L’apicoltura riceve finanziamenti europei – nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC), attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – oltreché nazionali. Un approfondimento.
1) Finanziamenti europei delle attività in apicoltura
I finanziamenti delle attività relative ai prodotti dell’apicoltura – come definiti nel Common Market Organization Regulation (EU) No 1308/2013 (1) – ricadono nell’ambito di applicazione del Reg. (EU) No 2021/2115. (2) Tale regolamento definisce gli obiettivi generali e specifici della Politica Agricola Comune da conseguire tramite i finanziamenti del FEAGA e del FEASR, nonché i tipi di intervento ammissibili, obbligatori per tutti gli Stati membri.
Sulla base degli obiettivi specifici indicati della PAC per il settore dell’apicoltura, gli Stati membri devono scegliere nei propri piani strategici uno o più dei seguenti tipi di intervento nel settore dell’apicoltura:
a) servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori;
b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre attività, anche a fini di:
i) lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la varroasi;
ii) prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell’uso di pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione;
iii) ripopolamento del patrimonio apicolo nell’Unione, incluso l’allevamento delle api;
iv) razionalizzazione della transumanza;
c) azioni di sostegno ai laboratori per l’analisi dei prodotti dell’apicoltura, la perdita di api, i cali della produttività, le sostanze potenzialmente tossiche per le api;
d) azioni intese a mantenere o aumentare il numero esistente di alveari nell’Unione, incluso l’allevamento delle api;
e) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell’apicoltura e dei prodotti dell’apicoltura;
f) promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell’apicoltura;
g) azioni volte a migliorare la qualità dei prodotti.
Gli Stati membri definiscono i finanziamenti per gli interventi di cui sopra, nei piani strategici nazionali per PAC, con apposite motivazioni, in cooperazione con i rappresentanti delle organizzazioni del settore dell’apicoltura. Gli importi non devono essere inferiori alle dotazioni stabilite nel regolamento (allegato X) e i contribuiti previsti per i beneficiari non possono essere superiori alle spese da loro sostenute. Gli Stati membri devono comunicare ogni anno alla Commissione il numero di alveari presenti sul territorio (si veda il successivo paragrafo 2.4).
2) Piani strategici PAC 2023-2027, requisiti aggiuntivi
Il Regolamento (EU) No 2022/126 stabilisce:
- requisiti aggiuntivi in relazione agli interventi che gli Stati membri devono specificare nei rispettivi piani strategici della PAC 2023-2027 per il settore dell’apicoltura
- norme specifiche per determinati tipi di intervento
- disposizioni relative agli alveari
- un elenco delle spese che non possono venire coperte dai piani strategici della PAC
- una lista non esaustiva delle spese che possono venire coperte nel settore dell’apicoltura. (3)
2.1) Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, se inclusi nei piani strategici nazionali PAC per il settore dell’apicoltura, devono venire utilizzati secondo la natura, gli obiettivi e l’uso inteso dal beneficiario e, laddove pertinente, nel programma operativo approvato.
Essi devono rimanere di proprietà e in possesso del beneficiario fino al termine del periodo di ammortamento fiscale o per un periodo di almeno cinque anni che gli Stati membri devono fissare tenendo conto della natura delle immobilizzazioni. Ciascuno dei periodi è calcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell’immobilizzazione o dalla data in cui essa è posta a disposizione del beneficiario. (4)
Le immobilizzazioni materiali sono effettuate nei locali del beneficiario ovvero, se del caso, nei locali dei suoi soci produttori o delle sue filiali che soddisfino il requisito del 90% (5). Gli Stati membri possono peraltro prevedere per il settore dell’apicoltura, nei rispettivi piani strategici della PAC, immobilizzazioni materiali effettuate al di fuori dei locali del beneficiario. (6)
2.2) Interventi legati agli obiettivi agro-climatico-ambientali
Investimenti in apicoltura che perseguono obiettivi agro-climatico-ambientali nel settore dell’apicoltura postulano che gli Stati membri prevedano di conseguire almeno uno degli obiettivi di cui a seguire:
- ridurre i rischi ambientali legati all’uso di taluni fattori di produzione o alla produzione di taluni residui, compresi prodotti fitosanitari, fertilizzanti, letame o altre deiezioni animali;
- essere legati a investimenti non produttivi necessari a conseguire gli obiettivi agro-climatico-ambientali, in particolare laddove tali obiettivi riguardino la protezione degli habitat e della biodiversità;
- conseguire la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche; oppure
- contribuire alla protezione o al miglioramento dell’ambiente.
