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Miele, succhi di frutta, confetture e marmellate, latte disidratato. Proposte di riforma dei marketing standard in UE

La Commissione europea ha adottato una serie di proposte di riforma del marketing standard dei prodotti agroalimentari in UE – relative a miele, succhi di frutta, confetture e marmellate, latte conservato disidratato (in tutto o in parte) senza lattosio. (1)

1) Marketing standard dei prodotti agroalimentari, proposte di riforma delle normative UE

Le proposte di riforma del marketing standard dei prodotti agroalimentari in UE riguardano le c.d. ‘direttive della prima colazione’:

  • miele (dir. 2001/110/CE),
  • succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana (dir. 2001/112/CE),
  • confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni (dir. 2001/113/CE),
  • alcuni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato (dir. 2001/114/CE). (1)

2) Obiettivi delle proposte di riforma

Le riforme del marketing standard dei prodotti ortofrutticoli proposte dalla Commissione europea perseguono diversi obiettivi, in linea con la strategia UE ‘Farm to fork’:

  • offrire ai consumatori maggiori informazioni in merito all’origine dei prodotti, migliorando altresì la trasparenza del mercato interno grazie a norme uniformi di commercializzazione ed etichettatura, (2)
  • promuovere lo sviluppo di alimenti con profili nutrizionali più equilibrati (con attenzione agli zuccheri, in linea con il parere EFSA, 2022) e più sostenibili,
  • ridurre gli sprechi alimentari, incentivando l’acquisto di prodotti locali e le donazioni delle eccedenze.

3) ‘Direttive della prima colazione’, le proposte di riforma

3.1) Miele, indicazione d’origine

L’origine del miele – intesa quale luogo della sua raccolta – ha indubbia influenza sulle caratteristiche e la qualità del prodotto, come si è visto. Il suo marketing standard consentono però tuttora di designare la miscela di mieli da più Paesi con diciture genericissime quali ‘UE’, ‘non-UE’ o addirittura ‘UE e non UE’, (cioè ‘Origine Pianeta Terra’).

La Honey Directive No 2011/110/EC, oltretutto, rimette ai legislatori nazionali la facoltà di definire obblighi più stringenti sull’etichettatura di origine del miele. Con il risultato di frammentare le regole, alterare la concorrenza tra operatori di diversi Stati membri, fornire tutela asimmetrica ai consumatori. (3)

La proposta di modifica prevede perciò l’obbligo di indicare in etichetta tutti i singoli Paesi di origine del miele, anche in ipotesi di miscele. Una sola esenzione è prevista a favore del settore Ho.Re.Ca. (Hotel, Restaurant and Catering), con la goffa scusa delle ridotte dimensioni delle confezioni monodose che la Corte di Giustizia aveva già censurato, proprio nel caso specifico dell’origine del miele sulle individual portions. (4)

3.2) Succhi di frutta ‘a ridotto tasso di zucchero’

I succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti, oltre a quelli naturalmente presenti. Ed è stato perciò vietato l’impiego del nutrition claim ‘senza zuccheri aggiunti’ sulle loro etichette, in quanto caratteristica comune alla categoria di prodotti. (5) I consumatori non sono peraltro in grado di distinguere succhi di frutta, nettari di frutta e altre bevande simili in relazione alla presenza di zuccheri aggiunti.

Le proposte di modifica della disciplina sui succhi di frutta (direttiva 2001/112/CE) prevedono quindi:

  • la facoltà di inserire la dicitura ‘senza zuccheri’, in etichetta dei succhi di frutta,
  • l’introduzione di una nuova categoria di succhi di frutta, composta da ‘succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri’ e ‘succo da concentrato a tasso ridotto di zuccheri’ (-30% rispetto ai prodotti analoghi, e gradi Brix inferiori),
  • la nuova categoria dei nettari di frutta ‘senza zuccheri aggiunti’, le cui etichette devono altresì riportare la dicitura ‘contiene naturalmente zuccheri’,
  • la possibilità di utilizzare le proteine dei semi di girasole, nell’ambito dei trattamenti autorizzati, per la chiarificazione dei succhi di frutta.

3.3) Confetture e marmellate

Lo zucchero viene tradizionalmente utilizzato per attribuire sapore dolce e favorire la conservazione delle confetture. Tenuto conto dell’esigenza diffusa di ridurre gli apporti di zuccheri semplici nella dieta, la Commissione ha proposto di aumentare il contenuto minimo di frutta nelle confetture, da 350 g a 450 g per 1 kg di prodotto finale, 550 g nelle confetture extra.

