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Protezione indicazioni geografiche, l’UE verso l’Atto di Ginevra

Denominazioni d’Origine (DO) e Indicazioni Geografiche (GI). Il 14.3.19 l’Unione Europea ha deciso di aderire all’Unione di Lisbona, per la loro protezione internazionale. Almeno in parte, in teoria. Tutto bene, un eufemismo.

Protezione internazionale delle GIs, da Lisbona a Ginevra

L’Unione europea, nella legislatura ormai in chiusura, ha iniziato a smantellare il sistema di protezione delle DOP e IGP registrate nel vecchio continente. Con il paradosso di legittimare il ‘Parmesan’ ed evocazioni parziali dei nomi tutelati (es. ‘mozzarella Tokyo DOP, ‘prosciutto di Palma DOP’, etc.), nell’accordo di partenariato con il Giappone (JEFTA). Piuttosto che rinunciare a Gorgonzola, Fontina e Asiago DOP – e più in generale a 6/7 delle GIs italiane – nel trattato con il Canada (CETA). Nel più ampio contesto dei trattati tossici che questa Europa porta avanti, per immolare democrazia e diritti umani sull’altare del neoliberismo. In attesa dello zombie TTIP, per l’epilogo transatlantico. (1)

Ed è la stessa UE, per curiosa congiuntura astrale, a riscoprire ora l’accordo internazionale di Lisbona del 1958 per la protezione internazionale delle indicazioni geografiche. Riconsiderando l’opportunità di seguire una singola procedura di registrazione internazionale, con costi e formalità minime, per rafforzare il regime di tutela delle GIs.

L’Accordo di Lisbona, gestito dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO, Worldwide Intellectual Property Organization), venne in effetti stipulato per facilitare e promuovere il riconoscimento delle (sole) denominazioni d’origine. Ma non ha raggiunto l’obiettivo, nei 61 anni intercorsi, a causa delle limitate adesioni. Solo sette Stati europei ne sono membri – Francia e Portogallo dal ‘66, Ungheria (‘67), Italia (‘68), Bulgaria (‘75), Repubblica ceca e Slovacchia (‘93) – mentre altri tre, pur avendo firmato l’accordo, non lo hanno ratificato (Grecia, Romania e Spagna).

L’Atto di Ginevra, nel 2015, ha integrato l’Accordo di Lisbona rafforzandone l’ambito di tutela sotto due aspetti:

  • campo di applicazione, esteso dalle sole denominazioni di origine a tutte le indicazioni geografiche, secondo definizioni che sono coerenti a quelle previste in apposita legislazione europea (oltreché nell’accordo TRIPS, ‘Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights’, in ambito WTO),
  • organizzazioni internazionali, quali l’Unione europea, ammesse ad aderirvi e così di diventare parti contraenti dell’Unione di Lisbona.

Atto di Ginevra, la registrazione internazionale di DO e IG

L’Accordo di Lisbona, così come integrato dall’Atto di Ginevra, definisce le modalità, condizioni e procedure mediante le quali le parti contraenti possono chiedere la protezione di denominazioni di origine (DO) e indicazioni geografiche (IG).

La protezione di DO e IG deve anzitutto venire formalizzata nel Paese (o organizzazione internazionale) membro dell’Unione di Lisbona, affinché essa possa venire registrata e tutelata in tale ambito. Le parti contraenti sono quindi tenute a proteggere nei rispettivi territori le denominazioni di origine (DO) e indicazioni geografiche (IG) registrate presso l’Organizzazione Internazionale della Proprietà Intellettuale (OMPI, o WIPO).

È tuttavia fatta salva la possibilità di altri contraenti di obiettare alla registrazione. Sulla base, tra l’altro, della preesistenza di un marchio simile già protetto sul proprio territorio (es. ‘prosciutto di Parma’ in Canada). In tal caso la dichiarazione di rifiuto, che può venire impugnata dalla parte interessata, deve venire notificata a WIPO entro un anno dal recepimento della notifica di registrazione (art.9).

Ogni parte contraente deve predisporre i mezzi giuridici idonei a impedire l’uso della denominazione di origine o dell’indicazione geografica in relazione a prodotti del medesimo tipo, bensì di diversa origine a quella oggetto di registrazione. Con estensione della tutela a prodotti di diverse classi merceologiche e a servizi, qualora il richiamo al nome registrato possa suggerire un collegamento che presenti il rischio di:

  • ledere gli interessi della DO o IG, o comunque comprometterne o indebolirne la reputazione, ovvero
  • consentire al richiedente di trarne indebito vantaggio.

È altresì vietata qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore in merito all’effettiva origine, provenienza o natura dei prodotti. (art. 11)

Il legame tra l’origine o provenienza e le caratteristiche del prodotto costituisce ora ‘conditio sine qua non’ alla sua protezione come DO o GI nell’Accordo di Lisbona, laddove tale requisito sia previsto come obbligatorio e la domanda di registrazione non vi si conformi. Le domande devono includere notizia di precedenti dinieghi di tutela, anche parziali, per quanto a conoscenza del richiedente.

