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Controlli su importazioni di prodotti bio, il MiPAAF corregge il tiro

Il decreto MiPAAF 18.2.21 relativo ai controlli sulle importazioni di prodotti bio da Paesi extraeuropei – dopo gli incidenti diplomatici e le ripetute denunce di violazione delle regole UE (1) – è stato finalmente corretto.

Il Capo Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca Francesco Saverio Abate ha firmato digitalmente il DM 13.5.21 che abroga e sostituisce il precedente (2,3).

‘Ritenuto opportuno’ – anzi, doveroso – ‘assumere comportamenti uniformi agli altri Stati Europei in materia di analisi del rischio sulle importazioni di prodotti biologici’, il nuovo decreto a seguire. #VanghePulite.

DM 13.5.21, controlli ufficiali sulle importazioni di prodotti bio da Paesi terzi

Obiettivi. Il DM 13.5.21 ‘contiene norme in materia di importazione di prodotti biologici da Paesi Terzi, in attuazione dei reg. CE n. 834/2007, 889/2008, 1235/2008’ (articolo 1).

Importatori. I soli operatori iscritti nella categoria ‘importatori’ dell’Elenco nazionale degli operatori biologici (ai sensi del DM 1.2.12 n. 2049, art. 7) sono autorizzati a importare prodotti biologici da Paesi Terzi (articolo 2).

Primo destinatario – ai sensi del reg. CE 889/08, art. 2. d – è ‘ogni persona fisica o giuridica iscritta nella categoria ‘importatori” o ‘preparatori’ di cui all’art. 7’ del DM 1.2.12 n. 2049.

TRACES, notifica preventiva dei carichi in arrivo

‘Gli importatori, i primi destinatari e gli Organismi di controllo, per la gestione di propria competenza del Certificato di Ispezione (COI), utilizzano il sistema informativo veterinario integrato TRACES – TradeControl and Expert System, istituito con decisione n. 2003/24/CE della Commissione, previa validazione delle utenze da parte del MiPAAF’ (DM 13.5.21, art. 4).

Le ‘comunicazioni preventive di arrivo merce’ devono venire trasmesse dagli importatori ‘entro sette giorni antecedenti l’arrivo di ogni partita al punto di ingresso doganale’, attraverso il Sistema Informatico Biologico (SIB). Le eventuali modifiche devono venire trasmesse entro le 24 ore anteriori alla data di arrivo prevista. L’importatore, ove richiesto dalle autorità competenti o dal proprio Organismo di Controllo (OdC), deve fornire ogni eventuale integrazione alle comunicazioni dette (articolo 5).

Controlli degli importatori bio

Gli OdC verificano la completezza e correttezza di notifica preventiva e documenti in possesso dell’importatore ‘al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate, nonché la relativa tracciabilità’. Assicurano inoltre, ‘per ogni importatore controllato, una frequenza dei controlli basata su una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica tenendo conto

– delle quantità dei prodotti importati,

– dei risultati dei precedenti controlli,

– del rischio di scambio di prodotti, nonché

– di qualsiasi altra informazione relativa al sospetto di non conformità del prodotto biologico importato’ (…)

I controlli, ove del caso non preannunciati, devono assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al reg. CE 889/2008 (articolo 83) ‘per quanto riguarda le modalità di trasporto’ (DM 13.5.21, art. 4).

Segnalazioni di non conformità

L’Organismo di controllo – qualora rilevi non conformità durante i controlli effettuati presso i punti di ingresso (es. residui di pesticidi, erbicidi e fungicidi non ammessi in agricoltura biologica, OGM, biossido di etilene) – deve segnalare prontamente al MiPAAF ogni irregolarità riscontrata.

Le segnalazioni devono venire eseguite utilizzando il modulo di cui in Allegato II al DM 14458/2011, informando altresì l’Ufficio Doganale competente. (DM 13.5.21, art. 6) Affinché i casi possano venire notificati alla Commissione europea e agli Stati terzi interessati, nell’ambito del sistema OFIS (Organic Farming Information System). (4)

Valutazione dei singoli importatori biologici, i ‘fattori di rischio’

I ‘fattori di rischio’ individuati in Allegato I al DM 13.5.21 – ai fini della valutazione dei singoli importatori – sono quattro. Dei quali soltanto il primo, come si è già eccepito da più parti, ha un effettivo rilievo in relazione all’obiettivo di garantire l’affidabilità degli importatori:

a) provvedimenti di irregolarità e/o infrazioni emessi negli ultimi cinque anni,

b) 5 o più importazioni eseguite nell’anno precedente,

c) dimensione della singola partita importata nell’anno precedente (≥ 1 t),

d) importatore che non tratta esclusivamente prodotti biologici.

