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Deforestation Regulation. Al via la due diligence sulle materie prime critiche

Deforestation Regulation (EU) No 2023/1115 stabilisce in via definitiva i criteri di due diligence da seguire per garantire la sostenibilità socio-ambientale delle materie prime critiche. Bovini (carni e latticini ma anche pellame), cacao, caffè, palma da olio, soia, gomma e legno – oltre ai prodotti che li contengano o ne siano derivati di cui in Allegato I – possono venire importati e circolare in Unione Europea solo se gli operatori siano in grado di dimostrare che essi non derivano da deforestazioni successive al 31 dicembre 2020 (1,2).

La straordinaria innovazione introdotta da EUDR risiede proprio nella responsabilità primaria degli operatori a valle delle citate filiere. Importatori, industrie, retailer devono garantire che i prodotti da loro trattati sono al 100% ‘deforestation-free’, a fronte del rischio di sanzioni esemplari, proporzionate al loro fatturato. Ed è questa l’unica via idonea a proteggere le foreste primarie sopravvissute a decenni di land grabbing e deforestazioni. Tanto più efficace se questi principi verranno applicati anche da altri legislatori.

Deforestazioni, scenario globale, premessa

FAO stima che nel solo periodo 1990-2020 le deforestazioni abbiano divorato il 10% delle foreste primarie allora disponibili (circa 420 milioni di ettari) e proseguano a un ritmo di circa 10 milioni di ettari/anno. Questo fenomeno porta all’aumento delle emissioni di gas serra dovuto agli incendi che le distruggono e alla perdita in capacità di assorbimento del carbonio. (3) Secondo l’IPCC, le sole deforestazioni sono responsabili dell’11% delle emissioni globali (considerando 2 e 3).

L’Unione Europea, secondo stime riduttive, è responsabile di almeno il 10% delle deforestazioni realizzate tra il 1990 e il 2008, quale importatore delle derrate che ne costituiscono causa. Olio di palma (34%) e soia OGM (32,8%) ai primi posti, seguiti da legno (8,6%), cacao (7,5%), caffè (7%), carni bovine (5%) e gomma (3,4%). (4) Germania e Italia sono in cima alla classifica UE, responsabili di 36mila ettari di deforestazioni ogni anno. (5)

1) Deforestation Regulation. Obiettivi

L’obiettivo di Deforestation Regulation (EU) No 2023/1115 è quello di ridurre il contributo del Vecchio Continente alle deforestazioni e così alla perdita di biodiversità a livello planetario, oltreché alla generazione di gas effetto serra (EUDR, articolo 1).

Le materie prime e i prodotti derivati interessati dal regolamento potranno venire immessi sul mercato europeo o esportati solo se l’operatore sia in grado di garantire che essi siano ‘deforestation-free’.

Il 31 dicembre 2020 è la data a decorrere dalla quale il legislatore europeo non tollera più ecocidi eseguiti per fornire all’Europa olio di palma, soia OGM, cacao e caffè, carni bovine e legname da deforestazioni.

2) Definizioni

Deforestation’ means the conversion of forest to agricultural use, whether human-induced or not’.

‘Foresta’: ‘terreno di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea superiore al 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano’.

‘Degrado forestale’: ‘i cambiamenti strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione di:

– foreste primarie o foreste rinnovate naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi; o

– foreste primarie in foreste piantate’.

‘Deforestation-free’ (‘deforestazione zero’):

– ‘i prodotti interessati contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020; e

– nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, il legno è stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020’ (EUDR, articolo 2).

2.1) Geolocalizzazione, legislazione locale

‘Geolocalizzazione’: ‘l’ubicazione geografica di un appezzamento descritta mediante coordinate di latitudine e longitudine corrispondenti ad almeno un punto di latitudine e longitudine e usando almeno sei cifre decimali; per gli appezzamenti di superficie superiore a quattro ettari usati per la produzione di materie prime interessate diverse dai bovini deve essere fornita usando poligoni con punti di latitudine e longitudine sufficienti per descrivere il perimetro di ciascun appezzamento’.

Legislazione locale (‘legislazione pertinente del paese di produzione’: ‘le leggi applicabili nel paese di produzione per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione in termini di:

– diritti d’uso del suolo,
– tutela dell’ambiente,
– norme relative alle foreste, comprese la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove direttamente connesse alla raccolta del legno,
– diritti di terzi,
– diritti dei lavoratori,
– diritti umani protetti a norma del diritto internazionale,
-principio del consenso libero, previo e informato, compreso quanto previsto nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni,
– disciplina fiscale, sull’anticorruzione,
commerciale e doganale’ (EUDR, articolo 2).

3) Requisiti e divieti generali

‘Le materie prime e i prodotti interessati non sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, a meno che non soddisfino tutte le condizioni seguenti:

a) sono a deforestazione zero,

b) sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione, e

c) sono oggetto di una dichiarazione di due diligence’ (Deforestation Regulation EU No 2023/1115, articolo 3).