È responsabilità degli Stati membri garantire che i beneficiari forniscano la prova del contributo positivo atteso per uno o più obiettivi ambientali al momento della presentazione della proposta di programma operativo, dell’intervento o della modifica di tale programma o intervento. Anche tali investimenti sono effettuati nei locali del beneficiario o nel rispetto del requisito del 90%, sebbene nel settore dell’apicoltura possano venire previsti benefici anche al di fuori del locale del beneficiario.
L’attuazione degli interventi legati agli obiettivi agro-climatico-ambientali richiede che i beneficiari abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti necessarie alla loro attuazione, nonché alla consulenza, assistenza e formazione degli agricoltori che si impegnino a cambiare i loro sistemi di produzione.
2.3) Conservazione, uso e sviluppo sostenibili delle risorse genetiche
Il sostegno degli Stati membri che includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi relativi alla conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura può avvenire esclusivamente sotto forma di:
- impegni agro-climatico-ambientali per preservare, nelle aziende agricole, le razze a rischio di estinzione e le varietà vegetali minacciate di erosione genetica; oppure
- sostegno alle attività per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura.
Le api possono rientrano tra le specie di animali d’allevamento destinatarie di sostegno da parte degli Stati membri, qualora alcune razze locali siano riconosciute come a rischio di estinzione, geneticamente adattate a uno o più sistemi di produzione o ambienti tradizionali nello Stato membro di riferimento, e la loro condizione a rischio sia scientificamente riconosciuta da un organismo in possesso delle competenze e le conoscenze necessarie in materia di razze a rischio di estinzione. (7)
L’ammissibilità del sostegno è riconosciuta esclusivamente per le razze locali di cui venga indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici interessate, in presenza di un ente selezionatore competente debitamente riconosciuto che registri e tenga aggiornato il libro genealogico della razza.
2.4) Norme per gli alveari
L’alveare è definito come ‘l’unità che contiene una colonia di api per la produzione di miele, altri prodotti dell’apicoltura o materiale riproduttivo e tutti gli elementi necessari alla sopravvivenza delle api’.
Gli alveari presenti nei territori degli Stati membri, pronti allo svernamento, sono calcolati ogni anno sulla base di un metodo affidabile, consolidato descritto nei rispettivi piani strategici della PAC, e devono venire comunicati alla Commissione entro il 15 giugno di ogni anno (a partire dal 2023).
2.5) Contributi minimi, spese ammissibili e non ammissibili
Il contributo minimo dell’Unione alle spese connesse alla realizzazione dei tipi di intervento nel settore dell’apicoltura, specificato dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC, è pari al 30%. Le spese ammissibili in apicoltura comprendono:
- acquisto di prodotti di medicina veterinaria per il trattamento degli aggressori degli alveari e delle malattie delle api;
- spese associate al ripopolamento del patrimonio apicolo e all’allevamento delle api;
acquisto di macchinari e attrezzature per il miglioramento della produzione e la raccolta di miele. (8)
Sono altresì coperte le spese specifiche relative a: i) miglioramento della qualità dei prodotti; ii) prodotti di lotta biologica (es. feromoni, predatori) usati in produzione biologica, integrata o tradizionale; iii) interventi agro-climatici (v. precedente paragrafo 2.2); iv) produzione biologica, integrata o sperimentale; v) controllo del rispetto delle norme della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui. (9)
Spese non ammissibili comprendono gli investimenti in mezzi di trasporto utilizzati dal beneficiario nel settore dell’apicoltura, unitamente ad altri tipi di spese generali (es. spese di esercizio dei beni noleggiati, tasse, interessi sui debiti). (10) I tipi di spesa coperti dai tipi di intervento non compensano l’imposta sul valore aggiunto delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario, fatti salvi i casi in cui essa non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale.
3) Italia, disposizioni nazionali per il settore dell’apicoltura
In Italia, il decreto 30 novembre 2022 del MASAF – come modificato dal decreto 29 maggio 2023 dello stesso ministero che stabilisce, come parte del Piano strategico PAC (PSP), il Programma apistico nazionale per il quinquennio 2023/2027 (11,12,13), a sua volta suddiviso in sottoprogrammi definiti dal MASAF, e dalle regioni e province autonome – definisce gli interventi nazionali in apicoltura (11,12,13).
