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Deroga al regolamento Igiene 2 per le vendite online dei piccoli produttori di formaggi

L’eurodeputato italiano Marco Dreosto prova a fare luce sull’estensione della deroga al regolamento Igiene 2 (reg. CE 853/04) alle vendite online dei piccoli produttori di formaggi locali. (1)

La Commissaria europea per la salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides, nella propria risposta, distingue le ipotesi di vendita al consumatore e all’ingrosso. (2) Un approfondimento.

Regolamento Igiene 2

Il reg. CE 853/04 – noto come Igiene 2, poiché é il secondo nella successione del c.d. Pacchetto Igiene (3) – stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. (4) In essenza:

– obbligo di autorizzazione degli impianti da parte dei Servizi pubblici Veterinari (in luogo della sola registrazione, d’altro canto prevista per la generalità dei prodotti di origine vegetale e quelli composti con prodotti trasformati di origine animale),

– requisiti igienici supplementari, i quali comportano investimenti significativi nella progettazione e messa in opera di impianti, e apparecchiature (c.d. camera bianca). Oltreché nelle procedure, la formazione e le risorse dedicate,

marchio di identificazione, visite periodiche dei veterinari pubblici.

Regolamento Igiene 2, la deroga

Il regolamento Igiene 2, in termini generali, non si applica alle attività di ‘commercio al dettaglio’ (reg. CE 853/04, articolo 1.5.a). La Commissione europea – nelle proprie domande e risposte sull’applicazione di alcune norme del Pacchetto Igiene (5) – ha peraltro aggiunto la possibilità di deroga all’applicazione del reg. CE 853/2004 per i piccoli produttori di latte e prodotti lattiero-caseari che eseguano la vendita diretta e sul mercato locale. Equiparando tali attività a quelle del commercio.

Cheese production at the farm must in principle comply with the appropriate general and specific EU requirements on food hygiene and an approval is needed.
However, when cheese is manufactured and sold entirely at the farm or at a local market (e.g. weekly market, farmers market etc.) directly to final consumers, this activity is covered by the notion of retail.

Only general hygiene requirements are therefore applicable and in this case no approval is needed. In addition to that, Member States may use the flexibility provisions and adopt national measures in order to adapt the requirements on the construction, layout and equipment for these establishments. The existence of such national measures should be checked with the competent authority.’ (5)

Vendite online dei piccoli produttori di formaggi, interrogazione parlamentare

L’On.le Marco Dreosto (Lega, Identity and Democracy Group) ha provato a chiedere alla Commissione europea un aggiornamento in merito a quanto sopra, con interrogazione parlamentare 15.4.22. (1) L’eurodeputato – originario di Spilimbergo, provincia di Pordenone – ha messo in luce come, in una dozzina d’anni dalle Q&A di Bruxelles sul Pacchetto Igiene, la digitalizzazione abbia coinvolto anche le piccole malghe (o i masi, nelle province autonome di Trento e Bolzano).

social network hanno assunto un ruolo anche per gli allevatori di poche vacche, che grazie a essi permettono ai cittadini metropolitani di sottrarsi all’afa per immergersi nella natura, col beneficio di un tagliere di formaggi a volte prodotti nella stessa malga. Bisogna perciò chiarire se – nell’ipotesi in cui la ‘vendita diretta’ sia mediata da un device informatico e una spedizione – la deroga alle severe regole di cui in Igiene 2 sia ancora applicabile.

Commissione europea, la risposta

La Commissione europea, nella propria risposta 15.6.22 all’interrogazione parlamentare detta, ha rammentato la definizione di ‘commercio al dettaglio’ prevista dal reg. CE 178/02. La quale comprende, ad avviso della DG Sante, ‘qualsiasi vendita o consegna al consumatore finale, comprese le vendite online e i punti di vendita all’ingrosso’. (2)

La vendita all’ingrosso di alimenti di origine animale è del resto soggetta al regolamento Igiene 2 (reg. CE 853/04, articolo 1.5.b), ‘salvo, tra l’altro, quando tale attività è marginale, localizzata e ristretta’ (art. 1.5.b.ii). E dunque:

