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Crimini ambientali, la nuova direttiva UE

Il Parlamento europeo ha approvato con 499 voti a favore, 100 contrari e 23 astensioni la nuova direttiva UE per contrastare i crimini ambientali. Introducendo nuove fattispecie, rispetto al testo concordato con il Consiglio il 16 novembre 2023, che gli Stati membri dovranno punire con sanzioni penali e amministrative. (1)

1) Crimini ambientali, premessa

Interpol e le Nazioni Unite indicano i reati ambientali come la quarta attività criminale a livello planetario, oltreché una delle principali fonti di reddito per la criminalità organizzata. (2) La nuova direttiva UE sembra orientata ad affrontare questo fenomeno, grazie a:

  • affermazione del principio ‘chi inquina paga’ e definizione dei ‘reati qualificati’, equiparati al concetto di ecocidio
  • lotta alla criminalità transfrontaliera in una dimensione europea, con sanzioni armonizzate e dissuasive che impediscano nuovi reati ambientali’. (3)

2) I nuovi reati ambientali introdotti dalla normativa

Diverse fattispecie, ‘se illecite e compiute intenzionalmente’ – vale a dire, con dolo o colpa grave – ‘costituiscono reato’ (4). Tra queste, figurano:

  • l’importazione e l’uso di mercurio, gas fluorurati a effetto serra e altre sostanze inquinanti
  • il trattamento e il commercio dei rifiuti pericolosi
  • l’importazione di specie invasive (5)
  • l’esaurimento illegale delle risorse idriche
  • l’inquinamento causato dalle navi
  • qualsiasi condotta che provoca il deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto.

I ‘reati qualificati’ si configurano quando tali condotte, attive o omissive, provochino:

a) la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all’interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema o habitat;

b) danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque.

Di fatto, il legislatore ha introdotto il reato di ‘ecocidio’, ossia il danneggiamento e la distruzione degli ecosistemi (articolo 3.3). Alcuni esempi di ecocidi, che si registrano e rimangono spesso impuniti da decenni, attengono alle deforestazioni, gli sversamenti di petrolio dalle navi, la dispersione di sostanze chimiche tossiche. (6)

3) Sanzioni penali

Gli Stati membri dovranno introdurre sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive per punite i reati introdotti dalla nuova direttiva, a carico delle persone fisiche e dei rappresentanti delle organizzazioni a cui essi possano venire ascritti.

Le pene detentive dovranno prevedere sanzioni edittali massime di almeno:

  • 10 anni, se il reato ambientale provoca il decesso di una o più persone
  • 8 anni, per i reati qualificati
  • 5 anni per gli altri reati.

La determinazione della pena dovrà considerare la gravità, l’estensione temporale e la reversibilità del danno.

3.1) Misure accessorie e sanzioni pecuniarie

Gli Stati membri possono decidere di prevedere misure accessorie, quali:

‘obbligo di ripristinare l’ambiente entro un determinato periodo se possibile’

– ‘risarcire il danno all’ambiente, se il danno è irreversibile o se l’autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino’.

Altre misure accessorie contemplano:

  • sanzioni pecuniarie, proporzionate alla gravità della condotta e alle circostanze personali, finanziarie e di altra natura
  • misure interdittive, come l’esclusione dall’accesso a finanziamenti pubblici, gare o sovvenzioni, l’interdizione dall’esercizio di posizioni preminenti, il ritiro di permessi e autorizzazioni all’esercizio delle attività che hanno consentito l’esecuzione dei reati, i divieti temporanei di candidarsi a cariche pubbliche
  • pubblicazione integrale o parziale della sentenza, nei casi di interesse pubblico (art. 5.3).

4) Responsabilità degli enti

Le persone giuridiche e gli enti sono a loro volta responsabili dei crimini ambientali commessi da soggetti con una posizione di preminenza o che comunque ne facciano parte, qualora gli illeciti abbiano apportato vantaggio alle persone giuridiche e agli enti stessi (art. 6).

Gli enti responsabili di crimini ambientali devono venire sottoposti a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Le quali includono:

  • l’obbligo di ripristinare l’ambiente, se il danno è reversibile, ovvero il suo risarcimento
  • sanzioni pecuniarie ‘il cui importo sia proporzionato alla gravità delle condotte e alla situazione individuale, finanziaria o di altro tipo della persona giuridica interessata’. Non inferiori, in relazione alla gravità dei reati, a:
  • 5% del fatturato annuo totale, a livello globale, o 40 milioni di euro, ovvero
  • 3% del fatturato annuo mondiale o a un importo corrispondente a 24 milioni di euro
  • misure interdittive (art. 7).

