Covid-19. Il decreto rilancio, come si è visto, ha previsto una serie di interventi a favore della generalità delle imprese e alcune misure rivolte a settori specifici. Dopo avere esaminato quanto di primario interesse per il settore agroalimentare, si procede all’analisi delle misure rivolte a lavoratori e famiglie.
Distanze di sicurezza e mascherine chirurgiche
Si ribadisce anzitutto l’esigenza di garantire la salute dei lavoratori rispetto al rischio di contagio da Covid-19 mediante scrupoloso rispetto delle distanze di sicurezza. Laddove le condizioni lavorative non consentano di rispettare la distanza di un metro dalle altre persone, si specifica invece l’obbligo di indossare idonee mascherine chirurgiche.
Le mascherine chirurgiche devono venire indossate da tutti i lavoratori, ivi compresi i volontari – anche al di fuori del settore sanitario – nonché i lavoratori addetti a servizi domestici e familiari (art. 66).
Sicurezza sul lavoro e protezione da contagio. Sostegno INAIL
L’INAIL promuove interventi straordinari per favorire l’attuazione delle norme (stabilite nei Protocolli 11.3.20 e 24.4.20) sulla prevenzione del contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro (art. 95).
Le imprese anche agricole e artigiane, possono ricevere un contributo fino a € 15.000 (<9 dipendenti). Ovvero € 50.000 (10-50 dipendenti), o € 100.000 (>50 dipendenti). In relazione alle spese sostenute per l’acquisto di DPI (dispositivi di protezione individuale), nonché apparecchiature e attrezzature volte a:
– isolare o distanziare i lavoratori,
– distanziare lavoratori e utenti,
– sanificare i luoghi di lavoro,
– controllare gli accessi ai luoghi di lavoro,
– misurare le temperature.
Cassa integrazione ordinaria e in deroga, proroghe e decadenze
I lavoratori sono destinatari delle misure contenute nel Titolo III del decreto rilancio (DL 19.5.20 n. 34). In sostanziale linea di continuità con quanto previsto nel decreto ‘Cura Italia’ (DL 17.3.2.20 n. 18, convertito in legge 27/20). Con alcune proroghe e decadenze più brevi.
I datori di lavoro che hanno usufruito del trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario con causale ‘emergenza COVID-19’, per 9 settimane (ai sensi del DL 18/20, art. 19), hanno la possibilità di fruirne per ulteriori 5 settimane entro il 31.8.20.
Se l’attività lavorativa non può ripartire, è previsto un ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane (dall’1.9.20 al 31.10.20).
Nei soli settori di turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, le 4 settimane di cui sopra possono venire fruite anche prima dell’1.9.20, a condizione che sia stata utilizzata appieno la misura per le 14 settimane concesse in precedenza.
▶️NB: le domande devono venire presentate entro la fine del mese successivo – non più entro la fine del quarto mese successivo – a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Qualora la sospensione o riduzione dell’attività sia avvenuta nel periodo tra il 23.2.20 e il 30.4.20, la domanda va presentata entro il 31.5.20. Il budget per i fondi di solidarietà bilaterali alternativi passa da 80 milioni a 1,1 miliardi (art. 68, 69).
La cassa integrazione in deroga è altresì prorogata per ulteriori 5 settimane a coloro che abbiano interamente usufruito delle 9 settimane già concesse. Può venire estesa di ulteriori 4 settimane nei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche (art. 70). Con ulteriori novità:
-la proroga viene concessa direttamente dall’INPS, senza dover passare per le Regioni,
-l’INPS anticipa il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande, per il 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo,
▶️ la domanda va presentata entro il 15° giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, entro il 18.6.20 da parte di aziende destinatarie di cassa integrazione salariale e assegno ordinario (art. 71).
Misure a favore dei lavoratori con figli minori
Il congedo previsto per i lavoratori dipendenti con figli di età <12 anni ovvero con disabilità passa da 15 a 30 giorni ed è soggetto a una indennità pari al 50% della retribuzione.
▶️ Il periodo può venire fruito, in modo continuativo o frazionato, entro il 31.7.20.
