Il DM 24.2.21, in Gazzetta Ufficiale 19.3.21, ambisce a regolare l’importazione di prodotti biologici da Paesi terzi. (1)
Viene introdotto un regime di controlli rafforzati a priori, incompatibile con il regolamento (UE) 2017/625 oltreché inutilmente gravoso per la filiera agroalimentare italiana e i consumatori.
Le pubbliche autorità hanno peraltro l’obbligo di disapplicare il decreto, poiché esso non è mai stato notificato a Bruxelles come invece doveroso.
DM 24.2.21, importazione dei prodotti biologici
Il decreto ministeriale ripete alcuni concetti già contenuti nella normativa europea o nazionale:
– le sole imprese iscritte nell’apposita categoria dell’elenco nazionale degli operatori biologici tenuto dal MiPAAF possono importare i prodotti biologici,
– importatori e organismi di controllo devono utilizzare il sistema informatico TRACES (Trade Control and Expert System) per la registrazione e il monitoraggio delle merci in ingresso,
– è necessaria la comunicazione telematica preventiva al ministero almeno 7 giorni prima dell’arrivo di ogni partita al punto di ingresso doganale.
Il ministero aggiunge però criteri di rating degli operatori e presunzioni di rischio, da cui derivano oneri supplementari di analisi e controlli, che non trovano riscontro né sono compatibili con le regole UE.
Misure di controllo rinforzato
Una presunzione di rischio elevato, a cui conseguono misure di ‘controllo rinforzato’, si applica a tutti importatori che negli ultimi cinque anni abbiano registrato una o più delle seguenti ipotesi:
– irregolarità e infrazioni,
– più di cinque importazioni nell’anno precedente,
– una singola importazione di merci in quantità superiore a 1 tonnellata
– importazione, nel corso dell’anno, di prodotti biologici e convenzionali.
Rating degli operatori e frequenza dei controlli
Gli operatori che non si trovino in una delle situazioni di cui al precedente paragrafo sono considerati ‘a basso rischio’ e perciò soggetti ad almeno a un’ispezione annuale.
Una sola delle eventualità sopra descritte comporta l’inserimento dell’operatore in classe di ‘rischio medio’, a cui conseguono almeno due ispezioni l’anno.
Più d’una delle eventualità ridette, ovvero la contestazione di irregolarità e infrazioni, fanno scattare la classe di rischio elevata, con tre o più ispezioni l’anno.
Osservazioni sul rating
Il programma annuale di controllo che gli organismi sono tenuti a presentare al ministero già prevede che la pianificazione della frequenza dei controlli e l’intensità delle visite ispettive alle imprese vengano elaborate sulla base all’analisi dei rischi, tenuto anche conto dei risultati dei controlli eseguiti in precedenza. Con ispezioni più frequenti, anche senza preavviso, in caso di precedenti non conformità
I criteri di rating stabiliti nel reg. UE 2017/625 – il cui campo di applicazione comprende anche i controlli sui prodotti biologici – a loro volta sono strutturati su una matrice complessa. La quale si deve basare non su presunzioni bensì su una concreta analisi del rischio che includa i rischi specifici legati a filiere e prodotti, logistica, Paesi di provenienza, etc. (3,4).
Italia, i numeri del bio
La produzione del bio in Italia interessa più di 80 mila imprese. 59.000 agricoltori, a cui si aggiungono 12.000 agricoltori che trasformano le proprie produzioni e 10.000 imprese di trasformazione. Alla ricchezza intrinseca delle piccole aziende agricole si aggiungono aziende più grandi, cooperative e consorzi, aziende artigianali e industriali. Con un fatturato di € 4,5 miliardi sul mercato domestico e € 2,6 miliardi di export.
Le importazioni di derrate bio in Italia, condotte da circa 500 operatori, ammontano a 26.000 tonnellate di banane, 24.000 t di panello di soia (per i mangimi), 13.000 t di zucchero di canna, 7.000 t di soia in granella, 6.500 t di cacao, 5.200 t di caffè, 3.500 t di semi di girasole, 1.600 t di spezie, 1.500 t di datteri, fichi secchi e ananas, 750 t di uvetta sultanina, etc. La gran parte dei prodotti d’origine Sud America e Africa, in minore quota quelli asiatici, proviene da progetti di commercio equo e solidale. (5)
Italia, possibili risvolti applicativi
In Italia non si producono banane né caffè né cacao e la produzione nazionale di soia da sola non basta a comporre i mangimi che integrano pascolo e foraggi degli animali negli allevamenti biologici (4milioni di polli, 400mila bovini, 50mila suini, etc.).
