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‘Geographical Indications’ sui prodotti artigianali e industriali ‘non food’, le nuove regole UE

Regulation (EU) No 2023/2411 introduce un apposito regime di tutela delle ‘Geographical Indications’ (GIs) sui prodotti artigianali e industriali ‘non food’. Prevedendo anche per esse una protezione analoga a quella già in essere per le GIs del settore agroalimentare. (1)

1) Tutela della tradizione artigiana e industriale ‘non food’, premessa

La Commissione europea aveva avviato nel 2013 una serie di consultazioni sull’opportunità di introdurre un regime di qualità, per i prodotti artigianali e industriali ‘non food’, analogo a quello già stabilito per i prodotti agroalimentari. La proposta è stata accolta con favore sia dagli stakeholders, sia dal Consiglio. A seguito di una valutazione d’impatto, l’ipotesi di utilizzare un regolamento – vale a dire, un insieme di regole identiche, da applicarsi con uniformità nei 27 Stati membri – ha raccolto il maggiore consenso.

Gli obiettivi principali del regolamento sono:

  • tutelare i nomi delle produzioni tradizionali europee di qualità, artigianali e industriali, alle cui filiere spesso partecipano SMEs (Small and Medium Enterprises), nella prospettiva di
  • promuovere il valore delle produzioni con una lunga storia alle spalle, mediante introduzione di un apposito sistema di qualità armonizzato in UE, e così
  • favorire la competitività delle micro, piccole e medie imprese coinvolte, con vantaggi economici e positive ricadute occupazionali, soprattutto nelle zone rurali, sempre più a rischio di abbandono.

I marchi di qualità – oltre a garantire ai consumatori l’autenticità dei prodotti in offerta – consentiranno di preservare il ‘know how’ legato alle produzioni tradizionali e potranno offrire nuove occasione di turismo a livello locale.

2) Regolamento (UE) 2023/2411

Il regolamento (UE) 2023/2411 sulle indicazioni geografiche per le produzioni artigianali e industriali segue le orme di quello dedicato ai prodotti agroalimentari. (2) Alle produzioni artigianali e industriali viene riservato il solo simbolo IGP (Indicazione Geografica Protetta), o PGI (Protected Geographical Indication).

2.1) Prodotti artigianali e industriali, definizione e requisiti

Per ‘prodotti artigianali e industriali’ si intendono quelli:

‘a) realizzati interamente a mano, oppure con l’ausilio di strumenti manuali o digitali, o mediante mezzi meccanici, con il contributo manuale che costituisce una componente importante del prodotto finito, oppure

b) realizzati in modo standardizzato, compresa la produzione in serie e mediante l’uso di macchine’. (reg. UE 2023/2411, articolo 4, paragrafo 1).

I prodotti artigianali e industriali fondano il loro know how su metodi di produzione locali, radicati nel patrimonio culturale e sociale della regione di provenienza. Per usufruire della protezione data dalle indicazioni geografiche, i prodotti devono presentare le seguenti caratteristiche:

a) essere originario di un luogo, una regione o un paese determinati,

b) la qualità, la reputazione o altra caratteristica del prodotto sono essenzialmente attribuibili all’origine geografica dello stesso, e

c) almeno una delle sue fasi di produzione ha luogo nella zona geografica delimitata.

Altra caratteristica fondamentale per accedere a tale protezione è che i prodotti non siano contrari all’ordine pubblico (reg. UE 2023/2411, articolo 6).

2.2) Richiedenti

Le indicazioni geografiche possono venire utilizzate da tutti i produttori che facciano parte dell’area geografica delimitata. La domanda di registrazione può venire presentata da:

– un gruppo di produttori, ovvero, in deroga,

– un singolo produttore, quando esso sia l’unico interessato ovvero l’unico a realizzare un prodotto caratteristico dell’area geografica delimitata,

– un’autorità regionale o locale, o da un ente privato designato dallo Stato membro,

– più richiedenti, basati in uno o più Stati membri e Paesi terzi, qualora il prodotto sia originario di una zona transfrontaliera,

presso uno Stato membro ovvero, in caso di deroga a esso accordata, presso EUIPO, European Union Intellectual Property Office (articolo 8).

