HomeProgressoBando ai prodotti da lavoro forzato, proposta UE

Bando ai prodotti da lavoro forzato, proposta UE

Il 14.9.22 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento che aspira a rafforzare la due diligence sul rispetto dei diritti dei lavoratori e vietare l’immissione e la trasformazione nel mercato UE di derrate e prodotti derivati dal lavoro forzato, ivi incluso lo sfruttamento minorile. (1)

1) Lavoro forzato. Nozione

ILOInternational Labour Organization, definisce lavoro forzato ‘ogni lavoro o servizio che viene richiesto a qualsiasi persona sotto minaccia e per il quale la persona non si è offerta volontariamente’.
E fornisce a tale riguardo alcuni indicatori:

  • limitazione della libertà di circolazione dei lavoratori,
  • trattenuta di salari o documenti di identità,
  • violenza fisica o sessuale,
  • minacce e intimidazioni,
  • debiti fraudolenti.

Almeno 27,6 milioni di persone, secondo le (inevitabilmente parziali) stime di ILO, sono attualmente costretti a un lavoro forzato. In prevalenza (86%) nel settore privato e in minima parte (14%) su ordine statale e/o giudiziario. In particolare nei settori manifatturiero ed edilizio, in agricoltura e nella pesca, nel lavoro domestico. (2)

2) Proposta di regolamento UE

La proposta di regolamento UE prevede, in una fase preliminare, l’esecuzione di indagini approfondite sui potenziali rischi di lavoro forzato nelle diverse filiere (articolo 4). Sulla base dei dati e gli indicatori messi a punto dall’Organizzazione internazionale del Lavoro (ILO), oltreché su molteplici fonti di informazione (es. contributi della società civile, controlli e ispezioni in loco, indagini sulle singole aziende. Articolo 5).

Una banca dati sui rischi di lavoro forzato, con riguardo a specifici prodotti e aree geografiche, verrà creata e aggiornata grazie ai dati d’indagine e monitoraggio (articolo 11). La Commissione europea garantirà il coordinamento tra le autorità designate degli Stati membri, oltre a pubblicare orientamenti su due diligence, indicatori di rischio, coerenza con altre normative UE (articoli 12,13).

2.1) Responsabilità degli operatori

Gli operatori in UE saranno responsabili dell’importazione, trasformazione e distribuzione di prodotti che non derivino né contengano merci derivate da lavoro forzato (proposta di regolamento, articoli 3, 2.1.f, 2.1.g).

Due diligence. ‘Per “dovuta diligenza in materia di lavoro forzato” si intendono gli sforzi compiuti dall’operatore economico per attuare i requisiti obbligatori, gli orientamenti volontari, le raccomandazioni o le pratiche per individuare, prevenire, attenuare o far cessare l’uso del lavoro forzato in relazione ai prodotti che devono essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione o che devono essere esportati’ (proposta regolamento, art. 2.1.c).

2.2) Bando ai prodotti da lavoro forzato

Le autorità doganali alle frontiere UE dovranno ricevere dagli importatori ‘le informazioni che identificano il prodotto, informazioni sul fabbricante o sul produttore e informazioni sui fornitori dei prodotti in entrata e uscita dal mercato dell’Unione che sono stati identificati dalla Commissione come a rischio di lavoro forzato’ (articolo 16).

Tali autorità dovranno identificare e bloccare alle dogane tutte le merci in relazione alle quali sussistano fondati sospetti di derivazione da lavoro forzato (articolo 17). Le autorità nazionali designate saranno a loro volta responsabili dei controlli sul territorio, con dovere di ritiro dal mercato e sequestro dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato (articoli 5,6,7).

2.3) Vigilanza e sanzioni

Nei casi di accertamento di lavoro forzato nella catena di approvvigionamento, gli operatori dovranno ritirare dal mercato i prodotti e smaltirli a proprie spese.

Le autorità nazionali, in tali casi, vieteranno l’immissione sul mercato e l’export dei prodotti. Applicando ove del caso le relative sanzioni.

2.4) Principio di proporzionalità, piccole e medie imprese

L’applicazione del regolamento da parte delle autorità competenti dovrà tenere conto di:

  • dimensioni e risorse degli operatori economici interessati,
  • entità del rischio di lavoro forzato.

Le piccole e medie imprese riceveranno appositi strumenti di supporto all’adempimento dei nuovi obblighi di due diligence. (3)

3) Lavoro forzato e due diligence

Lo schema di regolamento in esame a ben vedere integra, tramite norme uniformi, la più ampia proposta di direttiva sulla due diligence sul rispetto dei diritti umani e dell’ambiente, adottata il 23.2.22 dalla Commissione europea (4,5).

Attuare politiche adeguate di due diligence consentirà alle imprese di individuare, prevenire, mitigare e rendere conto dei rischi effettivi o solo meramente potenziali del lavoro forzato nelle rispettive attività, catene di approvvigionamento e relazioni commerciali.

4) Prossime tappe

La proposta dovrà venire discussa e approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea prima di poter entrare in vigore e si applicherà a decorrere dai successivi 24 mesi.

Dario Dongo ed Elena Bosani

Note

(1) European Commission. Proposal for a regulation on prohibiting products made with forced labour on the Union market. https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2022-09/COM-2022-453_en.pdf COM(2022) 453

(2) ILO. 50 million people worldwide in modern slavery. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_855019/lang–en/index.htm 12.9.22

(3) European Union, External Action. Guidance on due diligence for EU businesses to address the risk of forced labour in their operations and supply chains. https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/july/tradoc_159709.pdf 12.7.21

(4) Dario Dongo, Elena Bosani. Due diligence ed ESG, sostenibilità sociale e ambientale delle imprese, la proposta di direttiva UEGIFT (Great Italian Food Trade). 20.4.22

(5) Commissione europea. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022PC0071&print=true COM/2022/71 final

Articoli correlati

Articoli recenti

Commenti recenti