4) Responsabilità dell’operatore

L’operatore – inteso come ‘la persona fisica o giuridica che nel corso di un’attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta’ (EUDR, articolo 2.1.15) – esercita la due diligence in conformità all’articolo 8 ‘prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli, onde provare che i prodotti interessati sono conformi all’articolo 3’. Anche attraverso un mandatario (EUDR, articoli 4 e 6).

La dichiarazione di due diligence – da iscrivere in apposito registro elettronico a disposizione delle autorità (EUDR, art. 33) – deve comprendere i dati e i documenti necessari a garantire l’adempimento ai doveri di informazione, valutazione del rischio e attenuazione del rischio (v. Allegato II), da conservare per i cinque anni successivi alla registrazione.

L’immissione sul mercato di materie prime e prodotti è vietata quando essi risultino non conformi, ovvero quando l’operatore – che assume primaria responsabilità al riguardo, all’atto della registrazione (o dell’immissione sul mercato, o dell’esportazione) – non sia stato in grado di adempiere ai doveri di due diligence. O ancora, quando la dovuta diligenza mostri un ‘rischio non trascurabile’ di non conformità ai requisiti di cui all’articolo 3. (6)

4.1) Aggiornamenti su rischi di non conformità

È dovere dell’operatore ‘che ottenga o venga a conoscenza di nuove informazioni pertinenti, ivi comprese indicazioni comprovate, che indichino il rischio di mancata conformità al presente regolamento di un prodotto interessato’ già immesso sul mercato ‘informare immediatamente:

– le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l’immissione sul mercato, nonché

– i commercianti a cui ha fornito il prodotto interessato,

– nel caso delle esportazioni, le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione’ (Deforestation Regulation EU No 2023/1115, articolo 4.5).

4.2) Responsabilità degli operatori a valle della filiera

Il primo importatore in UE è operatore responsabile (EUDR, articolo 7). Gli operatori e commercianti a valle della supply-chain a loro volta devono acquisire dall’operatore che ha immesso sul mercato o esportato i prodotti interessati ‘tutte le informazioni necessarie per dimostrare che è stata esercitata la due diligence e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile, compresi i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti’ (EUDR, articolo 4.7).

La conformità della dichiarazione di due diligence registrata dal primo operatore responsabile deve venire accertata anche dagli operatori a valle della filiera (industrie, traderretailer), i quali a loro volta devono esercitare la dovuta diligenza, con pari responsabilità. Le sole SMEs (Small and Medium Enterprises) possono limitarsi a verificare e registrare le dichiarazioni di due diligence inserite nel registro elettronico. Fermo restando anche per loro il dovere di dovuta diligenza sulle parti di prodotti interessati che non risultino registrate (EUDR, articoli 4 e 5).

5) Due diligence

Prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli, l’operatore esercita la due diligence in relazione a tutti i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore (Deforestation Regulation EU No 2023/1115, articolo 8). La due diligence comprende:

– doveri di informazione (EUDR, art. 9). Descrizione e quantità delle merci, Paese di produzione, geolocalizzazione delle aree agricole di provenienza, tracciabilità, informazioni ‘adeguatamente probanti’ sul rispetto della legislazione locale. ‘Qualsiasi deforestazione o degrado forestale negli appezzamenti esclude automaticamente l’immissione o la messa a disposizione sul mercato o dall’esportazione tutte le materie prime e tutti i prodotti interessati provenienti da tali appezzamenti’,

– valutazione del rischio (EUDR, art. 10). I criteri da considerare comprendono la presenza di foreste, la diffusione del degrado forestale, l’insediamento di comunità indigene e la ‘consultazione e cooperazione in buona fede’ con le stesse, il grado di rischio attribuito al Paese. La Commissione europea classifica infatti tutti i Paesi in tre categorie di rischio, in base alla ricorrenza delle deforestazioni legate alla produzione delle materie prime critiche (EUDR, art. 29),

– attenuazione del rischio (EUDR, art. 11). Al di fuori dei casi in cui la due diligence riveli ‘la presenza di un rischio nullo o solo trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi (…), l’operatore adotta procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o solo trascurabile’. Tali procedure comprendono la richiesta di informazioni aggiuntive e lo svolgimento di ‘indagini o audit indipendenti’.

Il sistema di due diligence deve venire sottoposto a riesame una volta l’anno (piccole e medie imprese escluse). Gli operatori devono altresì pubblicare un rapporto annuale (e darvi ampia diffusione, anche tramite web) sulla valutazione del rischio effettuata, le misure intraprese e – ove ne ricorrano i presupposti – ‘una descrizione del processo di consultazione dei popoli indigeni, delle comunità locali e di altri titolari di diritti fondiari consuetudinari o delle organizzazioni della società civile presenti nella zona di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati’ (EUDR, art. 12).