2.3) Disciplinare di produzione

Il sistema di qualità delle ‘Geographical Indications’ artigianali e industriali ‘non food’ – come quello delle GIs agroalimentari – si basa su un disciplinare che deve comprendere:

a) nome da proteggere, i.e. nome geografico del luogo di produzione o nome utilizzato nella prassi commerciale o nel linguaggio comune,

b) tipo di prodotto,

c) descrizione del prodotto e, ove appropriato, delle materie prime,

d) zona geografica e informazioni che stabiliscono il legame tra l’area geografica e una qualità, la reputazione o altra caratteristica del prodotto,

e) elementi che dimostrino l’appartenenza del prodotto all’area geografica, anche mediante indicazione delle fasi di produzione che hanno luogo nella zona geografica,

f) descrizione dei metodi di produzione, eventualmente di quelli tradizionali,

g) informazioni relative all’imballaggio, se è previsto che esso debba provenire dalla stessa area geografica,

h) qualsiasi regola specifica per l’etichettatura,

i) illustrazione delle fasi che avvengono al di fuori del territorio di cui è originario il prodotto,

j) altri requisiti previsti dagli Stati membri o da un’associazione di produttori che siano oggettivi, non discriminatori, compatibili con le regole dell’Unione e nazionali (reg. UE 2023/2411, articolo 9).

3) Procedura di registrazione

La procedura di registrazione comprende due fasi:

– la prima fase si svolge a livello nazionale, ai sensi degli articoli 12-16,

– la seconda fase si svolge a livello di Unione Europea, in conformità agli articoli 21-30 (reg. UE 2023/2411, articolo 7).

3.1) Registrazione nazionale

Gli Stati membri hanno competenza a ricevere le domande di registrazione. A tale scopo, nominano un’autorità dedicata che è altresì responsabile delle procedure di modifica del disciplinare, opposizione o cancellazione della registrazione (art. 12, paragrafo 1).

L’autorità competente riceve, anche per via telematica, le domande che dovranno contenere il disciplinare, il documento unico e la documentazione di accompagnamento (4,5), e ne valuta la conformità. Permettendo al richiedente di modificarla, in caso essa sia incompleta o inesatta, entro un termine stabilito. Quando la domanda soddisfa i requisiti del regolamento, l’autorità presenta la domanda senza indebito ritardo all’Ufficio.

Lo Stato membro interessato, in attesa della decisione dell’Ufficio, può concedere all’indicazione geografica una protezione temporanea che vale solo entro i confini nazionali e non ha nessun effetto sul commercio internazionale.

3.2) Registrazione a livello di Unione Europea

EUIPO, European Union Intellectual Property Office, ha il ruolo di registrare le GIs sui prodotti artigianali e industriali ‘non food’ a livello di Unione Europea. Entro 6 mesi dalla ricezione, l’Ufficio valuta che non vi siano errori nella domanda e che essa sia completa. In caso contrario, EUIPO invita lo Stato membro richiedente a completare o rettificare la domanda entro due mesi, sotto pena di rigetto (art 23).

L’Ufficio ha potere di adottare le decisioni sulle domande di registrazione, le richieste di modifica dei disciplinari, le opposizioni sollevate e le iscrizioni o cancellazioni delle registrazioni (art 34). Ha inoltre il compito di istituire il registro elettronico delle indicazioni geografiche che sia ‘facilmente accessibile al pubblico e in un formato leggibile meccanicamente’ (art. 37).

4) Protezione delle GIs

L’iscrizione delle GIs su prodotti artigianali e industriali ‘non food’ iscritti nel registro li protegge da:

a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto dell’indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano paragonabili ai prodotti oggetto di registrazione o qualora l’uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o danneggi la reputazione dell’indicazione geografica protetta,

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione del nome protetto come indicazione geografica, anche se la vera origine dei prodotti o servizi è indicata o se l’indicazione geografica protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere, «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «fragranza», «come» o un’espressione simile,

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle caratteristiche essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, sui materiali pubblicitari, nei documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto, così come l’utilizzo, per il confezionamento del prodotto, di recipienti che possano indurre in errore quanto alla sua origine,

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto’ (art 40).

La protezione si applica anche alle merci vendute a distanza, ad esempio tramite e-commerce. I gruppi o i singoli produttori titolari del diritto all’uso della GIs possono (agire per) impedire a terzi di mettere in commercio merci che violino i divieti di cui sopra.

