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Pratiche commerciali sleali, la direttiva UE 2019/633

La direttiva (UE) n. 2019/633 – sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare – è stata finalmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE 25.4.19. (1) Breve riepilogo a seguire.

Direttiva UE 2019/633. Campo di applicazione 

La direttiva UTPs (Unfair Trading Practices) ha lo scopo di ‘contrastare le pratiche che si discostino nettamente dalle buone prassi commerciali, sono contrarie ai principi di buona fede e correttezza e sono imposte unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte’ (articolo 1.1).

Campo di applicazione. La direttiva si applica a determinate pratiche commerciali sleali attuate nella vendita di prodotti agricoli e alimentari:

a) da parte di fornitori con un fatturato annuale pari o inferiore a € 2 milioni ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a € 2 mio,

b) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra € 2 e 10 mio ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a € 10 mio,

c) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra € 10 e 50 mio ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a € 50 mio,

d) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra € 50 e 150 mio ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a € 150 mio,

e) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra € 150 e 350 mio ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a €350 mio’. (art. 1.2).

Nei rapporti con la PA (pubblica amministrazione), in deroga a quanto sopra previsto, la direttiva si applica a tutte le vendite di prodotti agricoli e alimentari da parte di fornitori con un fatturato annuale pari o inferiore a 350 milioni di euro. Non si applica, viceversa, agli accordi tra fornitori e consumatori. (2)

I prodotti agricoli e alimentari oggetto della direttiva sono quelli definiti dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). In particolare quelli elencati in Allegato I, tra cui figurano anche animali vivi, budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci. Prodotti di origine animale (non nominati né compresi altrove, es. latte e derivati). Ma anche quelli non elencati in tale allegato e che vengono trasformati a partire da tali prodotti per uso alimentare (es. gelatine alimentari).

Per ‘acquirente’ si intende ‘qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal luogo di stabilimento di tale persona, o qualsiasi autorità pubblica nell’Unione che acquista prodotti agricoli e alimentari’. Oltre a gruppi di persone fisiche e giuridiche. Il fornitore è invece definito come ‘qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, che vende prodotti agricoli e alimentari. Il termine «fornitore» può includere un gruppo di tali produttori agricoli o un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche, come le organizzazioni di produttori, le organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni’ (art. 2).

Dir. UE 2019/633, le pratiche commerciali vietate e quelle ‘condizionate’

Un ‘elenco minimo‘ delle pratiche sleali vietate, che abbiamo già illustrato nel precedente articolo, è definito all’articolo 3. Anche in relazione ‘ai servizi forniti dall’acquirente al fornitore’ (es. marketing e logistica). In particolare, devono essere sempre vietate le prassi inserite nella ‘lista nera’. Come i ritardi di pagamento dei prodotti deperibili, l’annullamento di ordini con breve preavviso, le modifiche unilaterali o retroattive dell’accordo di fornitura, l’uso improprio di informazioni riservate e la ritorsione o minaccia di ritorsione nei confronti del fornitore.

Altre pratiche (nella ‘lista grigia’) saranno consentite solo se ‘precedentemente concordate in termini chiari ed univoci nell’accordo di fornitura o in un altro accordo successivo tra il fornitore e l’acquirente’. Tra queste, la restituzione da parte dell’acquirente di prodotti alimentari invenduti, il pagamento da parte del fornitore della promozione o commercializzazione dei prodotti alimentari venduti dall’acquirente e i costi di immagazzinamento, esposizione o inserimento in listino di prodotti agroalimentari (art. 3.2).

termini di pagamento – 30 giorni per i prodotti deperibili, 60 giorni per gli altri – decorrono, si noti bene, a partire dalla data di consegna, ‘dalla data in cui è stato stabilito l’importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva’. (3) I legislatori nazionali dovranno quindi porre un limite temporale alla data di definizione dell’importo da corrispondere, per prevenire eventuali abusi a cui la direttiva si presta.

Denunce, riservatezza, risoluzione alternativa delle controversie

I fornitori possono presentare denunce all’autorità di contrasto dello Stato membro ove sono stabiliti, oppure a quella dello Stato membro in cui è stabilito l’acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata. Le organizzazioni di fornitori, produttori e loro associazioni possono presentare denuncia su richiesta di uno o più dei loro membri (o su richiesta di uno o più dei soci delle rispettive organizzazioni), qualora ritengano di avere subito una pratica commerciale vietata.

Altre organizzazioni ‘che hanno un interesse legittimo a rappresentare i fornitori’ (es. associazioni rappresentative di agricoltori, artigiani e PMI) hanno a loro volta diritto di presentare denunce. A condizione che si tratti di persone giuridiche indipendenti senza scopo di lucro (articolo 5, ‘denunce e riservatezza’).

L’autorità di contrasto deve ‘tutelare adeguatamente l’identità del denunciante o dei membri o fornitori’ che ne facciano richiesta. Con obbligo di informare il denunciante e di procedere, ‘entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento della denuncia’.

ll ricorso volontario a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie efficaci e indipendenti come la mediazione – fatti salvi i diritti di denuncia e i poteri delle autorità di contrasto – potrà venire promosso da parte degli Stati membri (articolo 7, ‘risoluzione alternativa delle controversie’).

Pratiche commerciali sleali, doveri degli Stati membri e tempi di applicazione 

L’effettiva applicazione della direttiva dovrà venire garantita dagli Stati membri seguendo appositi criteri, che comprendono la designazione a livello nazionale delle ‘autorità di contrasto’ (art. 6). Le quali dovranno ‘collaborare efficacemente tra loro e con la Commissione’, per la ‘reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera’. Anche mediante ‘raccomandazioni volte a promuovere l’applicazione coerente della presente direttiva e a potenziare il contrasto’ nel Mercato interno (art. 8).

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre norme nazionali volte a contrastare le pratiche commerciali sleali più rigorose di quelle previste nella direttiva, compatibilmente con le norme relative al funzionamento del mercato interno. Rimangono altresì impregiudicate le norme nazionali atte a contrastare le pratiche commerciali sleali che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva UTPs, sempre a condizione che esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno.

La direttiva, in vigore dal 30.4.19, dovrà venire recepita dagli Stati membri entro il 10.5.21. Mediante adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarvisi, ivi compresa l’individuazione e l’attribuzione di poteri alle delle ‘autorità di contrasto’ incaricate di vigilanza e sanzioni. Le norme nazionali dovranno venire applicate al più tardi entro il 10.11.21 (art. 13.1). Gli accordi di fornitura conclusi prima della pubblicazione delle misure nazionali di recepimento della direttiva dovranno venire adeguati grazie entro i 12 mesi successivi (art. 1.4).

Dario Dongo

Note

(1) V. dir. UE 2019/633, su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1556899533857&uri=CELEX:32019L0633

(2) Le pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori sono invero già disciplinate dalla dir. 2005/29/CE, recepita in Italia con il c.d. Codice del Consumo (d.lgs. 205/06)

(3) In luogo del ‘fine mese data consegna o ricezione fattura’ stabilito in Italia dall’articolo 62 della legge 24.3.12 n. 27, che di fatto ha finora consentito di prorogare fino a 60 giorni il giorno di decorrenza dei termini di pagamento (mediante fatturazione posticipata all’inizio del mese successivo alla consegna delle merci). Per approfondimenti, si veda l’ebook dello scrivente ‘Articolo 62, una rivoluzione’, download gratuito su https://ilfattoalimentare.it/scarica-gratis-libro-articolo-62-pagamenti-commercio.html

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