L’export di prodotti alimentari dall’Unione Europea verso l’Australia non è attualmente disciplinato da alcuno specifico accordo bilaterale, (1) sebbene siano in corso negoziati per un accordo volto a favorire lo scambio di beni (e servizi), rimuovere gli ostacoli e aiutare le imprese, soprattutto quelle più piccole, a esportare di più. (2)
Le relazioni commerciali nel settore agroalimentare sono perciò ancora basate sullo European Union–Australia Partnership Framework (2009), (3) ove le parti hanno condiviso l’impegno a promuovere l’apertura degli scambi di prodotti agricoli, alimentari e ittici, nonché a promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza alimentare. Un approfondimento.
1) Export di prodotti alimentari in Australia. Etichettatura
Tutti gli alimenti commercializzati in Australia, inclusi quelli di importazione, devono rispondere ai requisiti stabiliti nel suo Food Standards Code. (4) Il governo australiano ha pubblicato apposite linee guida sui requisiti di etichettatura (5) ove si precisa tra l‘altro che le etichette – da compilare in lingua inglese nel rispetto del Food Standards Code – possono venire apposte anche dopo l’importazione delle merci ma devono sempre riportare il Paese di provenienza dell’alimento importato, a norma del Country of Origin Food Labelling Information Standard (2016). (6)
L’etichettatura degli alimenti è soggetta ai requisiti previsti nelle Sezioni del Food Standards Code di cui a seguire:
1.2.1 – Requirements to have labels or otherwise provide information,
1.2.2 – Information requirements – food identification,
1.2.3 – Information requirements – warning statements, advisory statements and declarations,
1.2.4 – Statement of ingredients,
1.2.5 – Date marking of food for sale,
1.2.6 – Directions for use and storage,
1.2.7 – Nutrition, health and related claims,
1.2.8 – Nutrition information requirements,
1.2.10 – Characterising ingredients and components of food.
Le bevande alcoliche (> 1,15% vol) d’importazione, a decorrere dal 31 luglio 2023, devono aggiungere in etichetta un’apposita pregnancy warning label, nei formati grafici prescritti dallo Australia New Zealand Food Standards Code (2020, 2023).
2) Controlli ufficiali e sanzioni in Australia su alimenti d’importazione
Imported Food Control Act (1992)7 ha lo scopo di garantire la conformità degli alimenti importati ai requisiti di sicurezza ed etichettatura stabiliti in Australia. Tale normativa, oltre a definire i poteri della Australian Border Force (ABF), introduce i reati specifici dell’importatore. Il quale, addirittura, può venire punto con la detenzione fino a dieci anni – o la sanzione pecuniaria fino a 60 penalty units (8) – quando gli alimenti di cui egli ha responsabilità non soddisfino i requisiti di cui a Food Standards Code e Information Standard. Fatte salve le ipotesi in cui sia stato chiarito che le merci debbano venire sottoposte a rietichettatura. (9)
Attenzione va rivolta anche alle modalità di indicazione in etichetta della quantità dell’alimento. I prodotti alimentari preconfezionati devono rispettare le condizioni poste dal National Measurement Act 1960 (10) e dal National Trade Measurement Regulations (2009), (11) la cui osservanza è affidata al National Measurement Institute (NMI). (12) La responsabilità è a carico dei confezionatori, degli importatori e dei venditori. NMI può in ogni caso autorizzare alcune azioni correttive come la ri-etichettatura, per evitare gli sprechi alimentari.
Biosecurity Import Conditions system (BICON) definisce altresì quali categorie di alimenti è possibile esportare in Australia ovvero siano soggette a condizioni di importazione che possono prevedere una documentazione di supporto, richiedere un trattamento e/o un permesso di importazione.
3) Unione Europea, requisiti igienico-sanitari e certificati ufficiali per l’export
General Food Law prescrive che tutti ‘gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla Comunità per essere immessi sul mercato di un paese terzo devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, salvo diversa indicazione delle autorità del paese importatore o diversa disposizione di leggi, regolamenti, norme, codici di condotta e altre procedure giuridiche e amministrative eventualmente in vigore in detto paese’ (Reg. EC No 178/02, articolo 12).
Animal Health Law delega gli Stati membri UE ad adottare misure appropriate affinché i prodotti di origine animale destinati all’export siano conformi alle disposizioni previste per la registrazione, riconoscimento, tracciabilità e movimenti verso i Paesi terzi di destino. (13) Salva l’esistenza di disposizioni diverse giuridico-amministrative previste dalle autorità competenti del Paese terzo importatore, o di disposizioni in vigore in quel paese, che in tal caso si applicano al posto della normativa comunitaria. (14)
Official Controls Regulation (EU) No 2017/625 a sua volta prevede il rilascio di un certificato veterinario internazionale, da parte delle competenti autorità nazionali, per l’esportazione di prodotti alimentari anche verso Paesi terzi diversi da quelli ove siano definiti certificati standard (articolo 87.1.b).
