Il reg. UE 2020/741 finalmente introduce regole uniformi sulla qualità delle acque agricole, a fronte delle esigenze di riutilizzare quelle reflue e garantire al contempo elevati standard di sicurezza alimentare nel mercato interno. (1)
È ora necessario verificare l’idoneità dei sistemi di gestione delle risorse idriche e l’efficacia degli impianti di trattamento delle acque reflue, in vista dell’applicazione delle nuove regole a decorrere dal 26.6.23. L’ABC a seguire.
PREMESSA
Acque agricole, bisogni e incertezze
Le acque agricole rappresentano l’insieme delle risorse idriche impiegate per coltivare i prodotti della terra e mantenere il bestiame. I consumi di maggior più importanti dell’acqua in agricoltura sono legati alle attività di irrigazione.
La crescente pressione sulle risorse idriche in UE, il cambiamento climatico e la scarsità delle acque, il loro crescente livello di contaminazione – anche da residui di pesticidi e altri prodotti agrochimici (2) – causano incertezze sulla disponibilità di questa risorsa essenziale.
Evoluzione delle regole UE
La direttiva 2000/60/CE già aspirava ad ampliare la protezione delle acque superficiali e di falda. Aveva introdotto i criteri di gestione delle risorse idriche nel contesto complessivo dei bacini idrografici, i limiti di emissioni e gli standard di qualità, l’informazione dei cittadini (3,4). Senza tuttavia entrare nel merito delle scelte operate dagli Stati membri su strutture amministrative e procedure di gestione delle risorse idriche.
L’evoluzione della disciplina, attraverso il nuovo regolamento, definisce invece i permessi e gli obblighi dei gestori degli impianti di trattamento (affinamento), i criteri di gestione dei rischi connessi al riutilizzo di acqua, le verifiche di conformità rispetto alle condizioni indicate nei permessi, le informazioni al pubblico, le sanzioni. In modo da garantire livelli uniformi di tutela della salute pubblica, la sanità e il benessere animale, la protezione degli ecosistemi.
A) REG. UE 2020/741. OGGETTO e FINALITÀ
Il reg. (UE) 2020/741 introduce prescrizioni minime da applicare in tutti gli Stati membri sulla qualità delle acque agricole e il loro monitoraggio. Oltre a ‘disposizioni sulla gestione dei rischi e sull’utilizzo sicuro delle acque affinate nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche’. Con le seguenti finalità:
– ‘garantire la sicurezza delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura, onde assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, della salute umana e animale,
– promuovere l’economia circolare,
– favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici, e
– contribuire agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE (3) affrontando in modo coordinato in tutta l’Unione il problema della scarsità idrica e le risultanti pressioni sulle risorse idriche, e
– contribuire di conseguenza anche al buon funzionamento del mercato interno’ (art. 1).
Campo di applicazione
Il regolamento (UE) 2020/741 ‘si applica ogni volta che le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate’ – in conformità alla dir. 91/271/CEE, articolo 12.1 – ‘a fini irrigui in agricoltura’ (come precisato in Allegato I, Sezione 1).
I singoli Stati membri possono ‘decidere che non è opportuno riutilizzare l’acqua a fini irrigui in agricoltura in uno o più dei suoi distretti idrografici o parti di essi, tenendo conto dei criteri seguenti:
a) le condizioni geografiche e climatiche del distretto idrografico o parti di esso,
b) le pressioni sulle altre risorse idriche e lo stato di queste ultime, compreso lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei di cui alla direttiva 2000/60/CE,
c) le pressioni sui corpi idrici superficiali in cui le acque reflue urbane trattate sono scaricate e lo stato di tali corpi idrici,
d) i costi ambientali e in termini di risorse che comportano le acque affinate e altre risorse idriche’ (art. 2. V. nota 5).
B) ACQUE AGRICOLE, SICUREZZA E QUALITÀ
Prescrizioni minime
Le acque ‘affinate’ possono venire destinate al riutilizzo per uso irriguo in agricoltura. Gli Stati membri possono altresì deciderne l’impiego per altri scopi – come il riutilizzo a fini industriali, civili e ambientali – nel rispetto delle pertinenti normative (reg. 2020/741, All. I, Sezione 1).
I parametri fisici (TSS e NTU, Total Suspended Solids e Nephelometric Turbidity Unit), chimici (BOD5, Biochemical Oxygen Demand) e microbiologici – E. Coli, Legionella spp., nematodi intestinali – consentono di classificare le acque in quattro categorie.