L’import è un’esigenza diffusa che il MiPAAF trascura però del tutto, nel presumere ‘alto rischio’ al di fuori dei criteri stabiliti nel reg. UE 2017/625.
Si presume ad alto rischio l’operatore che importa 1 tonnellata di zucchero di canna, pari a 2/3 della capacità di carico di un furgone Ducato (1,5 t), poco più della portata di un Apecar Piaggio (0,7 t).
Paradosso italiano
La presunzione di rischio teorizzata nel DM 24.2.21 ha conseguenze paradossali. Un operatore che esegua sei piccole importazioni da 1 t, a esempio, viene considerato più ‘a rischio’ di uno che importi 100 tonnellate degli stessi prodotti in un’unica soluzione.
Un operatore italiano che importi 1 tonnellata di olio di riso (che in Italia nessuno produce), per un valore di circa 2mila euro, dovrebbe eseguire un’analisi multiresiduale di costo superiore a €200, pari al 10% del costo del carico, a cui si aggiungono i costi delle visite ispettive supplementari.
Danni a operatori e consumatori italiani, incostituzionalità
La normativa in esame integra una discriminazione a contrario a danno degli operatori, oltreché dei consumatori italiani. Una discriminazione incostituzionale (6,7) che è in grado di causare:
1) delocalizzazione delle attività di importazione. I maggiori costi per importare derrate da Paesi terzi attraverso l’Italia arrecano ingiusto vantaggio agli importatori di altri Stati membri (es. a Rotterdam in Olanda, Amburgo in Germania),
2) aumento dei costi delle materie prime, così quindi dei prezzi dei prodotti biologici sul mercato. A discapito delle imprese di produzione e distribuzione, così penalizzate anche sui mercati internazionali, nonché dei consumatori italiani.
Analisi a raffica
Le analisi previste dal decreto ministeriale italico dovrebbero intervenire su ogni partita, nei casi di prodotti bio:
– in arrivo da Argentina, Brasile, Ecuador, Egitto, India, Perù, Serbia, Tunisia e Turchia,
– succhi e puree di frutta, oleaginose (girasole, soia), cereali (frumento, quinoa) e caffè. Una bastonata alle torrefazioni e industrie italiane del bio,
– Paese di esportazione diverso da quello di origine. Es. cacao venduto da un trader svizzero, tè venduto da un trader della Gran Bretagna.
Incidenti diplomatici in vista
La Commissione europea – a esito di appropriate analisi, audit in loco e negoziati – ha siglato in nome e per conto degli ora 27 Stati membri accordi di reciproco riconoscimento dell’equivalenza di efficacia dei sistemi di produzione, le misure di controllo e le garanzie di conformità dei prodotti biologici con una serie di Paesi terzi. Tra questi Argentina, India e Tunisia.
I controlli di autorità quali il Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Peche tunisino, SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) in Argentina, APEDA (Agricultural and Processed Food Export Development Authority) in India – sono riconosciuti come equivalenti a quella degli Stati membri UE. Negare ciò, presumendo il rischio elevato degli operatori da esse certificati, provocherà incidenti diplomatici con i rispettivi Paesi.
Controlli duplicati
L’esecutivo europeo viceversa tiene la guardia alta sui prodotti in arrivo da Cina, Federazione Russa, Kazakhstan, Moldova, Ucraina e Turchia, i quali sono assoggettati a un piano europeo di controllo rinforzato. Vale a dire che per ogni partita in arrivo – su una varietà di prodotti ben più ampia di quella prevista nel DM 24.2.21 – bisogna verificare la tracciabilità e condurre un’analisi in dogana.
I funzionari ministeriali italiani hanno però stabilito che le merci in arrivo dalla Turchia vengano sottoposti a procedure e misure di controllo ulteriori e distinti rispetto a quelli stabiliti in UE. A prescindere dal piano di controllo europeo rafforzato, a cui neppure viene fatto doveroso cenno al preciso scopo di impedire la duplicazione dei controlli e dei relativi oneri per i soli importatori italiani e i loro clienti, ancora una volta discriminati rispetto a quelli di altri Stati membri.
Kafka alle dogane
Gli autori del DM 24.2.21 hanno altresì trascurato gli oneri e costi per l’accesso alle dogane degli organismi di controllo. L’ispettore deputato ai controlli sul bio deve infatti venire scortato da personale specializzato dell’Agenzia delle Dogane, dopo avere concordato un appuntamento sulla base delle disponibilità. Se la visita ispettiva e il prelievo di campioni da analizzare non sono immediati, il container deve sostare in dogana, con un aggravio di costi a carico dell’importatore.
