La crisi dell’olio di girasole – legata all’interruzione delle forniture dall’Ucraina e l’esaurimento ormai prossimo delle scorte in Italia – ha indotto il MiSE (ministero per lo Sviluppo Economico) a ipotizzare una possibile deroga al reg. UE 1169/11 per l’etichettatura dei prodotti alimentari che, giocoforza, verranno realizzati con oli e grassi di diversa natura, compreso l’olio di palma.
La crisi dell’olio di girasole
Il 2.3.22 lo scenario attuale era già previsto da Assitol. I conti sono presto fatti: l’Italia consuma più di 700mila tonnellate l’anno di olio di girasole, ma la spremitura nazionale non supera le 250mila tonnellate. Con il blocco delle esportazioni da Ucraina e Russia e l’impossibilità di trovare rapidamente nuovi partner, la crisi è irrisolvibile.
In Italia, l’olio di girasole è impiegato nell’HoReCa (in cucina e nelle fritture), oltreché come materia grassa in numerosi alimenti. Prodotti dolciari e da forno, snack, conserve ittiche e vegetali sott’olio, maionese e altri condimenti, pasta ripiena e piatti pronti. Oltre ai mangimi per la zootecnia e il pet-food. (1)
In molti prodotti alimentari il girasole, anche nella versione alto oleico, è stato inserito quale sostituito ideale dell’olio di palma, scartato dai consumatori (e così dall’industria e dalla GDO) a causa della sua insostenibilità socio-ambientale e dei rischi accertati da EFSA sui contaminanti di processo.
Il ritorno dell’olio di palma
L’insostenibile grasso tropicale potrebbe tornare nelle ricette di merendine, biscotti, piatti pronti e vari altri prodotti da cui era stato eliminato in favore dell’olio di girasole? Ciò sta già accadendo, afferma Franco Pugliese, AD della Conad. (2)
La soluzione più logica sarebbe l’impiego di olio d’oliva, nettamente superiore dal punto di vista nutrizionale e salutistico. Ma l’olio di palma è il grasso più economico e il MiSE ammicca alla possibilità di nascondere la sua presenza in etichettatura degli alimenti, come era uso prima dell’entrata in vigore del reg. UE 1169/11.
L’etichettatura in deroga al reg. UE 1169/11 ipotizzata dal MiSE
La nota del MiSE 11.3.22 riferisce all’ipotesi di una etichettatura dei prodotti alimentari in deroga al reg. UE 1169/11, laddove la sostituzione (temporanea?) dell’olio di girasole con altri oli e grassi potrebbe venire comunicata al consumatore con strumenti di emergenza, come adesivi o scritte sovraimpresse sulla confezione.
Tali correttivi potrebbero riferire che l’ingrediente mancante è sostituito da una varietà di alternative, senza precisarne la natura né correggere la dichiarazione nutrizionale in etichetta. Sebbene la sostituzione di olio di girasole con olio di palma e/o palmisto possa aumentare di non poco il valore energetico (kcal, o calorie) e il tenore di grassi saturi negli alimenti.
‘In via transitoria e segnalando sempre l’eventuale presenza di allergeni, si consente di riportare nella lista degli ingredienti la dizione generica della categoria oli e grassi vegetali seguita dalle origini vegetali potenzialmente presenti, in considerazione delle forniture disponibili – es. “oli e grassi vegetali (girasole, palma, mais, soia, ecc.)”. Su tale ultimo aspetto saranno interessati i servizi della Commissione. Si sottolina che, in assenza di disposizioni armonizzate da parte della Commissione, tale nota ha valenza solo per mercato nazionale‘. (3)
Omertà in etichettatura e regole UE
Una direzione del MiSE – che è anche il ministero a cui afferisce, in linea teorica, la tutela del consumatore – ipotizza la stessa ‘toppa’ per oscurare i claim che vantino l’assenza del grasso tropicale (‘senza olio di palma’). Il valore giuridico di questa ipotesi è peraltro nullo, per due semplici ragioni:
– una nota ministeriale non può produrre effetti al di fuori del dicastero di appartenenza e degli enti che da esso dipendano. E i controlli ufficiali in tema di informazione al consumatore relativa agli alimenti sono stati affidati in via esclusiva all’ICQRF, nei ranghi di un altro ministero (MiPAAF), (4)
– un regolamento europeo, che nella gerarchia delle fonti di diritto ha rango superiore alle norme costituzionali, non può certo venire derogato da una nota ministeriale. Se il governo italiano vorrà adottare misure di emergenza dovrà emanare un decreto legge, dopo averne notificato lo schema alla Commissione europea.
Marta Strinati e Dario Dongo
Note
(1) Assitol, Crisi ucraina: olio di girasole a rischio entro un mese. Comunicato stampa del 2.3.22 https://www.assitol.it/crisi-ucraina-olio-di-girasole-a-rischio-entro-un-mese/
(2) 24 Mattino (Radio24) intervista a Franco Pugliese, 15.3.22, dal minuto 24, https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/24mattino-le-interviste/puntata/benzina-e-alimentari-crisi-e-psicosi-082028-AEXXT9JB
(3) MiSE, Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese. Divisione VII – Industrie del Made in Italy, industrie creative e finanza di impresa. Misure temporanee eccezionali – etichettatura prodotti contenenti olio vegetali in sostituzione dell’olio di semi di girasole. Nota 11.3.22. https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Nota_olio_di_girasole_11032022.pdf
(4) D.lgs. 231/17. Per approfondimenti si veda l’ebook ‘1169 Pene. Reg. UE 1169/11, notizie sui cibi, controlli e sanzioni’