– ‘se i piccoli caseifici effettuano solo la vendita diretta ai consumatori finali, non sono tenuti’ ad applicare Igiene 2 (reg. CE 853/04, articolo 1.5.a). Salva la facoltà degli Stati membri di adottare misure nazionali per l’applicazione dei suoi requisiti anche a tali vendite dirette,

– al contrario, ‘se tali caseifici sono grossisti, devono rispettare i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, anche se svolgono una piccola attività di fornitura diretta ai consumatori in locali annessi all’esercizio commerciale’. (2)

Conclusioni provvisorie

L’interpretazione offerta dalla Commissione non appare coerente con il dettato del regolamento Igiene 2, laddove l’attività ‘marginale, localizzata e ristretta’ viene espressamente esclusa dal suo campo di applicazione (reg. CE 853/04, articolo 1.5.b) anche in ipotesi di vendita all’ingrosso, vale a dire a operatori economici anziché a consumatori finali. La circostanza che la localizzazione venga ‘delocalizzata’, in caso di vendite online, non sembra del resto escludere la marginalità e ristrettezza delle vendite. (6)

L’autorizzazione d’altra parte non deve venire intesa come una vessazione, anche da parte dei piccoli allevatori. Il controllo veterinario che precede l’autorizzazione può anzi venire inteso come un’opportunità, il miglior consiglio che un piccolo produttore possa ricevere per applicare in pratica la ‘cultura della sicurezza alimentare’ che il legislatore europeo ha di recente evocato nel reg. UE 382/2021. (7)

Il ruolo sociale del servizio veterinario ufficiale

Un ottimo esempio del supporto alla prevenzione del servizio veterinario di igiene degli alimenti è quello organizzato dall’omonimo servizio della AUSSL n. 7 Pedemontana, sotto la direzione del Dr. Fabrizio De Stefani. Chi scrive ha avuto modo di osservare di persona la grande efficacia di tale servizio che ben esprime la funzione del controllo ufficiale introdotto proprio nel Pacchetto Igiene, grazie al reg. CE 882/04 (poi abrogato dal reg. 2017/625). (8)

Non un gendarme ma un attento osservatore della realtà di locali e attrezzature, nonché del fattore antropologico che permette di verificare l’attitudine del candidato produttore di caci a intendere il significato delle regole e applicare con efficacia le prescrizioni ricevute. In vista di un’autorizzazione che comunque postula un’ulteriore visita per la prova del 9. Anzi, dell’853. Accendere i cervelli può salvare il mondo.

Dario Dongo

Note

(1) Parlamento europeo. Interrogazione 15.4.22 alla Commissione europea, con richiesta di risposta scritta, a firma dell’On.le Marco Dreosto. Online food sales. (E-001518/2022). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001518_EN.html

(2) Commissione europea. Risposta 15.6.22 all’interrogazione parlamentare E-001518/2022. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001518-ASW_EN.html

(3) Pacchetto Igiene, reg. CE 852/04 e successivi. Per approfondimenti si veda l’ebookSicurezza alimentare, regole cogenti e norme volontarie

(4) Reg. CE 853/04, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Testo aggiornato al 21.10.21 su Eur-Lex, https://bit.ly/3I5SPAX

(5) V. Q&A 8 su Commission staff working document on the Understanding of certain provisions on flexibility provided in the Hygiene Package. Frequently Asked Questions Guidelines for food business operators. SEC(2010) 985 final. https://bit.ly/3I6ZDi0

(6) Dario Dongo. Dichiarazione nutrizionale, l’esenzione alle micro-imprese deve valere anche per l’ecommerce. Ecco perché. FARE (Food and Agriculture Requirements). 2.12.16,

(7) Dario Dongo. https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/reg-ue-2081-382-cultura-della-sicurezza-redistribuzione-alimenti-gestione-allergeni/, GIFT (Great Italian Food Trade) 9.3.21

(8) Dario Dongo. Controlli pubblici ufficiali, al via il regolamento UE 2017/625. GIFT (Great Italian Food Trade) 18.12.19

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