Le sole acque di qualità più elevata (cat. A,B) possono venire ammesse a tutte le tecniche di irrigazione (reg. 2020/741, All. I, Sezione 2). Ferme restando le misure minime di prevenzione in zootecnia che vietano, ad esempio, l’esposizione dei suini a foraggi così irrigati e il pascolo non asciutto delle vacche da latte in lattazione (All. II, Tabella 1).
Valutazione del rischio
La valutazione del rischio deve altresì considerare, ‘come minimo, i seguenti obblighi e prescrizioni:
a) la prescrizione di ridurre e prevenire l’inquinamento delle acque causato da nitrati, ai sensi della direttiva 91/676/CEE,
b) l’obbligo che le aree protette di acqua destinate al consumo umano rispettino le prescrizioni della direttiva 98/83/CE,
c) la prescrizione di soddisfare gli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE,
d) la prescrizione di prevenire l’inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi della direttiva 2006/118/CE,
e) la prescrizione di soddisfare gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti di cui alla direttiva 2008/105/CE,
f) la prescrizione di rispettare gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti rilevanti a livello nazionale, vale a dire inquinanti specifici dei bacini idrografici, di cui alla direttiva 2000/60/CE,
g) la prescrizione di soddisfare gli standard di qualità delle acque di balneazione di cui alla direttiva 2006/7/CE,
h) le prescrizioni concernenti la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi della direttiva 86/278/CEE,
i) le prescrizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari stabilite dal regolamento (CE) n. 852/2004 e gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per la gestione dei rischi microbiologici nei prodotti ortofrutticoli freschi a livello di produzione primaria mediante una corretta igiene,
j) le prescrizioni per l’igiene dei mangimi stabilite dal regolamento (CE) n. 183/2005,
k) la prescrizione di rispettare i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005,
l) la prescrizione di rispettare i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006,
m) le prescrizioni relative ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di cui al regolamento (CE) n. 396/2005,
n) le prescrizioni in materia di salute degli animali di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011’ (reg. 2020/741, All. II, punto 5).
Valutazione del rischio. Antibiotico-resistenza e microplastiche
L’analisi del rischio – in base all’esito della valutazione – può comportare prescrizioni supplementari. In particolare su:
‘a) metalli pesanti,
b) antiparassitari,
c) sottoprodotti di disinfezione,
d) medicinali,
e) altre sostanze che destano crescente preoccupazione, tra cui i microinquinanti e le microplastiche,
f) la resistenza agli agenti antimicrobici’ (reg. 2020/741, All. II, punto 6).
Acque agricole, i controlli
La frequenza minima delle attività ordinarie di monitoraggio delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura varia in relazione alle loro categorie. Con prescrizioni più rigorose per la verifica degli obiettivi prestazionali (riduzione di log10) nelle acque di categoria A e B, destinate all’impiego senza limiti in agricoltura.
I criteri di campionamento e analisi, ai fini di validazione e monitoraggio, seguono gli standard ISO applicabili alle relative attività. Anche per quanto attiene alla documentazione e registrazione dei dati (All I, tabelle 3 e 4).
C) PERMESSI
Piano di gestione dei rischi
Produzione, erogazione e utilizzo di acque affinate sono vincolati alla concessione di un permesso che l’autorità competente rilascia a seguito della verifica di conformità del ‘piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua’ (articoli 5,6). Tale piano deve comprendere:
‘1. Descrizione dell’intero sistema di riutilizzo dell’acqua, dall’ingresso delle acque reflue nell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane al punto di utilizzo, compresi le fonti di acque reflue, le fasi di trattamento e le relative tecnologie utilizzate presso l’impianto di affinamento, l’infrastruttura di erogazione, distribuzione e stoccaggio, l’utilizzo previsto, il luogo e il periodo di utilizzo (…), le tecniche di irrigazione, il tipo di coltura, le altre fonti idriche se sono previste miscelazioni e i volumi di acque affinate da erogare.
2. Individuazione di tutte le parti coinvolte nel sistema di riutilizzo dell’acqua e una chiara descrizione dei rispettivi ruoli e responsabilità.
3. Individuazione di potenziali pericoli, in particolare la presenza di agenti inquinanti e patogeni, e di possibili eventi pericolosi quali un malfunzionamento del trattamento o fuoriuscite o contaminazioni accidentali nel sistema di riutilizzo dell’acqua [v. paragrafi Valutazione del rischio].