4) Italia, certificati per l’export
Il ministero della Salute italiano ha stabilito un’apposita procedura ai fini del rilascio dei certificati per l’export: (15)
– il responsabile dello stabilimento interessato a ricevere autorizzazione all’export verso Paesi terzi deve presentare apposita istanza volta a ottenere l’inclusione dello stabilimento in un’apposita lista, (16) seguendo le modalità indicate nella nota DGISAN 0023661-04/06/2018, (17,18) che integra e sostituisce in parte le prescrizioni riportate nelle precedenti note 33585/P e 8842/P. Più esattamente,
– l’operatore del settore alimentare deve presentare domanda di inserimento nella ‘lista export’ (definita in Allegato 1 alla citata nota) al servizio veterinario dell’autorità sanitaria locale competente per territorio, in formato esclusivamente elettronico (i.e. PEC), (19,20), con riferimento specifico a uno stabilimento e una ‘lista export’,
– la domanda deve comprendere le procedure specifiche previste per il singolo Paese terzo e venire corredata dalla documentazione richiesta per ciascun Paese terzo,
– il servizio veterinario esegue un sopralluogo nello stabilimento, a seguito di verifica degli adempimenti amministrativi, per accertare l’adempimento ai requisiti di autocontrollo (es. GMPs, SSOPs, HACCP) e gli eventuali requisiti aggiuntivi richiesti dal Paese terzo ove le merci siano destinate,
– in caso di esito favorevole, il servizio veterinario locale invia la documentazione pertinente alla Ministero della Salute (DGISAN, Ufficio 2) che procede a valutazione e, in caso di parere positivo, all’inserimento dello stabilimento nell’apposita ‘lista export’.
Prospettive
L’Unione Europea, i suoi Stati membri e l’Australia hanno inoltre sottoscritto nel 2017, e confermato nel 2022, un framework agreement di ampio spettro che pone le basi per ‘istituire un partenariato rafforzato e promuovere la cooperazione in un’ampia gamma di settori di interesse reciproco’. Tale accordo considera altresì gli ambiti dell’agricoltura e lo sviluppo rurale, oltre alle questioni sanitarie, fitosanitarie e di benessere animale. (21,22,23,24)
La nostra squadra di FARE è a disposizione degli operatori del settore agroalimentare interessati a immettere in commercio nei 27 Paesi UE ed esportare i loro prodotti nei vari Paesi del mondo.
Dario Dongo e Andrea Adelmo Della Penna
Note
(1) https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/non-eu-markets/AU
(2) https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/australia/eu-australia-agreement_en
(3) https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/partnership_framework2009eu_en.pdf
(4) https://www.foodstandards.gov.au/Pages/faq.aspx
(5) https://business.gov.au/products-and-services/product-labelling/food-labelling-and-imported-food
(6) Country of Origin Food Labelling Information Standard 2016. https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C00920
(7) Imported Food Control Act 1992 https://www.legislation.gov.au/Details/C2021C00497
(8) Imported Food Control Act 1992, divisione 1, sezione 8A
(9) https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/importing/how-to-import/requirements/labelling
(10) National Measurement Act 1960 https://www.legislation.gov.au/Details/C2021C00505
(11) National Trade Measurement Regulations 2009 https://www.legislation.gov.au/Details/F2019C00581
(12) https://www.industry.gov.au/national-measurement-institute
(13) Regolamento (UE) 2016/429, Parte IV (articoli 84-228)
(14) Reg. (UE) 2016/429, art. 243, paragrafi 1,2
(15) https://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/veterinariaInternazionale/2023_05_10_certificato_generico_.pdf
(16) https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1155&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
(17) https://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_EXPORT.jsp
(18) Per l’Australia, v. https://www.salute.gov.it/consultazioneStabilimenti/ConsultazioneStabilimentiServlet?ACTION=gestioneSingoloPaese&naz=AU
(19) Qualora vengano richiesti documenti da allegare all’istanza (es. planimetria, fotografie), ognuno di essi deve venire identificato singolarmente, specificando il numero di riconoscimento dello stabilimento (CE IT XXXX) e allegato all’istanza. La persona responsabile di redigere la documentazione deve inoltre datare e firmare gli allegati stessi
(20) Nel caso in cui il Paese terzo richieda gli originali dei documenti, l’operatore del settore alimentare OSA deve invece spedirli al competente ufficio del Ministero (Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, Uff. 2 – via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma), a pena di invalidità della richiesta
(21) Decisione (UE) 2017/1546 del Consiglio, del 29 settembre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Australia, dall’altra. http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1546/oj
(22) Accordo quadro tra L’unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Australia, dall’altra. http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2017/1546/oj
(23) Decisione (UE) 2022/1664 del Consiglio del 20 settembre 2022 sulla conclusione a nome dell’Unione dell’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Australia, dall’altra. http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1664/oj
(24) V. artt. 15, 19, 50 dell’Accordo.