Migliora così la qualità del prodotto e si stimola l’upcycling di frutta non conforme ai requisiti commerciali per la vendita tal quale, con una possibile riduzione degli sprechi alimentari (food loss).

La denominazione ‘marmellata’ verrà finalmente ammessa per tutti i tipi di confettura. Proprio perché a tale nome – e non solo alla ‘marmellata di agrumi’, che deve mantenere l’apposito nome – i consumatori associano la generalità dei prodotti di questa categoria. Il succo di agrumi da concentrato verrà poi inserito nella lista degli ingredienti ammessi.

3.4) Latte conservato disidratato senza lattosio

La domanda di prodotti alimentari senza lattosio è incrementata notevolmente negli ultimi anni. La riforma della direttiva 2001/114/CE dovrebbe quindi autorizzare un trattamento per ottenere latte disidratato senza lattosio, in vista della realizzazione di prodotti lattiero-caseari senza lattosio.

L’Italia si distingue per essere l’unico Paese ove è tuttora vietata (dal 1974) la produzione dei formaggi con il da latte in polvere, in palese contrasto con il diritto UE. Ma la Commissione europea – che dovrebbe garantire il rispetto del Trattato – non sembra intenzionata a risolvere questa né altre distorsioni del mercato unico (6,7,8,9).

3.5) Esame politico, entrata in vigore

I progetti di riforma del marketing standard dei prodotti in questione sono ora soggette all’esame politico del Parlamento europeo e del Consiglio. Ed è possibile che esse verranno adottate prima dello scadere dell’attuale legislatura in ipotesi di accordo tra le istituzioni UE in prima lettura del testo.

Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, gli operatori dovranno adeguarsi entro i 24 mesi da tale data. Non sono previste misure di attuazione da parte della Commissione, poiché ‘gli Stati membri hanno una lunga esperienza nell’attuazione delle quattro direttive sulla colazione interessate e le revisioni proposte sono di portata molto tecnica’.

Dario Dongo e Alessandra Mei

Note

(1) Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directives 2001/110/EC relating to honey, 2001/112/EC relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption, 2001/113/EC relating to fruit jams, jellies and marmalades and sweetened chestnut purée intended for human consumption, and 2001/114/EC relating to certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human consumption (COM/2023/201 final) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A0201%3AFIN

(2) Al di là delle altisonanti premesse, la sola novità relativa all’indicazione d’origine in etichetta nelle proposte di riforma del marketing standard in esame riguarda il miele. V. Dario Dongo. Etichettatura di origine, non una priorità per la Commissione europea. GIFT (Great Italian Food Trade). 28.5.21

(3) Marta Strinati. Le frodi nel miele, dallo zuccheraggio all’origine travisata. Test francese. GIFT (Great Italian Food Trade). 28.20.2021

(4) Judgment of the Court (Third Chamber) of 22 September 2016

Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG v Landeshauptstadt München (case C-113/15). https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-113/15

(5) Succhi di frutta senza zucchero. GIFT (Great Italian Food Trade). 29.6.15

(6) L’ex-Commissario europeo all’Agricoltura Phil Hogan pose le basi per una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia nel lontano giugno 2015. Da allora, nessun risultato. L’Italia ha del resto superato le 100 procedure d’infrazione al 31.12.21, seconda solo alla Spagna (v. nota 6)

(7) Commissione europea. Controllo dell’applicazione del diritto UE. Relazione annuale 2021 https://commission.europa.eu/system/files/2022-06/country_factsheet_italy.pdf

(8) Tra le misure nazionali in palese contrasto con il diritto UE si richiama la fissazione di una data di scadenza ex lege, in Italia, per il latte. V. TMC e data di scadenza del latte? Chiarimenti dell’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 18.3.18

(9) La proposta di riforma della dir. 2001/114/CE, in barba ai principi che regolano il Mercato interno, prevede addirittura che ‘gli Stati membri possono limitare o vietare le modifiche della composizione del latte’ per ridurre il tenore di lattosio (v. nota 1, art. 4.1.2)

Alessandra Mei

Laureata in Giurisprudenza all'Università di Bologna, ha frequentato il Master in Food Law presso la stessa Università. Partecipa alla squadra di WIISE srl benefit dedicandosi ai progetti europei e internazionali di ricerca e innovazione.

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