Le tasse di registrazione passano da 500 CHF a 1.000 CHF. Nell’occasione si applica un obolo supplementare (500 CHF) per ogni nome già registrato. Ed è introdotto un ‘margine di flessibilità’ affinché in futuro i membri possano versare maggiori contributi, ove richiesto da esigenze di bilancio. Le parti contraenti possono inoltre applicare una tassa individuale a copertura dei costi dell’esame sostanziale della registrazione internazionale.

L’Italia ha registrato nel Sistema Lisbona 175 denominazioni di origine, tra cui il ‘Parmigiano Reggiano’ e il ‘Grana Padano’, su altrettanti alimenti e bevande. Rispetto a un totale di 1.130 prodotti iscritti nel ‘Lisbon Express Database’ e così tutelati (almeno in teoria) nel contesto dell’Unione di Lisbona. (4) A fronte degli oltre 3.000 nomi di vini, liquori e prodotti alimentari degli Stati membri e di Paesi terzi (in condizioni di parziale reciprocità) attualmente registrati in UE.

Adesione all’Atto di Ginevra e all’Unione di Lisbona, accordo UE 

Il ‘sistema Lisbona’ può proteggere le DO e IG registrate in UE a condizione che l’Unione Europea diventi parte contraente dell’Atto di Ginevra e quindi aderisca all’Unione di Lisbona. L’adesione è necessaria anche per consentire all’UE di esercitare le funzioni che le competono in via esclusiva, nell’ambito dei suoi sistemi di protezione di denominazioni di origine e indicazioni geografiche sui prodotti agricoli e alimentari.

La Commissione Europea aveva quindi proposto al Consiglio, il 27.7.18, di aderire all’Atto di Ginevra. (2) Il 14.3.19 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto un accordo politico sulle norme che stabiliscono in che modo l’UE opererà come membro dell’Atto di Ginevra. Affinché l’UE possa entrare formalmente a far parte dell’Atto di Ginevra, il progetto di regolamento dovrà ora essere approvato formalmente dal Parlamento Europeo e dal Consiglio. (3)

Una volta che l’UE sarà divenuta parte contraente dell’Atto di Ginevra, l’Unione dovrà presentare un elenco di denominazioni d’origine e indicazioni geografiche estratte dai propri registri (da concordare con gli Stati membri), in relazione alle quali è chiesta la protezione nell’ambito del sistema di Lisbona.

Successive domande, relative a ulteriori nomi di specificità registrate, potranno venire presentate su iniziativa della Commissione ovvero, tramite essa, da Stati membri o gruppi di operatori interessati.

Protezione delle specialità europee, dalle parole ai fatti

Il Commissario per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil Hogan, ha dichiarato che ’grazie a questo accordo politico, le indicazioni geografiche dell’UE possono beneficiare di una protezione maggiore a livello multilaterale. L’accordo integrerà gli accordi bilaterali che proteggono già le indicazioni geografiche dell’UE nel mondo.’

Peccato soltanto che gli accordi bilaterali portati avanti dalla Commissione a cui Hogan appartiene abbiano invece tradito il sistema europeo di tutela delle specialità agro-alimentari tradizionali radicate sui territori. In pochi mesi, tra CETA e JEFTA, i traditori di Bruxelles hanno fatto implodere un sistema le cui fondamenta risalgono a 68 anni fa, nella ‘Convenzione internazionale sull’uso delle designazioni d’origine e delle denominazioni dei formaggi’ (a Stresa, l’1.6.1951).

In sede di negoziato di accordi bilaterali (quali il CETA o l’accordo attualmente in fase di negoziato con il Mercosur), l’UE deve spesso accontentarsi di un elenco molto limitato di denominazioni, il che crea grande frustrazione tra i produttori le cui DO o IG rimangono escluse da tali elenchi. In un contesto multilaterale, come quello del sistema di Lisbona, in cui tutti i paesi partecipanti riconoscono il valore e i vantaggi di un’adeguata protezione delle DO e delle IG, la Commissione dovrebbe essere determinata e ambiziosa nel suo tentativo di registrare tutte le denominazioni dell’Unione. O almeno, quelle con un autentico valore commerciale internazionale’ (On.le Czesław Adam Siekierski, Commissione AGRI, Parlamento europeo, 1.10.18) 

Dalle parole ai fatti, sembra piuttosto che l’Unione europea insista nel logorare il sistema di protezione di DOP e IGP. Mettendo le basi affinché la tutela pubblica ceda definitivamente il passo agli interessi privati. Il principio di anteriorità farà prevalere i marchi registrati prima, senza distinguere tra i diritti individuali e quelli collettivi (tra i quali ultimi le DO e IG si iscrivono). Con la probabile beffa di trovarsi, nella stessa Europa, a dover riconoscere e non poter ostacolare l’uso di marchi evocativi delle nostre specificità.

Dario Dongo

Note

(1) Il TTIP (Trattato UE – USA) è stato riproposto dalla Commissione europea al Parlamento europeo. Il 22.3.19 il Consiglio europeo ha accettato di dare alla Commissione europea l’incarico di riaprire i negoziati con Trump, col via libera anche dell’Italia.

(2) https://ec.europa.eu/info/news/eu-join-geneva-act-lisbon-agreement-better-protect-gis-2018-jul-27_en

(3) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0365&from=IT

(4) https://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp

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