2, 3 dicembre 2020. I giorni che cambiarono il mondo della Cannabis Sativa L. L’ONU e la Commissione europea hanno finalmente deciso ciò che l’OMS e la comunità scientifica suggerivano da tempo.
Cannabis Sativa L. e CBD, decisione ONU 2.12.20
La United Nations Commission on Narcotic Drugs (CND), riunita a Vienna il 2.12.20, ha accolto la raccomandazione dell’OMS (World Health Organization, WHO) di rimuovere la Cannabis Sativa L., la sua resina, i suoi estratti e le tinture dalla Tabella IV della Single Convention on Narcotic Drugs (1961), ove sono elencate le droghe soggette a rigorosi regimi di sorveglianza internazionale.
‘I preparati contenenti prevalentemente cannabidiolo [CBD, ndr] e non più dello 0,2 per cento di delta-9-tetraidrocannabinolo non sono sotto il controllo internazionale’ (United Nations Commission on Narcotic Drugs, 2.12.20)
Le sostanze diverse da canapa e suoi derivati con tenore di THC <0,2% vengono invece iscritte nella Tabella I della Convenzione. Esse rimangono perciò soggette alla vigilanza delle autorità preposte ai controlli sulle sostanze stupefacenti, le quali dovranno controllare il rispetto delle normative vigenti. Anche qualora tali normative contemplino la presenza di THC in concentrazioni >0,2% su determinate categorie di alimenti, integratori alimentari e farmaci. (1)
CBD, decisione Commissione europea 3.12.20
La Commissione europea, il 3.12.20, ha infine ammesso che il CBD non è uno stupefacente. Una decisione inevitabile dopo che la Corte di Giustizia UE, con sentenza 19.11.20, ha statuito l’illegittimità di qualsivoglia divieto a commercializzare il cannabidiolo. In difetto di evidenze scientifiche idonee a giustificare eventuali limiti con esigenze di sanità pubblica.
EFSA (European Food Safety Authority) può dunque riprendere a valutare le richieste di autorizzazione del CBD come novel food. A seguito della precedente decisione della Commissione europea – manifestamente illegittima, anche alla luce della citata pronuncia della Corte di Giustizia – di ordinare all’EFSA la sospensione della valutazione scientifica dei relativi dossier. La notizia viene affidata a pochi secondi di audio, il 3.12.20, e a una lettera inviata dalla Commissione a EHIA (European Hemp Industry Association), di cui si riporta un estratto a seguire.
CBD, lettera della Commissione a EHIA
‘In light of the comments received from applicants and of the recent Court’s judgment in case C-663/184, the Commission has reviewed its preliminary assessment and concludes that cannabidiol should not be considered as drug within the meaning of the United Nations Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 in so far as it does not have psychotropic effect.
As a consequence, cannabidiol can be qualified as food, provided that also the other conditions of Article 2 of Regulation (EC) No 178/2002 are met. (…) We hereby inform you that the verification of the validity of your application is therefore resumed’ (Bruno Gautrais, Commissione europea, DG Sante, Capo Unità E2, Tecnologie alimentari e Novel Food. Lettera 3.12.20 ad Antonio Conto, Consorzio EIHA Project GmbH).
Cannabis Sativa e CBD, questioni irrisolte
Ora che l’ONU ha chiarito quanto già richiesto dall’OMS, Bruxelles dovrà affrontare le questioni irrisolte. In particolare:
– definire soglie uniformi di THC da ammettersi in UE nelle varie categorie di alimenti, sulla base dei margini effettivi di esposizione della popolazione. A fronte di una Acute Reference Dose (ARfD) che EFSA aveva stabilito nel 2015 in 1 mg/kg di peso corporeo, avuto riguardo a latte e prodotti lattiero-caseari da mucche alimentate con canapa. E della più recente valutazione di EFSA (2020) che tuttavia dichiara ampi margini di incertezze, a causa del numero ristretto di campioni esaminati (2,3),
– reintrodurre il CBD naturale nel registro degli ingredienti cosmetici ammessi in UE (CosIng). Mettendo fine all’arbitraria e vergognosa scelta di ammettere solo la sua identica molecola di matrice sintetica.