4.1) Protezione delle GIs come parte di manufatto

L’uso di una Geographical Indication è ammesso anche quando un prodotto o un manufatto contiene o incorpora un prodotto con essa designato, previo consenso del titolare dell’indicazione. Tale uso deve essere conforme alle pratiche commerciali leali e non deve sfruttare, indebolire, svigorire o danneggiare la reputazione della GI (art. 41).

4.2) Il caso di omonimia, art 43

In via generale, non può venire registrato un nome omonimo o parzialmente omonimo di una GI già registrata. Tuttavia, se nella pratica esiste una differenziazione sufficiente delle condizioni d’uso e le presentazioni locali e tradizionali, il nome può venire registrato in virtù della necessità di assicurare un trattamento equo ai produttori e in modo tale che i consumatori non siano indotti in errore.

5) Gruppi di produttori

I gruppi di produttori sono designati quali primi candidati richiedenti delle GIs su prodotti artigianali e industriali poiché si auspica che la loro unione possa rafforzare le posizioni e il potere contrattuale dei singoli. Essi ‘operano in maniera trasparente, aperta e non discriminatoria e in modo da consentire a tutti i produttori del prodotto designato da un’indicazione geografica di aderire all’associazione di produttori in qualsiasi momento’.

Le competenze dei gruppi di produttori comprendono l’elaborazione e modifica dei disciplinari, la (solo eventuale) adozione di impegni sulla sostenibilità, i controlli sulla conformità dei prodotti, le azioni necessarie a proteggere l’indicazione geografica da violazioni del diritto di proprietà e contraffazioni. Oltre ad analisi tecniche ed economiche e attività promozionali (art. 45).

6) Conclusioni provvisorie

Il regolamento (UE) 2023/2411 sembra avere il potenziale di promuovere i distretti produttivi e le economie locali negli Stati membri. Nella speranza di rilanciare le attività delle imprese artigianali e microscopiche, nel più ampio novero delle SMEs che le politiche europee paiono aver dimenticato dopo i vani proclama della strategia di Lisbona (2000).

Una nuova linfa, si spera, per richiamare l’attenzione su borghi e territori che negli ultimi decenni hanno registrato perdite significative, in termini economici e demografici, a causa della delocalizzazione verso Paesi ove i costi di produzione sono più vantaggiosi. Anche a causa di dumping sociale, salariale e ambientale.

6.1) Prospettive

I candidati potenziali alla registrazione di Geographical Indications su prodotti ‘non food’ sono numerosi. In Italia si può pensare all’industria meccanica in Emilia-Romagna e Piemonte, ma anche alle ceramiche di Deruta e di Caltagirone, la liuteria di Cremona, il vetro di Murano, la calzoleria di Civitanova Marche, i coltelli di Pattada, etc.

Gli Stati membri avranno tempo fino al primo dicembre 2025 per comunicare alla Commissione e all’Ufficio i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti designate (art. 12, par 3).

Dario Dongo e Alessandra Mei

In copertina, ceramiche di Vietri da Solimene Art https://www.solimeneart.it 

Note

(1) Regulation (EU) 2023/2411 of the European Parliament and of the Council of 18 October 2023 on the protection of geographical indications for craft and industrial products and amending Regulations (EU) 2017/1001 and (EU) 2019/1753 https://tinyurl.com/543hpn57

(2) Dario Dongo, Alessandra Mei. Geographical Indications, GIs. Le novità in Unione Europea. GIFT (Great Italian Food Trade). 1.11.23

(3) Il documento unico deve venire redatto utilizzando il modulo standard di cui in Allegato II al regolamento (UE) 2023/2411. Esso contiene il nome da proteggere, il tipo di prodotto, la sua descrizione, eventuali requisiti su imballaggi ed etichettatura, la delimitazione della zona geografica e la descrizione del legame tra zona geografica e prodotto (art. 10)

(4) La documentazione di accompagnamento comprende nome e recapito del richiedente e dell’autorità competente designata, informazioni su eventuali limitazioni all’uso o alla protezione dell’indicazione e qualsiasi altra informazione ritenuta opportuna dallo Stato membro o dal richiedente (art. 11)

Alessandra Mei

Laureata in Giurisprudenza all'Università di Bologna, ha frequentato il Master in Food Law presso la stessa Università. Partecipa alla squadra di WIISE srl benefit dedicandosi ai progetti europei e internazionali di ricerca e innovazione.

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