operatori e ai trader di adottare senza indugio ‘misure correttive adeguate e proporzionate per porre fine all’inadempienza’. Vale a dire ‘almeno una o più delle seguenti azioni:

a) rettificare eventuali inadempienze formali, in particolare le prescrizioni del capo 2 del presente regolamento

b) impedire che la merce o il prodotto in questione sia immesso, reso disponibile o esportato dal mercato dell’Unione,

c) ritirare o richiamare immediatamente la merce o il prodotto in questione,

d) distruggere la merce o il prodotto in questione o donarlo a scopi caritatevoli o di interesse pubblico.’ (art. 22, market surveillance). (17)

5) SANZIONI

Gli Stati membri definiranno procedure e sanzioni da applicare a operatori e trader in caso di violazioni delle regole in esame, adottando ‘tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione’. Le sanzioni dovranno essere ‘efficaci, proporzionate e dissuasive’ e comprendere, ‘come minimo:

a) ammende proporzionate al danno ambientale e al valore delle merci o dei prodotti interessati, calcolando il livello di tali ammende in modo da garantire che esse privino effettivamente i responsabili dei vantaggi economici derivanti dalle loro violazioni, e aumentando gradualmente il livello di tali ammende per le violazioni ripetute; l’importo massimo di tali ammende è pari almeno al 4% del fatturato annuo degli operatori o dei commercianti nello Stato membro o negli Stati membri interessati,

b) la confisca delle merci e dei prodotti in questione presso l’operatore e/o il trader,

c) confisca dei proventi ottenuti dall’operatore e/o dal trader da una transazione con le merci e i prodotti in questione,

d) esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico’ (art. 23, penalties).

6) PROCEDURE DOGANALI

Le procedure doganali stabilite per l’immissione in libera pratica nell’Unione e l’esportazione dall’UE verso Paesi terzi di derrate e prodotti oggetto della disciplina in esame comportano l’onere delle custom authorities di eseguire controlli basati ‘principalmente sull’analisi dei rischi, allo scopo di individuare e valutare i rischi e di sviluppare le contromisure necessarie, e sono effettuati nell’ambito di un quadro comune di gestione dei rischi a livello UE’ (art. 24).

Il numero di riferimento della dichiarazione di due diligence assegnato dal sistema informativo (il Registro di cui all’articolo 31) ‘in relazione a una merce o a un prodotto in questione che entra o esce dall’Unione è messo a disposizione delle autorità doganali al momento della presentazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica o di esportazione’. Nei casi in cui risultino necessità di ulteriori verifiche ovvero non conformità si attiva una procedura di sospensione della pratica doganale.

7) BENCHMARKING E COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI

Un sistema di benchmarking gestito dalla Commissione identificherà i Paesi come a rischio basso, standard o alto di produrre merci o prodotti non esenti da deforestazioni e degrado forestale. L’occasione varrà altresì a proporre accordi di cooperazione con i Paesi terzi, volti a introdurre la sostenibilità ambientale quale paradigma necessario a sostegno di partnership commerciali strategiche.

7.1) Benchmarking

II benchmarking comporta un’interazione di Bruxelles con i Paesi terzi e la successiva pubblicazione di una lista dei rispettivi livelli di rischio. I criteri di valutazione dovranno in ogni caso considerare:

a) tasso di deforestazione e degrado delle foreste,

b) tasso di espansione dei terreni agricoli per la produzione di palma da olio, soia, cacao, caffè, carni bovine,

c) tendenze di produzione delle derrate di cui sopra e dei prodotti a esse relativi,

d) effettiva considerazione, nei nationally determined contribution (NDC) alla UN Framework Convention on Climate Change, delle emissioni legate ad agricoltura, gestione di foreste e land use,

e) accordi con l’UE relativi a monitoraggio e mitigazione di deforestazioni e degrado forestale,

f) efficacia di normative nazionali e/o locali, controlli e sanzioni deterrenti a garanzia di tutela degli ecosistemi rispetto ai fenomeni detti (art. 27).