Il quale dovrebbe pagare gli oneri portuali giornalieri per l’occupazione dell’area di stoccaggio oltre il secondo giorno, fino a quando il laboratorio accreditato non abbia consegnato il referto di analisi.
I tempi e costi di sdoganamento non sono perciò determinati né determinabili, in una condizione di incertezza intollerabile per un operatore economico. Quando invece si potrebbe consentire lo sdoganamento immediato delle partite con documentazione conforme, in vista del campionamento da analizzare presso l’importatore da nominare custode, con obbligo di mantenere ferme e sigillate cisterne e container in attesa del semaforo verde.
DM 24.2.21, dovere di disapplicazione da parte di ogni autorità
La direttiva UE 2015/1535 prescrive inderogabilmente la notifica preventiva alla Commissione europea di ogni progetto di normativa tecnica nazionale che possa incidere sulla produzione e immissione sul mercato delle merci e di alcuni servizi. A seguito della notifica lo Stato membro deve astenersi dal dare attuazione alla norma notificata, per un periodo minimo di tre mesi (standstill period), fino al via libera di Bruxelles.
Il bizzarro decreto in esame non è mai stato notificato a Bruxelles, come si evince dalla consultazione del registro TRIS (Technical Regulations Information System database), anni 2020-2021. Il DM 24.2.21 è dunque privo di efficacia sostanziale, benché solo in apparenza in vigore. E ogni pubblica autorità ha il dovere di disapplicarlo ex officio, secondo unanime giurisprudenza della Corte di Giustizia UE confermata dal Tribunale di Roma (8,9,10).
Responsabilità
Ci si trova purtroppo, ancora una volta, di fronte a un provvedimento fuorilegge. Un atto di inutile intralcio alle autorità dei controlli pubblici – che come si è visto hanno dovere di disapplicarlo – e gravosi costi per gli operatori di filiera. I quali, in ogni caso, si organizzano per garantire l’applicazione di norme illegittime bensì finora credute in vigore.
Il ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli deve ora imprimere una svolta alla cattiva gestione del suo dicastero. Identificare chi ha introdotto nello schema di decreto a Bruxelles norme manifestamente incompatibili con le regole UE e chi le ha avallate, omettendo tra l’altro la notifica a Bruxelles.
Governance e buon governo
Il potere trasversale che affligge sistematicamente le imprese basate in Italia e la reputazione del sistema Paese – orchestrando provvedimenti discriminatori nei loro confronti, oltreché contrari al diritto europeo (11) – è storicamente quello del cerchio magico di Coldiretti. (12) Sebbene in questo caso il provvedimento risenta della generica e trasversale tensione a contrastare l‘import di derrate alimentare, quand’anche esse non concorrano e anzi caratterizzino le produzioni nazionali (caffè, cacao, uva sultanina).
Il sistema agroalimentare italiano ha ora bisogno di un buon governo che deve garantire la completa indipendenza della pubblica amministrazione dagli interessi privati di parte, i quali tuttora ostacolano le attività e la competitività delle imprese sui mercati internazionali. (13) Ed è evidente come la globalizzazione non si possa regolare a senso unico, pretendendo dazi agevolati e condizioni di favore sull’export dei nostri prodotti ad alto valore aggiunto, salvo imporre oneri ingiustificati all’import di materie prime agricole e semilavorati dagli stessi Paesi.
Agroecologia e transizione ecologica
Il caso in esame è vieppiù odioso poiché ostacola lo sviluppo del sistema di agricoltura biologica che le strategie europee Farm to Fork e Biodiversity 2030 aspirano invece a promuovere quale modello da seguire, per lo sviluppo sostenibile delle filiere nel più elevato rispetto di ecosistemi e benessere animale (14,15).
FAO (Food and Agriculture Organization, ONU) a sua volta ha raccomandato agli Stati membri, nel 2019, di incentivare le imprese di piccola scala impegnate nell’agroecologia. (16) Dopo che l’Assemblea generale ONU, il 17.11.18, ha adottato la United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas. (17) Non si può dunque accettare che tali diritti, essenziali alla transizione ecologica, vengano calpestati dai rigurgiti autarchici di matrice coldirettiana.
#VanghePulite, legalità e progresso.
