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EU Food and Feed Information Portal Database

La Commissione europea ha pubblicato il nuovo ‘EU Food and Feed Information Portal Database’, che comprende alcuni registri e informazioni sulle regole applicate in UE a ingredienti, additivi e aromi destinati all’utilizzo nelle preparazioni alimentari e di mangimi, nonché a nutrition and health claims relativi agli alimenti. (1)

Le informazioni contenute nel database offrono un utile orientamento, senza peraltro avere valore legale. L’effettiva compliance di alimenti e mangimi prodotti e/o importati e/o commercializzati in UE deve perciò venire verificata sui testi aggiornati dei regolamenti a cui viene fatto richiamo, come pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

1) EU Food and Feed Information Portal Database

Lo EU Food and Feed Information Portal Database riassume le regole applicate a tre macro-categorie di sostanze sottoposte ad apposite regole UE, oltre alla disciplina degli health claims:

1) additivi per mangimi,
2) additivi alimentari,
3) aromi alimentari,
4) indicazioni sulla salute.

Il sistema permette di consultare, in ogni area, i riferimenti normativi d’interesse e i documenti pubblicati dalla Commissione europea e/o da EFSA sui relativi argomenti, laddove disponibili.

L’inclusione di nuovi additivi, aromi o health claims è soggetta ad apposite procedure di autorizzazione, da sottoporre alla Commissione tramite la European Submission Food Chain Platform (ESFC Platform). (2)

2) Additivi per mangimi

Il nuovo database aggiorna e sostituisce il previgente ‘Registro comunitario degli additivi per mangimi’ (3), che la Commissione aveva già pubblicato con modalità di non altrettanto facile lettura. Il registro è ora strutturato come segue.

2.1) Categorie/gruppi funzionali di additivi per mangimi

Gli additivi per mangimi sono suddivisi in 5 categorie (i.e. additivi tecnologici, organolettici, nutrizionali, zootecnici, coccidiostatici e istomonostatici). Le prime quattro categorie sono suddivise in gruppi, con le relative funzioni e i codici di autorizzazione UE.

Informazioni di dettaglio in relazione a ciascuno degli additivi per mangimi autorizzati in UE, ivi incluse le specie animali a cui essi possono venire somministrati, sono facilmente accessibili mediante selezione delle relative referenze.

2.2) Status di autorizzazione

Lo status di autorizzazione deve venire verificato preventivamente, in vista dell’immissione sul mercato UE di additivi zootecnici, coccidiostatici e istomonostatici. Le autorizzazioni hanno validità decennale e le domande di rinnovo devono venire presentate almeno 1 anno prima della scadenza.

Il registro indica altresì le previsioni di cancellazione dal registro, laddove la Commissione abbia stabilito che l’additivo non sia più sicuro alle condizioni d’uso proposte, ovvero non sia stata presentata domanda di rinnovo entro i termini stabiliti, e dovrà quindi venire ritirato alla scadenza del termine di autorizzazione.

3) Additivi alimentari, status

L’elenco dei food additives comprende i soli additivi che possono venire utilizzati nella produzione di alimenti, escludendo quelli che possono venire usati nella preparazione di additivi alimentari, enzimi, aromi e nutrienti. (4) Lo EU Food and Feed Information Portal Database classifica gli additivi alimentari per:

– gruppo (da I a IV) o numero E,
– International Numbering System for Food Additives (INS),
– nome dell’additivo alimentare, o del gruppo.

È così possibile identificare gli additivi alimentari che appartengono a ciascun gruppo, verificare gli alimenti su cui ogni additivo può venire utilizzato e a quali condizioni, ma anche eseguire una ricerca per categorie di alimenti e food additives ammessi.

3.1) Additivi alimentari, rivalutazione da parte di EFSA. Status quo

EU Food and Feed Information Portal Database permette altresì di consultare lo status di rivalutazione della sicurezza alimentare, da parte di EFSA, dei 315 additivi alimentari autorizzati prima del 20 gennaio 2009. (5) Allo stato attuale:

– 230 food additives sono stati già rivalutati da EFSA in 126 pareri scientifici,

– 85 additivi alimentari (tra cui alcuni dolcificanti e altri additivi diversi dai coloranti, conservanti, antiossidanti, aspartame, glutammati e biossido di silicio) sono ancora in attesa di rivalutazione.