I dipendenti con figli <16 anni – a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non vi sia altro genitore non lavoratore – hanno diritto di astenersi al lavoro per l’intero periodo di sospensione di asilo nido e scuole. Con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma senza indennità di sorta né riconoscimento di contribuzione figurativa.
In alternativa ai congedi, i genitori possono usufruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting entro il limite massimo complessivo di €1.200 euro. O in alternativa, per la comprovata iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia (e/o innovativi per la prima infanzia), servizi socioeducativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa. ▶️ Il bonus deve venire utilizzato entro il 31.7.20.
Nel solo settore pubblico, i dipendenti che operano in ambito medico, sanitario, biomedico – nonché in sicurezza, difesa e soccorso pubblico – hanno invece diritto a un bonus maggiore (fino a € 2.000) per baby-sitting di figli <12 anni (art. 72).
Fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid–19 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio <14 anni hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Anche in assenza di accordi individuali, ma a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (art. 90).
Terzo Settore
Il Fondo Terzo Settore viene incrementato di € 100 milioni. Anche per permettere alle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo Settore di fronteggiare le emergenze sociali e assistenziali determinate dall’epidemia di COVID-19, riconosciuto l’impatto significativo sulle comunità di riferimento (art. 67).
L’erogazione di € 50 milioni per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale, già prevista dal decreto per le imprese di cui all’articolo 43 del dl 18/2020 sono estese al Terzo Settore, ossia (art. 77).
Il fondo per il reddito di ultima istanza – per garantire sostegno ai lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano ridotto, sospeso o cessato l’attività o il rapporto di lavoro a causa della crisi epidemiologica – è aumentato da 300 milioni a 1,150 miliardi.
Licenziamenti
Le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, così come quelle di impugnazione dei licenziamenti, sono sospese per un periodo di 5 mesi. Il datore di lavoro che abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può revocare in ogni tempo il recesso, purché contestualmente faccia richiesta di trattamento di cassa integrazione salariale. In tal caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro (art. 80).
Reddito di emergenza
Il reddito di emergenza (Rem) viene istituito quale misura di sostegno straordinario al reddito, per i nuclei familiari in condizione di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica (art. 82).
I requisiti da soddisfare cumulativamente al momento della domanda per accedere al beneficio sono:
– residenza in Italia del richiedente,
– reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all’importo riconosciuto come Rem,
– patrimonio immobiliare familiare anno 2019 <10.000 euro, accresciuto di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di € 20.000. Il massimale è incrementato di ulteriori 5.000 euro in caso di presenza, nel nucleo familiare, di un componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza,
– un valore ISEE <15.000 euro.
Il Rem è incompatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscano altre indennità e ammortizzatori e con:
– pensione diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità,
-rapporto di lavoro dipendente, con retribuzione lorda superiore al Rem,
-percezione del c.d. reddito di cittadinanza.
Sono inoltre esclusi dalla percezione del Rem i detenuti e i ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a carico dell’amministrazione pubblica.
Ogni quota Rem è pari a €400 euro moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE che assegna un valore a ciascun componente familiare, fino ad un massimo di € 800 euro per nucleo familiare. Con possibile aumento fino a 840 euro (Rem x 2,1) se nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.
▶️ Le domande devono venire presentate entro il 30.6.20, attraverso apposito modello. Il beneficio verrà erogato dall’INPS in due quote di pari importo. Il limite di spesa per l’erogazione del Rem ammonta a 954,6 milioni di euro, per l’anno 2020, che verranno fatti confluire in un ‘Fondo per il Reddito di Emergenza’.
Sorveglianza sanitaria
I lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio – in ragione dell’età o condizioni di rischio legate a immunocompromissione, esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita o comorbilità – devono venire sottoposti a sorveglianza sanitaria eccezionale. Da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, fino alla cessazione dello stato di emergenza (art. 83). Lo stato di emergenza rimane peraltro fissato al 31.7.20 (art. 14).
Indennità
L’indennità di 600 euro già riconosciuta a marzo 2020 viene rinnovata per il mese di aprile (art. 84). A favore di:
– liberi professionisti con partita Iva attiva al 23.2.20 e ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata INPS,
– lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale Ago (Assicurazione generale obbligatoria),
– lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.20 e il 17.3.20.