Dario Dongo e Bianca Crivello
Disegno di copertina a opera dell’artista @PatChappatte
Note
(1) Decreto ministeriale 24.2.21 n. 91718. Disposizioni per l’attuazione del reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il decreto n. 8283 del 6 febbraio 2018. In Gazzetta ufficiale 19.3.21, n. 68
(2) Il testo del DM 24.2.21 differisce, in vari punti, dalla versione presentata dal MiPAAF al Tavolo Tecnico Agricoltura Biologica 4.12.20. La governance si conferma non essere di casa, al dicastero di Via XX Settembre
(3) Dario Dongo. Controlli pubblici ufficiali, rating degli operatori e trasparenza. Si preannuncia una svolta? FARE (Food and Agriculture Requirements). 28.4.17, https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/controlli-pubblici-ufficiali-rating-degli-operatori-e-trasparenza-si-preannuncia-una-svolta
(4) Reg. UE 2019/1793, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 (…) e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660
(5) Dario Dongo. Fair trade, ABC. Il Natale che vorremmo ogni santo giorno. GIFT (Great Italian Food Trade). 22.12.18,
https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/fair-trade-abc-il-natale-che-vorremmo-ogni-santo-giorno
(6) La European Court of Justice è unanime nel dichiarare questo tipo di misure come equivalenti alle restrizioni quantitative alla libera circolazione delle merci, perciò incompatibili con il TFUE (Trattato per il Funzionamento dell’Unione Europea). V. ECJ, causa 83/78 (Pigs Marketing Board), sentenza 29.11.78
(7) La Corte Costituzionale italiana ha a sua volta dichiarato l’incostituzionalità delle discriminazioni al contrario, per contrasto con il ‘principio di eguaglianza e della libertà di iniziativa economica, tutelati dagli artt. 3 e 41 della Costituzione (…) La disparità di trattamento tra imprese nazionali e imprese comunitarie, seppure è irrilevante per il diritto comunitario, non lo è dunque per il diritto costituzionale italiano’ (Corte costituzionale, sentenza n. 443/1997).
(8) ECJ, sentenza ‘Fratelli Costanzo’ (causa C-103/88, punti 31-33)
(9) Dario Dongo. Food Regulations and Enforcement in Italy. Reference Module in Food Science, Elsevier, 2019. ISBN 9780081005965. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.21172-4, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081005965211724
(10) Così pure il Tribunale di Roma nel caso del d.lgs. 145/17 (decreto sede stabilimento in etichetta prodotti alimentari). V. Trib. Roma, XVIII Sezione Civile, procedimento n. r.g. 41840/2018 (Andrea Olivero vs Dario Dongo), ordinanza 3.1.19. V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/sede-stabilimento-decreto-inapplicabile-per-il-tribunale-di-roma
(11) Il primo caso esemplare fu quello del DL 155/04, firmato dall’allora ministro dell’agricoltura Gianni Alemanno, che all’articolo 1-bis aveva prescritto l’indicazione obbligatoria dell’origine di tutti gli ingredienti contenuti in ogni prodotto alimentare realizzato e confezionato in Italia. Chi scrive (Dongo) segnalò tale norma alla Commissione europea, la quale intimò al governo italiano di astenersi dall’applicare tale norma
(12) L’ultimo segnale ufficiale dell’infiltrazione di Coldiretti nelle politiche agricole italiane è il conflitto d’interessi del suo accolito Gabriele Papa Pagliardini, direttore generale di AGEA. V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/agea-coldiretti-la-commissione-europea-boccia-il-conflitto-d-interessi
(13) La massima attenzione deve altresì venire prestata alle interferenze del cerchio magico di Coldiretti con le procedure di aggiudicazione dei finanziamenti pubblici allo Sviluppo Rurale. Come si è accennato nella procedura, tuttora in corso, che riguarda la biodiversità nella zootecnia bovina. V. paragrafi Bando pubblico, Bando pubblico e interessi privati, Giustizia, nel precedente articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/aia-fedana-e-il-vitello-d-oro-allevatori-in-rivolta-l-esempio-di-anarb
(14) Dario Dongo, Marina De Nobili. Speciale Farm to Fork, la strategia presentata a Bruxelles il 20.5.20. GIFT (Great Italian Food Trade). 24.5.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/speciale-farm-to-fork-la-strategia-presentata-a-bruxelles-il-20-5-20
(15) Dario Dongo, Giulia Torre. Speciale – Strategia UE 2030 per la Biodiversità, il piano annunciato a Bruxelles. GIFT (Great Italian Food Trade). 31.5.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/speciale-strategia-ue-2030-per-la-biodiversità-il-piano-annunciato-a-bruxelles
(16) Dario Dongo, Camilla Fincardi. Agroecologia, SDGs, salvezza. Il decalogo della FAO. GIFT (Great Italian Food Trade). 12.4.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/agroecologia-sdgs-salvezza-il-decalogo-della-fao
(17) Dario Dongo. Diritti dei contadini, Dichiarazione ONU. GIFT (Great Italian Food Trade). 23.11.18, https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/diritti-dei-contadini-dichiarazione-onu

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.