5) ‘Whistleblower’

Gli eurodeputati hanno ottenuto l’introduzione di strumenti di sostegno e protezione per le persone che segnalino i reati ambientali previsti dalla direttiva. Può accadere, infatti, che una persona a conoscenza di un reato ambientale non ne denunci gli autori per paura di ripercussioni sulla sua persona.

Il ‘whistleblower’ – la persona che fornisca elementi di prova o collabori con le autorità competenti – deve perciò venire protetto e assistito nell’intero corso del procedimento penale, con apposite misure la cui attuazione incombe sulle responsabilità degli Stati membri (art. 14). (7)

6) Formazione, cooperazione, rendicontazione

La concreta applicazione della direttiva dipende dagli Stati membri, i quali dovranno:

  • organizzare corsi di formazione specializzati per giudici, pubblici ministeri e forze dell’ordine
  • rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità all’interno dei confini nazionali e con gli altri Paesi europei
  • pubblicare ogni 3 anni relazioni con dati statistici su indagini avviate e condanne per i crimini ambientali.

7) Disposizioni finali

L’entrata in vigore della direttiva è prevista il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri avranno 2 anni di tempo per recepirne i contenuti all’interno degli ordinamenti nazionali.

Ulteriori reati ambientali possono venire introdotti negli ordinamenti nazionali, a discrezione degli Stati membri possono prevedere ulteriori reati. In Italia vige tuttora la legge 68/2015 sugli ecoreati, che ha introdotto nel codice penale i reati di inquinamento, disastro ambientale, traffico di materiale radioattivo, omessa bonifica e impedimento del controllo.

8) Prospettive

Il rapporto ‘Ecomafia’ (Legambiente, 2023) indica che la contestazione di 637 reati ambientali in Italia nel 2022, con la denuncia di 1.289 persone e 56 arresti e il sequestro di 115 beni per un valore di oltre € 333,5 milioni (+47% rispetto ai 227 milioni di euro di beni sequestrati nel 2021). (8)

La direttiva europea sui crimini ambientali approvata dal Parlamento Europeo contiene nuovi illeciti, a cominciare dalla definizione di eccidio, un inasprimento delle sanzioni, maggiori tutele per chi denuncia e, come proposto da Legambiente, l’impegno di facilitare l’accesso alla giustizia per le associazioni.

Un passo importante a livello europeo per il contrasto e la lotta alle illegalità ambientali che consentirà di rafforzare nel nostro Paese quanto già previsto dal 2015 grazie all’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel Codice penale. Anche per questa ragione l’Italia può dare il buon esempio, diventando il primo Stato europeo a recepire la nuova direttiva. (Stefano Ciafani, Legambiente, presidente).

Dario Dongo e Alessandra Mei

Note

(1) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0093_IT.html#title2

(2) Consiglio europeo. Infografica – la lotta dell’UE alla criminalità ambientale https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/eu-fight-environmental-crime-2022

(3) Parlamento europeo. Crimini ambientali: gli eurodeputati adottano un elenco ampliato di reati e sanzioni. 27.2.2024  https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240223IPR18075/environmental-crimes-meps-adopt-extended-list-of-offences-and-sanctions

(4) Il reato si configura quando la condotta (attiva o omissiva) venga posta in essere con ‘intenzione’. Vale a dire con:
– coscienza e volontà di provocare il fatto illecito (dolo)
– consapevolezza e accettare del rischio di verificazione dell’evento (dolo eventuale)
– grave negligenza, imprudenza, imperizia (colpa grave. Articolo 3.2 della direttiva)

(5) Dario Dongo. Specie aliene invasive, una minaccia trascurata. Rapporto IPBES. GIFT (Great Italian Food Trade). 10.1.24

(6) Stop Ecocidio https://www.stopecocidio.it/cose-lecocidio

(7) La protezione dei ‘whistleblowers’ è stata altresì prevista nella proposta di ‘Corporate Sustainability Due Diligence Directive’ (CSDDD). Si veda il paragrafo 4.2 nel precedente articolo di Dario Dongo ed Elena Bosani. Due diligence ed ESG, sostenibilità sociale e ambientale delle imprese, la proposta di direttiva UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 20.4.22

(8) Legambiente. Approvata la direttiva europea sui crimini ambientali. 4.3.2024 https://noecomafia.legambiente.it/2024/03/04/approvata-la-direttiva-europea-sui-crimini-ambientali/

Alessandra Mei

Laureata in Giurisprudenza all'Università di Bologna, ha frequentato il Master in Food Law presso la stessa Università. Partecipa alla squadra di WIISE srl benefit dedicandosi ai progetti europei e internazionali di ricerca e innovazione.

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