7.2) Cooperazione con i Paesi terzi

Le deforestazioni e il degrado forestale dovranno venire affrontati anche mediante accordi di partenariato e cooperazione con i Paesi produttori interessati. Con gli obiettivi di favorire la conservazione, l’uso sostenibile e il ripristino delle foreste, attraverso la transizione verso metodi sostenibili di produzione, consumo, trasformazione e commercio dei prodotti di base.

‘I partenariati e la cooperazione dovrebbero permettere la piena partecipazione di tutte le parti interessate, compresa la società civile, le popolazioni indigene, le comunità locali e il settore privato, comprese le PMI e i piccoli proprietari’ (art. 28).

La cooperazione dovrebbe considerare tra l’altro ‘incentivi fiscali e altri strumenti pertinenti’, i ‘guadagni per il paesaggio, la sicurezza della proprietà, la produttività e la competitività dell’agricoltura, catene di approvvigionamento trasparenti, rafforzare i diritti delle comunità (…), le popolazioni indigene e le comunità locali, e garantire l’accesso pubblico ai documenti di gestione della foresta e altre informazioni pertinenti’ (18,19).

8) SEGNALAZIONI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Le persone fisiche o giuridiche possono presentare alle autorità competenti ‘preoccupazioni motivate qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che uno o più operatori o trader non rispettino le disposizioni del presente regolamento’. E se del caso, adire le autorità giudiziarie.

8.1) Preoccupazioni motivate

A seguito degli esposti, le autorità competenti:

– ‘valutano con diligenza e imparzialità le preoccupazioni motivate e adottano le misure necessarie, compresi i controlli e le audizioni degli operatori e dei trader’, per verificare potenziali violazioni delle regole in esame, e se del caso

– adottano misure provvisorie per impedire la messa a disposizione sul mercato dell’UE e l’esportazione delle merci oggetto di indagine.

– quanto prima, informano gli esponenti sulla decisione di accogliere o respingere la richiesta di azione e ne fornisce i motivi (art. 29, substantiated concern).

8.2) Accesso alla giustizia

Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse sufficiente, comprese quelle che hanno presentato una preoccupazione motivata’ di cui sopra, ‘ha accesso a un tribunale o a un altro organismo pubblico indipendente e imparziale competente a riesaminare la legittimità procedurale e sostanziale’ di decisioni, atti o omissioni dell’autorità competente. Fatta salva l’applicazione di norme nazionali che prevedano l’esaurimento delle procedure amministrative prima del ricorso alla magistratura.

9) CONCLUSIONI PROVVISORIE

Il progetto normativo in esame è dirompente nell’affermare la responsabilità sia degli operatori con un ruolo-chiave nell’immettere sul mercato UE le commodities agricole da deforestazioni, sia di tutti gli operatori a valle che ricadono nell’amplissima definizione di trader:

persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dall’operatore, che nel corso di un’attività commerciale mette a disposizione sul mercato dell’Unione le materie prime e i prodotti interessati’.

9.1) Prospettive e aree di miglioramento

La prospettiva di affermare la due diligence in termini di responsabilità integrata di filiera, nell’intero corso della filiera stabilita in UE, è coerente alle legislazioni già adottate in alcuni Paesi UE (es. Francia. V. nota 20). E andrebbe estesa a tutte le filiere che possano causare deforestazioni, ivi inclusi ad esempio la gomma, il mais e la canna da zucchero.

In aggiunta alle criticità sopra accennate – condono tombale su deforestazioni realizzate entro il 31.12.20 (v. par. 1,4), esclusione delle lavorazioni in zona franca a scopo di riesportazione (v. par. 2.2), mancato raccordo con i sistemi di controllo UE già esistenti (v. par. 4.1) – si segnalano due lacune che potrebbero venire colmate nella fase di esame politico della proposta.

