Il 24 ottobre 2023, Parlamento europeo e Consiglio, hanno finalmente raggiunto un accordo sulla proposta di regolamento della Commissione europea sulle ‘Geographical Indications’, GIs. Le novità riguardano la semplificazione dell’iter di registrazione e il rafforzamento della tutela in Unione Europea. Dettagli e brevi note a seguire.
1) Geographical Indications, GIs. Premessa
La tutela delle ‘Geographical Indications’ è stata introdotta nella Comunità Economica Europea da oltre quattro decadi (Reg. EEC 2081, 2981/1992), allo scopo di proteggere e valorizzare i prodotti agroalimentari tradizionali. Le GIs si distinguono in Denominazione di Origine Protetta (DOP, o AOP o PDO), Indicazione Geografica Protetta (IGP, o PGI) e Specialità Tradizionale Garantita (STG, o TSG).
L’obiettivo di valorizzare i prodotti recanti GIs registrate è stato raggiunto solo in parte, atteso che le vendite annue complessive superano gli 80 miliardi di euro ma i grandi numeri riguardano le sole e poche GIs di fama, in prevalenza ‘Made in Italy’. (1) La riforma dell’attuale disciplina, contenuta nel Reg. (EC) No 1151/2012, aspira perciò a semplificare e al contempo rafforzare questo sistema.
2) Le novità introdotte dal Parlamento e dal Consiglio
Il Parlamento europeo, come si è visto, ha approvato il 31 maggio 2023 la proposta di regolamento della Commissione europea su ‘EU Geographical Indications and Quality Schemes’. (2) Nei mesi successivi, a seguito dei negoziati con il Consiglio, è stato raggiunto un accordo sul testo definitivo del provvedimento, nei termini che seguono. (3)
2.1) Semplificazione delle procedure
Il regime europeo di qualità legato alle GIs – in precedenza articolato in apposite discipline per i prodotti alimentari, i vini e le bevande spiritose – trova ora sintesi in un unico quadro giuridico.
La procedura di registrazione è stata semplificata e il suo esame avrà una durata di 6 mesi, prorogabile per altri 3 mesi qualora siano necessarie ulteriori informazioni (nuovo articolo 17.3-bis).
L’abbreviazione dei tempi dovrebbe stimolare la proposta di nuove GIs, soprattutto da parte di quei Paesi che non sono ancora ricorsi al regime europeo di tutela per promuovere i loro prodotti agroalimentari tradizionali.
2.2) Protezione rafforzata delle GIs
I nomi e la notorietà delle GIs non possono venire sfruttati indebitamente, neppure quando esse vengano utilizzate come ingredienti di altri prodotti. In questi casi, il loro richiamo al di fuori della lista degli ingredienti sarà ammesso solo previo accordo scritto con l’associazione dei produttori (i.e. consorzio di tutela) ovvero, in sua assenza, mediante accordo sottoscritto dalla maggioranza dei produttori (art. 28.2. Si vedano le note 4,5).
Gli Stati membri dovranno tutelare la reputazione delle Geographical Indications dovranno prevenire o far cessare l’uso dei nomi di prodotti o servizi e nomi di domini web che violano la protezione delle GIs (nuovo articolo 42.3). (6) EUIPO verrà incaricata di controllare la registrazione nell’Unione di nomi di dominio impropri, attraverso un sistema di monitoraggio e allerta sulle possibili non-conformità (art. 34.3). (7)
2.3) Incentivi alle ‘pratiche di sostenibilità’
‘Le indicazioni geografiche possono svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel settore dell’economia circolare’, in linea con gli obiettivi del Green Deal (nuovo recital 1-bis). Le pratiche di sostenibilità dovrebbero essere quindi sostenute sia a livello economico che informativo.
Le associazioni dei produttori hanno peraltro la sola facoltà di:
– adottare una o più delle ‘pratiche di sostenibilità’ di cui il regolamento indica una lista non esaustiva di esempi (art. 12). Con facoltà di prevederne l’obbligo, in tal caso da includere nei disciplinari di produzione (art. 51.2),
– pubblicare relazioni sulle pratiche di sostenibilità economica, ambientale, sociale e di benessere animale adottate, nonché la loro incidenza sullo sviluppo del prodotto e i progressi compiuti (art. 12-bis).
2.4) Divieto di sfruttamento indebito della notorietà
La notorietà delle indicazioni geografiche non può venire sfruttata per prodotti non registrati che siano ‘comparabili’ ai prodotti registrati. Gli Stati Membri potranno adottare misure amministrative e giudiziarie – da adottare in modo oggettivo e imparziale – adeguate a fare cessare gli illeciti. (art. 27).
L’usurpazione, contraffazione, imitazione o evocazione di un nome protetto si configura, ai sensi del nuovo regolamento – anche solo quando l’indicazione geografica contenga uno o più termini non generici e questi vengano utilizzati nel nome di un prodotto non registrato (art. 27.4-bis). (8)
3) Associazioni di produttori
’Associazione di produttori è qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita da produttori di materie prime, trasformatori o operatori coinvolti nella produzione del medesimo prodotto’ (articolo 2.1.a). Possono essere istituite dai portatori di interessi oppure su iniziativa di uno Stato membro (art. 32).