Attribuzione dei ‘livelli di rischio’ ai singoli importatori

L’occorrenza di uno o più dei suddetti ‘fattori di rischio’ comporta l’attribuzione a ogni singolo importatore di un ‘livello di rischio’ a cui consegue una frequenza minima dei controlli da eseguire nei suoi confronti:

– nessun ‘fattore di rischio’ = basso rischio, un controllo annuale,

– un solo fattore di rischio’ diverso dal fattore di rischio ‘a’ (irregolarità e/o infrazioni nei 5 anni) = rischio medio, due controlli l’anno. (5)

L’importatore ad alto rischio è invece quello con precedenti irregolarità e/o infrazioni nei 5 anni trascorsi, ovvero con ‘più di un fattore di rischio tra quelli riportati nella tabella precedente’. Ed è soggetto a un minimo di tre controlli l’anno (DM 13.5.21, Allegato 1).

Campionamenti e analisi obbligatori sulle partite bio d’importazione da Paesi terzi

Campionamenti e analisi obbligatori sono eseguiti – ‘anche [vale a dire non necessariamente, ndr] presso i punti di ingresso, prima dell’immissione in libera pratica della partita’ (DM 13.5.21, art. 6). Per la ricerca di residui di OGM, nonché di prodotti e sostanze non ammesse nella produzione biologica su:

1) ‘tutte le partite di prodotti biologici provenienti dai Paesi Terzi ed appartenenti alle categorie indicate annualmente nelle linee guida della Commissione Europea sui controlli addizionali per i prodotti biologici importati’, (6)

2) ‘almeno una partita di prodotto importato nel corso dell’anno’ da parte di ‘ogni importatore attivo’ (DM 13.5.21, Allegato 2).

#VanghePulite

È finalmente venuta meno la prescrizione di sottoporre a onerosi controlli e analisi in dogana tutte le partite di prodotti bio:

– in arrivo da alcuni Paesi (Argentina, Brasile, Ecuador, Egitto, India, Perù, Serbia, Tunisia, Turchia), con alcuni dei quali l’UE ha sottoscritto accordi internazionali di reciproco riconoscimento dell’equivalenza del metodo produttivo e del sistema di controllo, nonché

– ‘succhi e puree di frutta, oleaginose, cereali, caffè’ e

– qualsiasi merce importata attraverso Paesi diversi da quelli di origine‘ (es. ogni partita di cacao fornita via Svizzera e ogni carico di tè fornito via Gran Bretagna, storici hub globali per le citate commodity).

Tre mesi di soprusi – controlli a tappeto ingiustificati e incompatibili con il diritto UE, imposti dal MiPAAF per capriccio di Coldiretti (2) – sono però costati molto cari a importatori senza colpa stabiliti in Italia. Oltreché all’intero settore del commercio equo e solidale, considerato che buona parte delle importazioni dal Sud America proviene da circuiti di partnership solidaristica. Ed è loro diritto pretendere il risarcimento di tutti i danni ingiustamente subiti per un atto che può venire qualificato come abuso d’ufficio.

In attesa di una completa liberazione del MiPAAF da funzionari e dirigenti di ogni grado che rispondano agli interessi privati di gruppi di potere in contrasto con le regole vigenti in UE e il bene pubblico. Oltreché dell’intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. (7) #VanghePulite.

Dario Dongo

Note

(1) Dario Dongo. Importazione prodotti biologici da Paesi terzi, DM 24.2.21 e regole UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 25.3.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/importazione-prodotti-biologici-da-paesi-terzi-dm-24-2-21-e-regole-ue

(2) Dario Dongo. Importazioni bio, parziale retromarcia al MiPAAF. #VanghePulite. GIFT (Great Italian Food Trade). 15.5.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/importazioni-bio-parziale-retromarcia-al-mipaaf-vanghepulite

(3) Il DM 13.5.21 ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e fino al 31.12.21, ‘salvo diversa determinazione dell’autorità competente’ (articolo 7)

(4) Il sistema OFIS (Organic Farming Information System) è stato introdotto dal reg. CE 889/2008 (articolo 92). V. Il sistema di controllo per l’agricoltura biologica. Commissione europea, https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/controls_it

(5) Il DM 18.2.21 classificava invece come ad ‘alto rischio’ anche gli importatori più affidabili, per la sola ricorrenza di due dei soli (e fasulli) ‘fattori di rischio’ di cui alle lettere ‘b’, ‘c’, ‘d’ della relativa tabella

(6) I campioni prelevati presso gli importatori ai sensi dell’allegato 2, punto 1) del presente Decreto, non rientrano nel computo delle percentuali minime di campioni che ogni anno gli Organismi di controllo devono analizzare ex art. 65.1 del regolamento CE 889/2008

(7) Le manifeste violazioni delle regole europee hanno già provocato le proteste formali dei Paesi discriminati (attraverso i canali diplomatici) e le reazioni stizzite di Bruxelles. E soprattutto hanno causato danno ingiusto agli importatori italiani che fino a prima delle angherie introdotte dal DM 18.2.21 esprimevano il 35% dell’import di prodotti biologici in Italia

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