9.2) Lacune da colmare

Deforestazioni, perdita di biodiversità e cambiamento climatico sono strettamente legati alle pratiche irresponsabili di gestione delle terre. (21) Le quali sono altresì associate, soprattutto in aree tropicali, alla rapina delle terre (c.d. land grabbing). Come evidenziato nel rapporto IPCC Climate Change & Land (2019. V. nota 22) e nel terzo rapporto Land Matrix (2021).(23) Il regolamento in esame dovrebbe perciò estendere le responsabilità ai diritti umani fondamentali e ai diritti dei lavoratori, come già proposto nell’iniziativa del Parlamento europeo sulla due diligence. (24)

Le organizzazioni finanziarie e gli investitori pubblici (es. World Bank) e privati, ivi inclusi i fondi-pensione che sostengono le imprese coinvolte in deforestazioni e land-grabbing con investimenti, prestiti o altri servizi devono venire assoggettati a identiche responsabilità. Tenuto conto che le sole istituzioni private hanno realizzato ricavi netti per € 401 mln in UE (oltre ai € 177 mln in UK), tra il 2016 e il 2020, su operazioni di questo tipo (per un valore complessivo di US$ 51,3 miliardi. Global Witness, 2021). (25)
#SDG2 (Zero Hunger), #SDG3 (Good Health and Well-being), #SDG12 (Sustainable Consumption and Production), #SDG13 (Climate Action), #SDG15 (Life on Land). (26)

Dario Dongo

Note

(1) European Commission. Proposal for a Regulation on the making available on the Union market as well as export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010. COM(2021) 706 final. EN: https://bit.ly/3HKAhVi. IT: https://bit.ly/3pNlFOD

(2) Dario Dongo, Susanna Cavallina. Deforestazioni e import di commodities insostenibili. Consultazione pubblica sulla strategia UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 4.4.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/deforestazioni-e-import-di-commodities-insostenibili-consultazione-pubblica-sulla-strategia-ue

(3) Dario Dongo. Deforestazione Made in Italy, Buycott! GIFT (Great Italian Food Trade). 23.10.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/deforestazione-made-in-italy-buycott

(4) Giulia Torre. Food policy europea, la via da seguire. GIFT (Great Italian Food Trade). 13.12.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/food-policy-europea-la-via-da-seguire

(5) FAO (2020). Global Forest Resource Assessment 2020: Main report. Rome. https://doi.org/10.4060/ca9825en

(6) FAO Remote Sensing Survey reveals tropical rainforests under pressure as agricultural expansion drives global deforestation. 6.11.21, https://www.fao.org/3/cb7449en/cb7449en.pdf

(7) Cassie Dummet, Arthur Blundell (2021). Forest policy trade and finance in agriculture, report. Illicit harvest, complicit goods: the state of illegal deforestation for agriculture. Forest Trends. https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2021/05/Illicit-Harvest-Complicit-Goods_rev.pdf

(8) Florence Pendrill, U. Martin Persson, Javier Godar, Thomas Kastner, Daniel Moran, Sarah Schmidt, Richard Wood (2019). Agricultural and forestry trade drives large share of tropical deforestation emissions. Global Environmental Change, Volume 56, 2019, Pages 1-10, ISSN 0959-3780. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.03.002

(9) Dario Dongo. Brasile, alle deforestazioni si aggiunge l’ecatombe da pesticidi. Insostenibile accordo UE-Mercosur. GIFT (Great Italian Food Trade). 21.4.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/brasile-alle-deforestazioni-si-aggiunge-l-ecatombe-da-pesticidi-insostenibile-accordo-ue-mercosur

(10) IPCC (2019). Climate Change and Land, an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystemshttps://www.ipcc.ch/srccl/

(11) Cfr. reg. UE 952/2013 (Codice doganale unico), articoli 211-225 e 256-258

(12) Il ‘rischio trascurabile’ (negligible risk) comporta la valutazione completa sia delle informazioni specifiche per prodotto, sia di quelle generali sulla conformità ai criteri (ex art. 3, lettere ‘a’ e ‘b’), in relazione a merci e prodotti pertinenti ‘che non mostrano alcun motivo di preoccupazione’ (art. 2.1.16)