Un’indennità di 600 euro viene poi riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, ai lavoratori autonomi e dipendenti che abbiano cessato o ridotto o sospeso la attività o rapporto di lavoro a causa della crisi epidemiologica. In particolare:
– dipendenti stagionali, al di fuori del turismo,
– lavoratori intermittenti che abbiano svolto almeno 30 giornate di attività lavorativa tra l’1.1.19 e il 31.1.20,
– lavoratori autonomi privi di partita IVA,
– incaricati alle vendite a domicilio.
La medesima indennità per i mesi di aprile è prevista per:
– i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
– i lavoratori sportivi, per un massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Tale aiuto non è riconosciuto a coloro che percepiscano altro reddito da lavoro o di cittadinanza.
1000 euro di indennità vengono riconosciuti, per il mese di maggio, a:
– liberi professionisti che abbiano subito, nel secondo bimestre 2020, una riduzione del reddito >33% rispetto allo stesso periodo del 2019,
– titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata dell’INPS, che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.20,
– lavoratori dipendenti stagionali di turismo e stabilimenti termali che abbiano involontariamente cessato il rapporto di lavoro tra l’1.1.20 e il 17.3.20.
Viene corrisposta un’indennità di €500 euro, per aprile, a:
– agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (e per il mese di marzo abbiano percepito l’indennità di € 600),
– lavoratori domestici non conviventi con il datore che abbiano uno o più contratti di lavoro attivi al 23.2.20 per >10 ore settimanali (art 85).
▶️ La richiesta d’indennità va presentata entro il 3.6.20.
Contratti a termine, rinnovo in deroga
I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono venire prorogati o rinnovati – in deroga all’art 21 del DL 81/15 – fino al 30.8.20. Con l’obiettivo di semplificare il riavvio delle attività a seguito dell’emergenza, tenuto anche conto delle loro sospensioni (art. 93).
Regolarizzazione lavoro in nero e migranti
L’emersione del lavoro nero e la regolarizzazione dei migranti sono previste, entro circoscritti limiti, all’articolo 103 del decreto rilancio. Le procedure possono venire attivate sia dai datori, sia dai lavoratori.
Il datore di lavoro può concludere un nuovo contratto di lavoro subordinato con i cittadini stranieri presenti in Italia all’8.3.20 e ivi rimasti. Ovvero dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri. In relazione a;
– agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura, e attività connesse,
– assistenza alla persona per stessi o componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza,
– lavoro domestico di sostegno ai bisogni familiari. È previsto il versamento di un contributo di € 500 per ogni lavoratore, oltre a un contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale.
I cittadini stranieri in possesso di un titolo di soggiorno scaduto in data successiva al 30.10.19 possono a loro volta chiedere un permesso semestrale di soggiorno in Italia, versando un contributo di € 130. Anche in questo caso, gli interessati devono essere stati presenti in Italia dall’8.3.20 senza interruzioni e avere svolto attività in uno dei settori indicati. Agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura, assistenza alla persona e lavoro domestico. Qualora nei sei mesi successivi il lavoratore riesca a ottenere un contratto regolare, il permesso temporaneo si converte in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Secondo le stime, saranno circa 170 mila le domande da parte dei datori di lavoro al fine di far emergere i lavoratori in nero e 44 mila quelle presentate da cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto. Le casse dello Stato avrebbero invece un’entrata di 94 milioni di euro.
▶️La domanda va proposta dall’1.6.20 al 15.7.20 all’INPS, per i cittadini UE, allo sportello unico per l’immigrazione ovvero in questura per i cittadini stranieri.
Le cause di inammissibilità della domanda:
– condanna del datore di lavoro negli ultimi 5 anni (anche con sentenza non definitiva) per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso o dall’Italia. O per reati legati al reclutamento di persone a scopo di prostituzione, sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite,
– precedente espulsione del cittadino straniero, sua segnalazione ai fini della non ammissione in Italia, condanna anche non definitiva per reati legati a stupefacenti, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o di minori da destinare ad attività illecite.
Dario Dongo e Alessandra Mei
Note
(1) Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052). In Gazzetta Ufficiale Serie Generale 19.5.20, n. 128