6) Autorità competenti

Gli Stati membri nominano le autorità competenti a eseguire i controlli ufficiali sulla conformità al Deforestation Regulation dei prodotti immessi sul mercato dagli operatori del territorio. I controlli si basano su criteri di rischio quali il tipo di materie prime, l’estensione della catena di approvvigionamento, il livello di rischio del Paese.

Le autorità di controllo devono elaborare piani annuali di controllo, basati sui criteri di rischio sopra indicati, con obbligo di eseguire verifiche su almeno:

– il 9% degli operatori che importano o utilizzano materie prime o prodotti in arrivo da Paesi ad alto rischio,
– il 3% degli operatori che importano o utilizzano materie prime o prodotti in arrivo da Paesi a rischio medio,
– l’1% degli operatori che importano o utilizzano lavorano materie prime o prodotti da paesi considerati a basso rischio.
I risultati dei controlli devono venire conservati per almeno 10 anni (Deforestation Regulation EU No 2023/1115, art. 16).

7) Misure correttive

L’autorità che individua un alto rischio di non conformità può adottare misure immediate per impedire la messa in commercio o l’esportazione del prodotto (Deforestation Regulation EU No 2023/1115, articoli 17,23). Sequestro dei prodotti interessati, sospensione di immissione e/o messa a disposizione sul mercato e/o esportazione dei prodotti. Qualora i prodotti debbano varcare i confini europei, l’autorità di controllo chiede alle autorità doganali di bloccarne il passaggio per tre giorni, prorogabili per altri tre, al fine di eseguire le indagini.

I prodotti non conformi già immessi sul mercato o esportati sono soggetti a misure correttive necessarie per porre fine alla non conformità. In proporzione alla gravità della non-conformità, rettifica alle inadempienze formali, blocco di immissione sul mercato ed export, ritiro o richiamo immediato con ordine di donazione dei prodotti, ove possibile, per scopi caritatevoli o di interesse pubblico. In ultima ipotesi, smaltimento. Con dovere dell’operatore di rimediare alle carenze di due diligence (EUDR, art. 24).

7) Sanzioni principali e accessorie, name & shame

Le sanzioni devono venire stabilite dagli Stati membri, seguendo i principi di effettività, proporzionalità e dissuasione. Le sanzioni pecuniarie devono venire commisurate al danno ambientale e al valore del prodotto e in ogni caso essere tali da privare effettivamente l’operatore del vantaggio acquisito con la trasgressione. Nel caso di persone giuridiche, ‘l’ammontare massimo della sanzione è almeno pari al 4% del fatturato totale annuo, a livello di Unione, dell’operatore o del commerciante nell’esercizio precedente a quello della decisione relativa alla sanzione (…) e innalzato, se necessario, per superare i potenziali vantaggi economici ottenuti’.

Le sanzioni accessorie possono comprendere:

– confisca dei prodotti interessati o dei proventi ottenuti,
– esclusione temporanea (per un massimo di 12 mesi) dalle procedure di appalto pubblico, l’accesso a fondi pubblici, sovvenzioni e concessioni,
– perdita della facoltà di esercitare la due digence semplificata. Le sanzioni dovranno venire comunicate alla Commissione europea ai fini della pubblicazione su apposito sito web (Deforestation Regulation EU No 2023/1115, art. 25). (7)

Dario Dongo

Note

(1) Regulation (EU) 2023/1115 on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010 https://tinyurl.com/3nur34uz

(2) Dario Dongo. Due diligence e deforestazioni, stop alle importazioni di derrate insostenibili. Proposta di regolamento UE, l’ABC. GIFT (Great Italian Food Trade) 6.3.2022

(3) World’s most comprehensive analysis of forest resources launched today in an innovative format. FAO (2020). https://www.fao.org/news/story/pt/item/1298929/icode/

(4) Regulation (EU) 2023/1115, Recital 38. Towards deforestation-free commodities and products in the EU https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698925/EPRS_BRI(2022)698925_EN.pdf

(5) Stepping up? The continuing impact pf EU consumption on nature worldwide. WWF. Aprile 2021 https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/stepping_up___the_continuing_impact_of_eu_consumption_on_nature_worldwide_fullreport_low_res.pdf

(6) ‘negligible risk’ means the level of risk that applies to relevant commodities and relevant products, where, on the basis of a full assessment of product-specific and general information, and, where necessary, of the application of the appropriate mitigation measures, those commodities or products show no cause for concern as being not in compliance with Article 3, point (a) or (b)’ (EUDR, art. 2.1.26)

(7) V. anche Dario Dongo. Due diligence e deforestazioni, stop alle importazioni di derrate insostenibili. Proposta di regolamento UE, l’ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 6.3.22

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