Il MASAF sceglie e ammette gli interventi definiti alle lettere a, b, e, f del citato decreto e, per ciascuno di essi, definisce azioni che esprimono una quota variabile di contributo da parte della pubblica amministrazione ai diversi beneficiari. Il finanziamento usufruisce dei contributi minimi dell’Unione in misura del 30% (v. precedente paragrafo 2.5), mentre il restante 70% è a carico del Fondo di rotazione (istituito ai sensi della legge n. 183/1987 (14).
La domanda di accesso ai finanziamenti deve venire presentata tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e richiede che gli apicoltori siano in in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari. In caso di domande in forme associate, gli aderenti devono risultare a loro volta in regola con le medesime norme e gli organismi devono essere specializzati nella ricerca nel settore dell’apicoltura (15,16,17). Le domande devono venire presentate entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, utilizzando i modelli predisposti dagli organismi pagatori, i quali hanno altresì competenza su controlli ed eventuali sanzioni.
3.1) Campagna apistica 2025
I contributi previsti per la campagna apistica 2025 (1° agosto 2024 – 30 giugno 2025) sono riportati nel decreto dipartimentale n. 428817 del MASAF (18). I fondi complessivi ammontano a € 17.221.790, di cui € 5.166.537 a carico del FEAGA e € 12.055.253 € a carico del Fondo di rotazione nazionale.
I contributi effettivamente concessi sono stati notevolmente ridotti rispetto agli importi richiesti dalle Regioni e Province Autonome – i cui bandi sono in fase di pubblicazione presso i rispettivi Bollettini Ufficiali Regionali (BUR) – con eccezione di Puglia, Sardegna e Valle D’Aosta (si veda la Figura 3).
Il sottoprogramma del MASAF per l’apicoltura ha previsto l’apertura di un fondo di € 2.500.000, a partire dalle risorse di cui sopra, da destinare alle seguenti figure: (19)
- organismi specializzati nella ricerca in apicoltura, che dimostrino di possedere una comprovata esperienza continuativa di durata almeno quinquennale nel settore apistico;
- forme associate come definite dal decreto del 30 novembre 2022, n. 614768, che dimostrino di possedere idonea rappresentatività (20);
- aggregazioni di enti di ricerca e/o associazioni di settore (ATI) di cui sopra.
Gli obiettivi del sottoprogramma strategico sono di seguito riportati:
- miglioramento della qualità dei mieli e valorizzazione dei prodotti dell’apicoltura sul mercato;
- difesa dell’apicoltura e dell’ape dalle patologie e dagli inquinanti;
- monitoraggio della produzione e del mercato con elaborazione e divulgazione delle informazioni e dei fattori produttivi ed economici utili a sostenere le aziende e alla elaborazione dei piani strategici e gestionali;
- attività di ricerca strettamente finalizzate al miglioramento dell’apicoltura e al superamento delle criticità esistenti, condivise con le organizzazioni apistiche.
3.2) Campagna apistica 2026
Il ministero dell’Agricoltura (MASAF) ha già definito la ripartizione, tra le varie Regioni e Province Autonome italiane, dei finanziamenti per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura – campagna apistica 2026. (21)
Il censimento nazionale ha riportato una riduzione importante del numero complessivo di alveari, al quale viceversa corrisponde un incremento degli importi richiesti dalle Regioni. Tenuto conto dell’importo da conservare per il sottoprogramma MASAF, anche in questo caso l’importo per regione è stato ridotto significativamente, senza alcuna esclusione al contrario della campagna apistica precedente.
L’importo complessivo previsto è di 17.221.790 di cui 5.166.537 € a carico del FEAGA e 12.055.253 € a carico del Fondo di rotazione nazionale, in cui sono inclusi i 2.500.000 € per il sottoprogramma MASAF 2026.
