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Pratiche commerciali sleali, via libera alle vendite sottocosto

Le vendite sottocosto nella filiera agroalimentare raccolgono il via libera nello schema di decreto legislativo sulle pratiche commerciali sleali.

La messa in mora dell’Italia a Bruxelles, per il ritardo nel recepire la direttiva UTPs (Unfair Trading Practices), non è bastata a garantirne il rispetto (1,2). Brevi note a seguire.

Campo di applicazione

Lo schema di decreto legislativo ‘recante attuazione della direttiva (UE) 2019/633’ esclude dalla nozione di ‘contratti di cessione’ – e così, dall’apposito regime di tutela dei fornitori – ‘i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi siano soci e a organizzazioni di produttori’ (articolo 2.1.e).

Questa limitazione è incompatibile con la direttiva UTPs (Unfair Trading Practices) poiché riduce, anziché rafforzare, i livelli minimi di tutela dei fornitori. Arrecando pregiudizio sia alle imprese agricole che forniscono cooperative e organizzazioni dei produttori (OP), sia a queste ultime. Come si è analizzato nel caso della cooperativa Compral Latte. (vedi nota 3). Oltre a causare distorsioni della concorrenza tra cooperative, OP e altre realtà produttive.

Vendite sottocosto

1) Legge delega

La legge di delegazione europea, all’articolo 7 (Disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari), ha introdotto una regola di base e un apposito criterio per la sua applicazione:

– regola. La fissazione da parte dell’acquirente di un prezzo di vendita inferiore di almeno il 15% rispetto ai costi medi di produzione dovrebbe venire considerata quale parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale,

– criterio. I costi medi di produzione devono venire elaborati, e aggiornati con cadenza mensile, da parte di ISMEA, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e alimentare (legge 53/21, art. 7.1.q).

2) Schema di decreto legislativo

Il decreto introduce il divieto generico di imporre ‘condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, e in particolare la vendita di prodotti agricoli e alimentari a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione’ (articolo 5.1.b). Un concetto ben diverso da quello espresso nella legge delega, che espressamente riferisce al -15%, oltreché indeterminato.

L’ICQRF – designato quale autorità di controllo – avrebbe così la discrezionalità di valutare se i prezzi di vendita siano ‘palesemente al di sotto’ (-15, -20, -30%?) dei costi di produzione, come risulterebbero dall’elaborazione mensile di ISMEA. La quale dovrebbe basarsi su ‘criteri pubblici e confrontabili, tenendo conto della specificità di ciascun settore merceologico’ (articolo 5.5).

In ipotesi di accertamento della violazione della norma, l’ICQRF potrebbe applicare una sanzione amministrativa pecuniaria dallo 0,3% al 3% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento (articolo 10.6).

3) Merci deperibili

Il Parlamento aveva delegato il governo deve rivedere la disciplina delle vendite sottocosto di cui al DPR 218/01, (4) per limitare la vendita sottocosto di prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili ai soli casi di:

– merci invendute a rischio di deperibilità e

– operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta,

– fatto ‘salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto’ (art. 7.1.r).

I predetti limiti sono stati recepiti solo in parte nello schema di decreto, all’articolo 7 (disciplina della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari). Laddove si legittima il sottocosto sulle merci deperibili – purché ‘concordato per iscritto’ – senza badare alle perdite per il fornitore.
Con il misero contentino, qualora fosse sfuggita una firma al contratto in perdita, di ricalcolare il prezzo sulla base dei costi medi di produzione rilevati da ISMEA (se disponibili. Altrimenti in base al prezzo medio applicato a prodotti simili nel mercato di riferimento).

Dario Dongo

Immagine di copertina, ‘Suicide dans le monde agricole’, 2013, Canal Blog 

Note

(1) Gli Stati membri avrebbero dovuto pubblicare le norme nazionali di attuazione della direttiva entro l’1.5.21 e applicarle effettivamente entro l’1.11.21 (dir. UE 2019/633, articolo 13). V. anche paragrafo ‘Giustizia o rivolta’, nel precedente articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/pastori-sardi-e-pratiche-commerciali-sleali-sanzioni-irrisorie-dell-antitrust-a-f-lli-pinna-e-altri-5-caseifici

(2) Dario Dongo. Pratiche commerciali sleali e legge di delegazione europea, analisi critica. GIFT (Great Italian Food Trade). 24.4.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/pratiche-commerciali-sleali-e-legge-di-delegazione-europea-analisi-critica

(3) Dario Dongo. Pratiche commerciali sleali, l’Italia prova a escludere cooperative e organizzazioni dei produttori. GIFT (Great Italian Food Trade). 17.10.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/pratiche-commerciali-sleali-litalia-prova-a-escludere-cooperative-e-organizzazioni-dei-produttori/

(4) DPR 6.4.01, n. 218. Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Su Normattiva, https://bit.ly/3E4hlzm 

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