Le associazioni di produttori rappresentano e agiscono per conto di tutti i produttori coinvolti nelle GIs protette. Esse hanno i ruoli e le facoltà di:
- presentare le domande di registrazione, elaborare e richiedere la modifica dei disciplinari e includervi gli impegni di sostenibilità da descrivere nella relativa relazione,
- promuovere i prodotti protetti attraverso attività di informazione verso i consumatori e promuovere il turismo rurale e sostenibile nella zona geografica indicata nel disciplinare,
- attivare le misure necessarie a contrastare pratiche commerciali che possano risultare dannose all’immagine del prodotto (art. 32).
3.1) Unioni di associazioni di produttori
Le ‘unioni di associazioni di produttori’ potranno a loro volta venire costituite, quali nuovi corpi intermedi e beneficiari di finanziamenti pubblici, con le funzioni di:
- partecipare agli organi consultivi,
- scambiare informazioni con le autorità pubbliche su temi riguardanti le indicazioni geografiche,
- formulare raccomandazioni per migliorare le politiche riguardanti le GIs,
- promuovere e diffondere le buone pratiche tra i produttori, e
- partecipare a misure di promozione.
4) Stati membri e Commissione europea, ripartizione dei ruoli
Viene confermato il ruolo da protagonista degli Stati Membri, che avranno competenza nell’applicazione delle GIs, il controllo dell’uso corretto dei termini registrati e la lotta contro le frodi, nella vendita e l’uso delle GIs. A tale scopo, gli Stati membri devono designare le autorità competenti per adottare le misure necessarie per prevenire o far cessare l’uso illecito delle GIs (art. 27, nuovo paragrafo 7-bis).
La Commissione mantiene invece competenza sulle attività di iscrizione, modifica e cancellazione delle registrazioni. Anche gli emendamenti che hanno effetti sul mercato unico dovranno ottenere l’approvazione della Commissione europea per entrare in vigore.
5) Il ruolo di EUIPO
EUIPO, European Union Intellectual Property Office, assume un ruolo di grande rilievo nelle diverse fasi di registrazione e tutela delle GIs. Con i compiti di:
- eseguire un esame preventivo sulle domande di registrazione da sottoporre alla Commissione (art. 17.1-bis),
- curare e aggiornare il registro europeo delle Geographical Indications con nuove registrazioni, modifiche e cancellazioni (art. 23.1-bis),
- aiutare le associazioni di produttori a tutelare i loro diritti e rispettare le norme vigenti in Paesi extra-UE. Oltre a offrire loro consulenza legale nei negoziati sugli accordi internazionali in materia di GIs,
- monitorare e gestire il sistema d’allarme volto a impedire che vengano registrati nomi di domini web che potrebbero entrare in conflitto con i nomi delle indicazioni geografiche registrate.
6) Entrata in vigore
L’accordo raggiunto tra Parlamento europeo e Consiglio il 24 ottobre 2023, dopo l’approvazione formale delle Istituzioni europee, verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La sua entrata in vigore è attesa per i primi mesi del 2024.
Dario Dongo e Alessandra Mei
Note
(1) Marta Strinati, Dario Dongo. #DopEconomy, rapporto ISMEA – Qualivita 2020. GIFT (Great Italian Food Trade). 13.12.20
(2) Dario Dongo, Alessandra Mei. EU Geographical Indications and quality schemes, nuove regole in arrivo per DOP, IGP, STG. GIFT (Great Italian Food Trade). 4.6.23
(3) Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on European Union geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products, amending Regulations (EU) No 1308/2013, (EU) 2017/1001 and (EU) 2019/787 and repealing Regulation (EU) No 1151/2012 https://tinyurl.com/r8y7zu5z
(4) Tale regola era stata già introdotta in Italia. Si veda il precedente articolo di Dario Dongo. Ingredienti DOP e IGP in etichetta e pubblicità di altri prodotti, chiarimenti MiPAAFT. FARE (Food and Agriculture Requirements). 7.5.19
(5) Il nuovo regolamento supera così la giurisprudenza della Court of Justice of the European Union (CJEU) nel caso ‘Champagner Sorbet’. Si veda il precedente articolo di Dario Dongo. Ingredienti DOP. GIFT (Great Italian Food Trade). 2.1.18
(6) Un recente esempio è stato offerto dal Consiglio di Stato francese, che ha censurato le evocazioni del formaggio ‘Camembert di Normandie AOP’. Si veda Dario Dongo. Francia, Camembert de Normandie AOP. Il Consiglio di Stato boccia le evocazioni della DOP. GIFT (Great Italian Food Trade). 2.10.22
(7) Rimangono peraltro da approfondire (e si dubitano, in assenza di appositi accordi) i poteri di EUIPO su domini web registrati presso ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), in Paesi terzi, da operatori aventi sede al di fuori dell’Unione Europea
(8) I nomi considerati generici, come ‘aceto balsamico’ nella giurisprudenza di CJEU, rimarranno peraltro privi di tutela. Si veda Dario Dongo. Aceto balsamico di Modena, via libera alle imitazioni dalla Corte di Giustizia UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 5.12.19