4) Politica Agricola Comune, le misure applicate al settore dell’apicoltura
Una relazione predisposta da Deloitte, e pubblicata sul sito dell’Unione Europea, offre una valutazione sulle misure stabilite nella Politica Agricola Comune per migliorare le condizioni generali per la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, tenuto altresì conto delle dinamiche produttive e di mercato del settore apicoltura (22,23). In sintesi:
- la produzione di miele di qualità è stata supportata dalla PAC (spesso vitale per taluni produttori), aiutando a mitigare effetti avversi dovuti alle patologie (es. varroasi, peste americana) e alla competizione internazionale con i mieli d’importazione da Paesi terzi (le quali rimangono necessarie a soddisfare la domanda in UE). Si registra inoltre un’apprezzabile diversificazione verso altri prodotti dell’apicoltura (es. polline, pappa reale);
- la diffusione delle buone pratiche apistiche tra i professionisti e gli amatori ha permesso di favorire il controllo della varroa nonché di eseguire interventi adeguati e remunerativi per le attività di impollinazione. In generale, le attività apistiche sono state promosse e spesso integrate ad altre attività in agricoltura;
- il coinvolgimento di figure non professionali è ancora limitato, nonostante i fondi a disposizione, così come la diffusione presso gli apicoltori dei risultati della ricerca finanziata in UE, in particolare sulla salute delle api e la loro esposizione ai pesticidi;
- la burocrazia connessa alla richiesta ed erogazione dei finanziamenti previsti dai piani nazionali varia sensibilmente nei diversi Paesi membri, sebbene gli obiettivi definiti per l’apicoltura siano coerenti con le misure previste dalla PAC.
5) Italia, misure nazionali ulteriori
Il decreto MASAF 5 marzo 2024 definisce i criteri e il riparto delle risorse disponibili sul Fondo per la tutela (istituito dalla legge di bilancio 2021 e rifinanziato per gli anni 2022, 2023 e 2024 dalla legge di bilancio 2022), per il rilancio della filiera apistica nazionale e di altri settori, quali quello brassicolo, canapa e frutta a guscio. (24)
Le ultime risorse sono state però destinate solo alla sola filiera della frutta a guscio, secondo le istruzioni operative pubblicate da AGEA, poiché la filiera apistica ha già ricevuto l’assegnazione di € 7.750.000, di cui € 6.950.000 tramite decreto 20 luglio 2022 (Ripartizione dei fondi a sostegno della filiera apistica) e € 800.000 assegnati ai quattro Centri di riferimento tecnico (CRT) della filiera apistica, sempre per il 2022. (25)
I CRT sono aggregazioni di aspetti tecnici, organizzativi e scientifici per l’erogazione di servizi specialistici di assistenza tecnica in apicoltura e sono stati attivati in seguito all’adozione dello schema di riferimento per la programmazione delle iniziative nel settore apistico. (26) I quattro CRT si occupano rispettivamente di:
- inquinanti nella pratica apistica, problemi ambientali e nutrizionali;
- lotta alle patologie apistiche, con particolare riguardo ai problemi specifici connessi alla gestione degli allevamenti secondo i metodi dell’apicoltura biologica;
- dinamiche di mercato e produttive;
- salvaguardia dell’Apis mellifera ligustica e sicula.
6) Conclusioni provvisorie
Le risorse fornite all’Italia per il settore dell’apicoltura sono importanti, in linea con definiti nella Politica Agricola Comune e con il programma apistico nazionale. Le risorse richieste dalle Regioni e Province Autonome sono peraltro in aumento, anche a fronte della progressiva riduzione del numero di alveari, e rimangono quindi insoddisfatte in quota non trascurabile.
I contributi previsti sono del resto legati alle dichiarazioni presentate a livello nazionale e comunicate alla Commissione europea. La dichiarazione dell’effettivo numero di alveari gestiti dagli apicoltori (professionisti e non) è perciò essenziale a garantire l’adeguatezza dei finanziamenti, oltreché integrare un dovere di legge.
Le risorse a disposizione devono venire richieste (e concesse), dai singoli apicoltori e le associazioni apistiche (o altre forme associate), per incentivare e stimolare l’ingresso nel settore e l’adozione di buone pratiche apistiche in grado di garantire un elevato livello di benessere animale, il rispetto dell’ambiente e una produzione quali-quantitativa di miele e altri prodotti dell’apicoltura sul territorio nazionale e dell’Unione.
Dario Dongo e Andrea Adelmo Della Penna
Note
(1) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj
(2) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013. http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj
(3) Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/126/oj
(4) Gli Stati membri possono prevedere un periodo più breve durante il quale l’immobilizzazione rimane di proprietà e in possesso del beneficiario, ma tale periodo non deve essere inferiore a tre anni ai fini del mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle microimprese o dalle piccole e medie imprese (ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).
(5) Il 90% delle quote o del capitale della filiale appartiene a a) a una o più organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, organizzazioni transnazionali di produttori, associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori o gruppi di produttori; oppure b) previo consenso dello Stato membro, a soci produttori dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o gruppo di produttori, che perseguono una delle finalità specifiche previste dal regolamento OCM.