(13) Le PMI sono imprese con ricavi netti <40 mln €, stato patrimoniale <20 mln €, <25 dipendenti, in media, nell’esercizio. V. nota 12 V. dir. 2013/34/UE e successive modifiche, articolo 3. Testo aggiornato al 31.12.21 su Europa Lex, https://bit.ly/3IJkXcJ

(14) Dario Dongo, Giulia Torre. Controlli pubblici ufficiali, al via il regolamento UE 2017/625. GIFT (Great Italian Food Trade). 18.12.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/controlli-pubblici-ufficiali-al-via-il-regolamento-ue-2017-625

(15) Dario Dongo. Sicurezza generale dei prodotti, proposta di regolamento UE. L’ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 14.8.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/sicurezza-generale-dei-prodotti-proposta-di-regolamento-ue-l-abc

(16) Se l’operatore o il trader non adotta le misure correttive indicate o comunque la non conformità persista, ‘le autorità competenti garantiscono che il prodotto sia ritirato o richiamato o che la sua messa a disposizione sul mercato dell’Unione o la sua esportazione dallo stesso siano vietate o limitate’ (art. 22.3)

(17) La Commissione dovrà notificare ai Paesi terzi la propria intenzione di classificare il rischio deforestazioni (come basso, medio, alto) e le conseguenze che ne derivano. Consentendo loro un periodo di tempo adeguato per rispondere e se del caso comunicare le misure frattanto intraprese (art. 27.3)

(18) La Commissione dovrebbe impegnarsi per mitigare deforestazioni e degrado forestale nei contesti bilaterali e multilaterali, con espresso richiamo a Convention on Biological Diversity, FAO, UN Convention to Combat Desertification, UN Environment Assembly, UN Forum on Forests, United Nations Framework Convention on Climate Change, WTO, G7 e G20 (art. 28.4)

(19) Il Committee on Food Security (CFS) presso la FAO ha adottato The Voluntary Guidelines on the Tenure of Land Fisheries and Forests (2012) e Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems (2014). La natura non vincolante degli impegni assunti dagli Stati che vi aderiscono ne ha però purtroppo impedito la concreta attuazione. V. Dario Dongo. FAO, la Cina al comando. GIFT (Great Italian Food Trade). 27.6.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/fao-la-cina-al-comando

(20) Dario Dongo, Elena Bosani. Carne brasiliana da deforestazioni, Groupe Casino citata in giudizio in Francia. GIFT (Great Italian Food Trade). 18.7.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/carne-brasiliana-da-deforestazioni-groupe-casino-citata-in-giudizio-in-francia

(21) Dario Dongo. Biodiversità ed emergenza climatica, il filo comune. Égalité. 13.2.20, https://www.egalite.org/biodiversita-ed-emergenza-climatica-il-filo-comune/

(22) Dario Dongo. Land grabbing e cambiamento climatico, il rapporto IPCC 2019. Égalité. 14.8.19, https://www.egalite.org/land-grabbing-e-cambiamento-climatico-il-rapporto-ipcc/

(23) Dario Dongo, Elena Bosani. Rapine delle terre, olio di palma in cima alla lista. I rischi due diligence, ESG. GIFT (Great Italian Food Trade). 21.11.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/rapine-delle-terre-olio-di-palma-in-cima-alla-lista-i-rischi-due-diligence-esg

(24) Dario Dongo. Due diligence, il progetto di direttiva UE sulle responsabilità socio-ambientali nella catena del valore. GIFT (Great Italian Food Trade). 27.7.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/due-diligence-il-progetto-di-direttiva-ue-sulle-responsabilità-socio-ambientali-nella-catena-del-valore

(25) Global Witness (2021). Deforestation Dividends. How global banks profit from rainforest destruction and human rights abuses. https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/deforestation-dividends/

(26) L’indicatore 15.2.1 (By 2020, promote the implementation of sustainable management of all types of forests, halt deforestation, restore degraded forests and substantially increase afforestation and reforestation globally), in Agenda ONU 2039, è intanto fallito

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