4. Individuazione degli ambienti e delle popolazioni a rischio nonché delle vie di esposizione ai pericoli potenziali individuati, tenendo conto di fattori ambientali specifici, quali l’idrogeologia, la topologia, il tipo di suolo e l’ecologia locali, e di fattori relativi al tipo di colture e di pratiche agricole e di irrigazione impiegate (…)’.
CONCLUSIONI PROVVISORIE
L’applicazione delle nuove regole comporta di fatto l’intera rivisitazione dei sistemi di riutilizzo delle acque reflue in agricoltura consolidati da decenni, oltre alla revisione del codice dell’ambiente e dello storico ‘decreto effluenti’. (7) La direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle delle acque reflue urbane, si ricorda, ha escluso i Comuni con meno di 2.000 abitanti dall’obbligo di installare gli impianti di trattamento delle acque fognarie. Non stupisce perciò che il 38% degli agglomerati, a cui corrisponde il 52% del carico totale generato di acque reflue in Italia, sia risultato non conforme ai requisiti della direttiva. (8)
Il nuovo regolamento, d’altra parte, fa salva l’applicazione del reg. CE 852/04. (9) Vale a dire che ‘non impedisce agli operatori del settore alimentare di ottenere la qualità dell’acqua necessaria per conformarsi a tale regolamento utilizzando, in una fase successiva, vari metodi di trattamento delle acque, da soli o in combinazione con opzioni diverse dal trattamento, né di utilizzare fonti idriche alternative a fini irrigui in agricoltura’ (reg. UE 2021/741, art. 2.4). Il rischio più grave è dover dipendere dalle acque di falda. Cioè aggravare, anziché alleviare, la pressione sulle acque sotterranee. Anche perciò bisogna costruire subito dighe adeguate a raccogliere anziché disperdere l’acqua dei torrenti puliti, come l’Enza. (9)
Dario Dongo e Ylenia Desireè Patti Giammello
Note
(1) Reg. UE 2020/741, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua. Su Europa Lex, https://bit.ly/3EVezxC
(2) Dario Dongo. ISPRA, rapporto 2020 sui pesticidi nelle acque. GIFT (Great Italian Food Trade). 24.12.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/ispra-rapporto-2020-sui-pesticidi-nelle-acque
(3) Dir. 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. Testo consolidato al 20.11.14 su Europa Lex, https://bit.ly/3o9hQTX
(4) Il diritto dei cittadini all’accesso all’informazione ambientale è stato poi ampliato nell’apposita direttiva 2003/4/CE, recepita in Italia con d.lgs. 195/05 e successive modifiche (testo aggiornato al 15.9.10 su Normattiva https://bit.ly/2XFTIh4)
(5) Gli Stati membri devono comunicare a Bruxelles ogni eventuale limite al riutilizzo di acque reflue urbane in agricoltura, e la sua giustificazione. E la Commissione europea può procedere al suo riesame, comunque dovuto ogni 6 anni (reg. UE 2020/741, articolo 2)
(6) Dario Dongo. Microplastiche nelle acque e in agricoltura, primo studio in Lombardia. GIFT (Great Italian Food Trade). 18.12.18, https://www.greatitalianfoodtrade.it/salute/microplastiche-nelle-acque-e-in-agricoltura-primo-studio-in-lombardia
(7) L’ultima versione del c.d. decreto effluenti è il DM 25.2.16 n. 5046 (https://bit.ly/3idOhg6). ‘Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all’art. 112 [utilizzazione degli effluenti di allevamento, ndr] del d.lgs. 3.4.06 n. 152 [Codice dell’ambiente, https://bit.ly/3ujP97N] nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato di cui all’art. 52, comma 2-bis del DL 22.6.12, n. 83, convertito in legge 7.8.12 n. 134’ [disposizioni in materia di rintracciabilità dei rifiuti, https://bit.ly/3ESOHSV]
(8) Commissione Europea (2020). 10th Technical assessment on UWWTD implementation. Annex III, National chapters. https://bit.ly/3oeaJJN
(8) Reg. UE 852/04, c.d. Igiene 1, sull’igiene dei prodotti alimentari. Modificato da ultimo con reg. UE 2021/382 https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/reg-ue-2081-382-cultura-della-sicurezza-redistribuzione-alimenti-gestione-allergeni/
(9) Dario Dongo. La diga di Vetto per salvare i prati stabili del Parmigiano Reggiano. GIFT (Great Italian Food Trade). 24.8.21. https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/la-diga-di-vetto-per-salvare-i-prati-stabili-del-parmigiano-reggiano