4) Aromi alimentari

La classificazione degli aromi alimentari nello EU Food and Feed Information Portal Database segue il modello utilizzato per gli additivi alimentari, tenendo altresì conto dei codici e requisiti specifici previsti per ogni denominazione chimica delle sostanze aromatizzanti, nei registri di:

– CAS (Chemical Abstracts Service),
– FL (FLAVIS, EU flavouring information system),
– CoE (Council of Europe),
– JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives). (6)

Non sono tuttavia disponibili i dati aggiornati forniti dall’industria ai fini della rivalutazione da parte di EFSA degli aromi attualmente in commercio.

5) Nutrition and health claims

Il ‘Registro comunitario delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari’ (7) comprende:

a) nutrition claims autorizzati in UE e relative condizioni di applicazione, (8)

b) cenno ai nutrient profiles che la Commissione europea avrebbe dovuto adottare 14 anni fa, senza tuttavia a tutt’oggi provvedervi,

c) health claims autorizzati in UE e relative condizioni di applicazione;

d) elenco delle richieste di autorizzazione di health claims respinte e il motivo del rigetto.

Le indicazioni sulla salute autorizzate in base a dati protetti da proprietà industriale sono registrate in un Allegato separato del registro, con i dettagli su:

– data di autorizzazione e nome del richiedente originario,
– riferimento ai dati riconosciuti come protetti da proprietà industriale e conseguenti limitazioni d’uso;
– eventuali limitiamo temporali, il laddove la Commissione abbia concesso un’autorizzazione temporanea.

5.1) Health claims, il registro UE

Gli health claims possono venire ricercati nello EU Food and Feed Information Portal Database in base a:

status (autorizzati e non),

– classificazione:

a) indicazioni sulla salute generiche,
b) indicazioni sulla salute che includono una richiesta di protezione dei dati riservata,
c) indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia,
d) indicazioni riferite allo stato di salute e sviluppo dei bambini,

– opinione scientifica EFSA,

– normativa di riferimento (regolamento, decisione di autorizzazione o di rigetto),

– eventuale concessione di protezione dei dati proprietari. (9)

Allo stato attuale, l’elenco contiene 2.359 voci, di cui solo 2 registrano protezione dei dati proprietari. Dell’elenco complessivo, 269 health claims sono stati autorizzati (11,40%) e 2.090 (88,60%) non lo sono. A dimostrazione della inidoneità delle norme di attuazione (Reg. EC 353/08) rispetto agli obiettivi fissati nel Nutrition and Health Claims Regulation (EC) No 1924/06. (10)

6) Enzimi alimentari, ancora in attesa di un elenco positivo

Gli enzimi alimentari sono le uniche sostanze – nell’ambito del ‘Food Improvement Agents Package’ (Reg. EC No 1331,1332,1333,1334/08) – ancora sprovviste di una lista positiva delle sostanze ammesse in UE. In attesa della sua pubblicazione, che postula la completa valutazione da parte di EFSA (attesa entro fine 2023), il Belgio ha sviluppato il Food Enzyme Database (FEDA. V. note 11,12).

Il Food Enzyme Database belga raccoglie tutte le informazioni pubbliche disponibili sugli enzimi alimentari (es. parti pubbliche dei dossier di autorizzazione, opinioni scientifiche EFSA) che possono venire immessi in UE, per favorire le decisioni ragionate di autorità competenti e laboratori. L’elenco oggi considera 320 domande per enzimi alimentari, di cui 130 derivati da microrganismi geneticamente modificati (GMM), in relazione a 98 enzimi da 97 microrganismi di cui 20 GMM.

6.1) Food enzymes, disposizioni transitorie

In attesa della pubblicazione dell’elenco UE dei food enzymes autorizzati, la Commissione europea ha istituito il ‘registro’ delle domande presentate nel periodo 11.11.2011 – 11.03.15. In via transitoria è stato autorizzato l’impiego in deroga degli enzimi invertasi e lisozima, ureasi e beta-glucanasi come additivi alimentari in alimenti e vino. Oltre ad applicarsi, in una transizione che perdura ormai da 15 anni, le disposizioni nazionali tuttora in vigore (13,14,15).