(6) Se l’investimento è effettuato su un terreno preso in affitto in virtù di norme nazionali particolari sulla proprietà, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario può non applicarsi a condizione che l’immobilizzazione sia stata in possesso del beneficiario almeno per il periodo di ammortamento fiscale o di almeno cinque anni.
(7) Come definito all’art. 2, paragrafo 24 del reg. (UE) 2016/2012 (regolamento sulla riproduzione degli animali).
(8) L’elenco completo dei tipi di spesa ammissibili è riportata nell’allegato III del reg. delegato (UE) 2022/126.
(9) Per spese specifiche si intendono i costi aggiuntivi, espressi come differenza tra i costi di produzione convenzionali e i costi effettivamente sostenuti, e la perdita di reddito derivanti da un’azione escludendo ulteriori entrate e risparmi sui costi.
(10) L’elenco completo dei tipi di spesa non ammissibili è riportata nell’allegato II del reg. delegato (UE) 2022/126.
(11) Decreto 30 novembre 2022. Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della politica agricola comune, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell’apicoltura. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/13/23A00859/sg
(12) Decreto 29 maggio 2023. Modifica del decreto 30 novembre 2022, che stabilisce le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell’apicoltura. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/07/24/23A04141/sg
(13) V. https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037
(14) Legge 16 aprile 1987, n. 183. Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari. https://www.normattiva.it/eli/id/1987/05/13/087U0183/CONSOLIDATED
(15) V. https://www.sian.it/comumiele/index.xhtml
(16) L’identificazione e la registrazione degli apiari, alveari e nuclei deve essere effettuata tra il 1° novembre ed il 31° dicembre di ogni anno, attraverso la Banca Dati Nazionale (BDN) del Sistema Informativo Veterinario, ai sensi del d. lgs. n. 134/2022 e delle disposizioni del manuale I&R, di cui al decreto 7 marzo 2023.
(17) Le forme associate possono acquistare, ai fini della distribuzione ai propri associati, i materiali, le attrezzature e apparecchiature varie previste dal decreto per un periodo minimo di un anno per il materiale biologico e tre anni per arnie arnie, attrezzature, impianti, macchinari, strumentazioni e arredi per locali ad uso specifico, fatto salvo quanto previsto in materia dalle singole regioni e province autonome. Il materiale biologico (nuclei, pacchi di api, api regine) ammesso deve essere corredato da certificazione rilasciata dal CREA attestante l’appartenenza delle api alle sottospecie autoctone Apis mellifera ligustica, Apis mellifera siciliana (solo Sicilia), Apis mellifera carnica (solo Friuli-Venezia Giulia e zone di confine in Veneto e province autonome di Trento e Bolzano), Apis mellifera mellifera (solo Liguria).
(18) Decreto Dipartimentale n. 428817 del 25 agosto 2023. Ripartizione dei finanziamenti del Programma nazionale quinquennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura – campagna apistica 2025.
(19) Decreto direttoriale n. 201791 del 7 maggio 2024. Ripartizione delle somme assegnate per l’esecuzione del Sottoprogramma ministeriale del Piano apistico nazionale e relativo bando per l’accesso ai finanziamenti, per il periodo 1° luglio 2024-30 giugno 2025. https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21467
(20) La rappresentatività delle forme associate di apicoltori è calcolata sulla base dei dati dei soli apicoltori associati risultanti dalle dichiarazioni in Anagrafe apistica dell’anno precedente (es. 2023 per il bando 2024 riferito alla campagna apistica 2025).
(21) Decreto Dipartimentale n. 268392 del 14 giugno 2024. Ripartizione dei finanziamenti del Programma nazionale quinquennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura – campagna apistica 2026. https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21686
(22) European Commission – Directorate-General for Agriculture and Rural Development (2013) Evaluation of measures for the apiculture sector – Final report. Publications Office of the European Union. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e2fc010d-4e1c-4e2b-8425-681fae90a3cf
(23) European Commission – Directorate-General for Agriculture and Rural Development (2013) Evaluation of measures for the apiculture sector – Executive summary. Publications Office of the European Union. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f3fc48e8-7b88-4351-9218-229255fce445
(24) Decreto 5 marzo 2024. Definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse disponibili sul Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/05/21/24A02504/sg
(25) Istruzioni operative AGEA n. 82. https://www.agea.gov.it/portale-apigw/documents/d/agea/agea-2024-0049960-allegato-istruzionioperativen82del20062024-fruttaaguscio2024_signed
(26) V. https://www.reterurale.it/downloads/documenti/Docu_Apicoltura_def.pdf