Giustizia e progresso
L’esecutivo europeo ha dato pessima prova di mala-amministrazione, arbitrarietà e malafede, come si è più volte denunciato, per quanto attiene alle possibilità di utilizzo del CBD in alimenti, integratori alimentari e cosmetici (4,5).
Il governo e la PA (pubblica amministrazione) in Italia hanno a loro volta adottato provvedimenti la cui illegittimità è manifesta, alla luce dell’interpretazione ufficiale fornita dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19.11.19.
#LaCanapaBuona, il gruppo di lavoro organizzato presso Égalité con il supporto di Wiise S.r.l. società benefit, porta avanti ogni iniziativa utile ad affermare giustizia e progresso nelle politiche sulla filiera della Cannabis Sativa L. La Canapa Buona – un emblema di sviluppo sostenibile, sicurezza alimentare e nutrizionale, economia circolare – va protetta e promossa senza esitazione.
Dario Dongo e Silvia Giordanengo
Note
(1) Il 2.12.20 la Commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite ha trasferito altresì – dalla Tabella IV alla Tabella I della Single Convention on Narcotic Drugs – i componenti psicoattivi della cannabis. In questa logica il dronabinolo, il suo stereoisomero (delta-9-tetraidrocannabinolo, THC) e i sei isomeri di quest’ultimo potranno ricevere considerazione per utilizzo farmaceutico, con un regime controllato bensì meno restrittivo rispetto a quello previsto, ad esempio, per i derivati dell’oppio (es. morfina). Si apre così la strada per la ricerca e lo sviluppo di applicazioni per la cannabis medica, che hanno già raccolto positive esperienze nel trattamento di alcune malattie neurologiche e degenerative. Quali ad esempio Sativex ed Epidiolex, entrambi a base di THC (il secondo in pari quantità con CBD), impiegati rispettivamente per:
– dolori e spasmi muscolari nei pazienti con sclerosi multipla,
– sindromi di Dravet (DS, epilessia mioclonica grave dell’infanzia) e di Lennox-Gastaut (LGS, una rara encefalopatia epilettica grave che compare nei primi anni di vita)
(2) EFSA (European Food Safety Authority), Arcella D, Cascio C e MacKay K (2020). Acute human exposure assessment to tetrahydrocannabinol (Δ9‐THC). EFSA Journal 2020;18(1):5953. doi: 10.2903/j.efsa.2020.5953
(3) I limiti di THC ammessi nelle varie categorie di alimenti in Italia sono indicati nel decreto del ministero della Salute 4.11.19 (v. https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/canapa-negli-alimenti-soglie-di-thc-decreto-ministero-della-salute-4-11-19). 2 mg/kg per semi, farina e integratori alimentari, 5 mg/kg per l’olio di canapa. Quest’ultimo limite è peraltro difficile da mantenere nell’olio estratto con metodi naturali da piante iscritte nel Registro europeo. E non appare giustificato da alcuna stima di esposizione, vista l’esiguità degli apporti di un olio nella dieta quotidiana. Tanto più considerato che l’olio in questione ha un sapore forte e viene perciò diluito con altri più delicati, nei condimenti
(4) La Commissione europea, si noti bene, non è improvvisamente rinsavita rispetto alla legittimità e sicurezza d’impiego del CBD. Si ostina invece a dare seguito alle teorie dei lobbisti di Big Pharma, nella più totale assenza di sostegno scientifico, come dimostrano le posizioni assunte il 2.12.20 a Vienna (v. nota 3)
(5) European External Action Service (EEAS). Explanation of CND vote on WHO scheduling recommendations on cannabis and cannabis-related substances in Vienna on 2 December 2020. Vienna, 2.12.20 – 16:19, UNIQUE ID: 201202_40. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/89773/explanation-cnd-vote-who-scheduling-recommendations-cannabis-and-cannabis-related-substances_en