Il recupero crediti all’estero trova finalmente un rimedio efficace, nei Paesi membri UE. Grazie al decreto legislativo approvato domenica 18.10.20, dal Consiglio dei ministri, in attuazione del regolamento (UE) n. 655/2014.
La nuova procedura si applica soltanto ai casi transnazionali, vale a dire quelli in cui l’autorità giudiziaria che tratta la domanda di ordinanza di sequestro conservativo è ubicata in uno Stato membro e il conto bancario oggetto dell’ordinanza è tenuto in un altro Stato membro.
Recupero crediti e sequestro conservativo dei conti correnti in UE
Il reg. UE 655/14 ha istituito ‘una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale’. (1)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola e del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato in via definitiva un decreto legislativo che adegua le norme nazionali alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014.
Ordinanza europea di sequestro conservativo
Il creditore ha diritto a ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo delle somme detenute dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri UE. Attraverso una procedura rapida alternativa al procedimento stabilito dal diritto nazionale. Inaudita altera parte, al ricorrere dei presupposti.
La procedura si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale, ivi inclusi quelli che derivano da prestazioni professionali e attività lavorative. Con le esclusioni che seguono:
– crediti verso debitori sottoposti a procedure d’insolvenza (fallimento, concordati, amministrazioni controllate e procedure concorsuali di vario tipo, previste nei diversi regimi nazionali),
– responsabilità dello Stato per atti ed omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (reg. UE 655/14, articolo 2.1),
– crediti che derivano da arbitrati,
– crediti fiscali, doganali e amministrativi,
– sicurezza sociale,
– diritti patrimoniali che derivano da rapporti fra coniugi o relazioni more uxorio,
– testamenti, successioni e obbligazioni mortis causa.
Sono esclusi da sequestro ‘i conti bancari che sono esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro in cui è tenuto il conto’ e le somme presso enti finanziari che non raccolgono depositi (es. enti che forniscono finanziamenti a progetti di esportazione e di investimento o a progetti nei Paesi in via di sviluppo, ovvero forniscono servizi del mercato finanziario. Reg. UE 655/14, articolo 2.3).
Procedura
Il procedimento può venire attivato:
– prima o in qualsiasi fase del giudizio di merito, ovvero
– dopo una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongano al debitore un obbligo di pagamento (reg. UE 655/14, articoli 5 e seguenti).
L’autorità giudiziaria competente a emettere un’ordinanza di sequestro conservativo è in genere quella competente a statuire nel merito della pretesa. Qualora il debitore sia un consumatore, la competenza ricade sull’autorità giudiziaria dello Stato membro ove lo stesso è domiciliato.
I termini uniformi per la decisione sulla domanda di ordinanza di sequestro conservativo sono definiti all’articolo 18 del reg. UE 655/14. L’ordinanza di sequestro conservativo emessa in uno Stato membro è riconosciuta ed è esecutiva negli altri Stati membri senza necessità di una procedura speciale né di una dichiarazione di esecutività (reg. UE 655/14, articolo 22).
Informazione sui conti bancari
A seguito di accertamento del credito (mediante decisione giudiziaria, transazione giudiziaria o atto pubblico esecutivi), qualora il creditore ‘abbia motivo di ritenere che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato membro, ma non conosca il nome e/o l’indirizzo della banca, né il codice IBAN, BIC o altra coordinata bancaria che permetta di identificare la banca, può chiedere all’autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo di richiedere che l’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione ottenga le informazioni necessarie per consentire l’identificazione della banca o delle banche e del conto o dei conti del debitore’ (reg. UE 655/14, articolo 14).
Condizioni
Il creditore deve produrre prove sufficienti a convincere l’autorità giudiziaria in merito alla sussistenza di un rischio concreto che giustifica il congelamento del conto bancario del debitore. (2)
I crediti possono anche essere non ancora esigibili, ‘purché tali crediti derivino da una transazione o da un evento che ha già avuto luogo e se ne possa stabilire l’importo, compresi i crediti rientranti nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi e azioni di risarcimento danni o di restituzione nascenti da illecito penale’. (3)
La possibilità di agire senza audizione preventiva del debitore viene controbilanciata mediante appositi meccanismi di salvaguardia. Varie forme di impugnazione – ivi compresa la possibilità di opporsi all’ordinanza di sequestro conservativo a seguito di sua notifica (4) – ma anche la possibilità per il giudice di imporre al creditore il deposito di una cauzione per la copertura di eventuali danni, in ipotesi di soccombenza. (5) Senza trascurare i diritti dei terzi. (6). Sono infine introdotte alcune ipotesi di responsabilità presunta del creditore (reg. UE 655/14, articolo 13).
Seguiranno aggiornamenti.
Dario Dongo
Note
(1) Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15514, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1603028120002&uri=CELEX%3A32014R0655
(2) Il c.d. periculum in mora ricorre allorché ‘l’esecuzione di una decisione giudiziaria esistente o futura potrebbe essere impedita o resa assai più difficile in quanto sussiste il rischio concreto che, prima che il creditore sia in grado di ottenere l’esecuzione di una decisione giudiziaria esistente o futura, il debitore possa aver dissipato, nascosto o distrutto i suoi beni o averne disposto al di sotto del valore, in misura insolita o attraverso un’azione insolita’ (reg. UE 655/14, considerando 14, articolo 12)
(3) Reg. UE 655/14, considerando 12
(4) Reg. UE 655/14, articoli 33-37
(5) ‘Nei casi in cui il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongano al debitore di pagare il credito vantato dal creditore, la costituzione di una garanzia dovrebbe essere la regola e l’autorità giudiziaria dovrebbe concedere una dispensa da tale obbligo o richiedere la prestazione di una garanzia di un importo inferiore solo in via eccezionale qualora ritenga che la garanzia sia inopportuna, superflua o sproporzionata nelle circostanze del caso’ (reg. UE 655/14, considerando 18, articolo 38)
(6) Reg. citato, articolo 39
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.