Fig. 1 – Linea temporale dello status degli enzimi alimentari nell’UE (Deckers et al., 2021)

7) Conclusioni provvisorie

Il Food and Feed Information Portal Database è un’opera preziosa di compilazione e messa a disposizione dei dati utili alla verifica dello status di additivi alimentari, additivi per mangimi, aromi, nutrition claimshealth claims.

Le criticità attengono piuttosto agli oneri che incombono su imprese, start-up, enti di ricerca – e sulla stessa European Food Safety Authority – per presentare e valutare appositi dossier di autorizzazione, in un regime così rigoroso da ostacolare gravemente l’innovazione e i suoi impatti potenzialmente favorevoli su nutrizione e salute di esseri umani e animali.

Si richiamano le osservazioni già espresse in merito all’insostenibilità dello EU food law per quanto attiene, in particolare, agli ingredienti naturali con funzionalità tecnologiche (es. conservanti, antiossidanti. V. nota 10). Oltreché alla prova diabolica tuttora richiesta per validare i functional health claims. (16)

Dario Dongo e Andrea Adelmo Della Penna

Note

(1) V. https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/home

(2) V. https://webgate.ec.europa.eu/esfc/

(3) Istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi

(4) L’elenco degli additivi alimentari incluso nel database è riportato in Allegato II al reg. (CE) n. 1333/2008, istituito ai sensi del reg. (CE) n. 1129/2011. Gli additivi alimentari utilizzati per altre funzioni sono invece riportati in Allegato III al reg. (CE) n. 1333/2008, istituito dal reg. (CE) n. 1130/2011. Tali regolamenti hanno definitivamente abrogato le precedenti disposizioni transitorie in termini di additivi alimentari e, pertanto, eventuali disposizioni nazionali non sono più valide

(5) V. https://food.ec.europa.eu/safety/food-improvement-agents/additives/re-evaluation_en

(6) L’elenco delle sostanze aromatizzanti è riportato in Allegato I al reg. (CE) 1334/2008, sulla base di quanto definito dal reg. (UE) 872/2012 e successive modifiche

(7) V. regolamento (CE) n. 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute, articolo 20

(8) V. https://food.ec.europa.eu/safety/labelling-and-nutrition/nutrition-and-health-claims/nutrition-claims_en

(9) Regolamento (CE) 1924/2006, articolo 13 (paragrafi 1,5) e dell’articolo 14(1), lettere ‘a’,‘b’

(10) V. ultimo paragrafo di Dario Dongo, Andrea Adelmo Della Penna. Horizon4Proteins. La ricerca sulle proteine a confronto con politiche e regole UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 21.5.23

(11) Deckers et al. (2021). Food Enzyme Database (FEDA): a web application gathering information about food enzyme preparations available on the European market. Database 0:1-7, https://doi.org/10.1093/database/baab060

(12) V. https://feda.sciensano.be

(13) European Commission. Register of food enzymes to be considered for inclusion in the Union List. 28.04.20, https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-06/fs_food-improvement-agents_enzymes_register.pdf

(14) È possibile consultare lo stato delle valutazioni degli enzimi alimentari sulla piattaforma Open EFSA https://open.efsa.europa.eu/questions?authorisationType=Food%20Enzymes&foodDomains=Food%20Improvement%20Agents

(15) A titolo di esempio, in Italia l’impiego di enzimi amilolitici e beta-glucanasici nella fabbricazione di birra è normato dal D.M. n. 682/1996

(16) Dario Dongo. Health claims sui botanicals, la Corte di Giustizia fa chiarezza. GIFT (Great Italian Food Trade). 13.10.20

Andrea Adelmo Della Penna

Laureato in Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti, tecnologo alimentare abilitato, segue l’area di ricerca e sviluppo. Con particolare riguardo ai progetti di ricerca europei (in Horizon 2020, PRIMA) ove la divisione FARE di WIISE S.r.l. società benefit partecipa.

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