Il Brexit Deal definisce le condizioni per import ed export tra UE e UK (1,2). Nel più ampio contesto di un accordo di libero scambio che si accompagna a un’intesa sulla governance. 1449 pagine per escludere – o liberare, secondo i punti di vista – la Gran Bretagna dall’unione doganale, il mercato interno e le quattro libertà che lo caratterizzano (movimento di merci, persone, capitali e servizi).
L’intesa è stata raggiunta il 24.12.20, dopo quattro anni e mezzo di negoziati, a una settimana dallo scadere del periodo transitorio (1.1.21). Senza neppure sfiorare i temi di politica estera, sicurezza e difesa, ove il governo di Londra riafferma la propria completa autonomia. (3)
UE – UK, libero scambio in pillole
Il libero scambio tra UE e UK si distingue dalla generalità dei Free Trade Agreement, sotto diversi aspetti:
– le parti si impegnano in via definitiva a non applicare né dazi tariffari né forme di contingentamento delle rispettive merci in ingresso alle frontiere,
– l’accordo non è limitato allo scambio di merci e servizi. Si estende invece alla pesca e i trasporti, aiuti di stato, investimenti, energia, protezione dei dati personali e coordinamento sulla sicurezza sociale (es. trattamento dei lavoratori UE distaccati in UK e viceversa),
– la concorrenza viene altresì considerata, con reciproche garanzie di pari trattamento. Si esclude perciò che Brexit possa offrire occasione, ad alcuna delle parti, per favorire i propri operatori rispetto a quelli d’Oltremanica. (3)
Governance
La supervisione e il controllo sulla corretta applicazione dell’accordo sono affidati a un consiglio di partenariato trasversale. Tale organismo ha gli essenziali compiti di:
– garantire l’applicazione e interpretazione uniforme delle regole stabilite nel Brexit Deal,
– risolvere le controversie che possano eventualmente sorgere sull’applicazione dell’accordo.
Le violazioni dell’accordo legittimano l’adozione di misure ritorsive, applicabili in ciascuno dei settori oggetto dell’accordo economico.
Import – export, controlli alle dogane
Il free trade agreement non è servito a impedire l’istituzione di un rigoroso sistema di controlli alle dogane, ai quali si accompagnano le stesse regole previste per l’import – export da e verso Paesi extra-UE (4,5,6). Con un regime apposito, come si è visto, proprio per il trasferimento di animali e piante, alimenti e mangimi, plant protection products (4,5,6).
La disciplina dei controlli alle dogane è stabilita nel capitolo dedicato a Sanitary and Phitosanitary Measures. Sulla base dell’omonimo accrdo SPS (WTO), oltreché delle raccomandazioni di FAO e OIE (World Organization for Animal Health). Per quanto attiene in particolare a sanità e benessere animale, salute delle piante e sicurezza alimentare.
Import – export di animali e alimenti, indicazioni del ministero della Salute
Il ministero della Salute, Direzione Generale per l’Igiene degli Alimenti e della Sicurezza Alimentare (DGISAN), ha pubblicato due note per fornire indicazioni pratiche su import – export di animali e alimenti dopo l’1.1.21 (7,8). Riferendo in particolare a:
– prodotti di origine animale (Product of Animal Origin, POAO),
– prodotti composti (da ingredienti vegetali e ingredienti di origine animale già trasformati), che il legislatore britannico sottopone alla stessa disciplina prevista per i POAO,
– POAO soggetti a misure di salvaguardia,
– prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi,
– alimenti e mangimi di origine non animale a elevato rischio di sicurezza (High-Risk Food and Feed Not of Animal Origin – HRFNAO), (9)
– sottoprodotti di origine animale (Animal By-products, ABP)
– animali vivi e prodotti germinali,
– animali acquatici vivi per acquacoltura e a scopo ornamentale,
– equini.
Import – export, pre-notifica e certificati sanitari o fitosanitari
Gli adempimenti obbligatori per import-export dei prodotti di cui al precedente paragrafo postulano anzitutto:
– pre-notifica di importazione. L’importatore deve comunicare alle autorità competenti del Paese di destino l’arrivo di una spedizione e i relativi dettagli,
– certificato sanitario/fitosanitario. L’esportatore deve ottenere dall’autorità competente del Paese di origine delle merci un documento ufficiale che attesti la loro conformità ai requisiti sanitari del Paese di destino.
Autorizzazioni e autorità di riferimento
I produttori inglesi devono rivolgersi all’Agenzia britannica per la salute degli animali e delle piante (Animal and Plant Health Agency, APHA), presso il ministero dell’Ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali (DEFRA). I prodotti in uscita dal Regno Unito devono ora riportare i nuovi bolli sanitari (sulle carni fresche) e marchi d’identificazione (su altri POAO) aggiornati con il codice ISO GB, o UNITED KINGDOM.
L’autorizzazione preventiva dello stabilimento è necessaria anche per le movimentazioni di animali vivi e prodotti di origine animale in ingresso nel regno Unito. A tal fine gli FBOs (Food Business Operators) britannici, prima di procedere a importazioni dall’UE e dai Paesi EFTA (European Free Trade Agreement. Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) devono eseguire la pre-notifica all’APHA attraverso il sistema IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System).
Introduzione graduale, controlli via via più intensi
L’introduzione graduale delle procedure è scandita in tre tappe. Gennaio, aprile, luglio 2021. A partire dall’1.1.21 sono interessati dai nuovi adempimenti in particolare i POAO soggetti a misure di salvaguardia, (10) i sottoprodotti di origine animale ad alto rischio, animali vivi e prodotti germinali, animali acquatici vivi per acquacoltura e a scopo ornamentale, equini. (11)
A decorrere dall’ 1.4.21 i certificati ufficiali vengono richiesti anche per le merci di origine UE che entrano in Regno Unito solo in vista della trasformazione e del successivo export in UE o altri Paesi, fino ad allora soggette a procedura semplificata. (2)
Dall’1.7.21 tutte le derrate soggette a controlli sanitari e fitosanitari sono soggette ai controlli alla frontiera propri degli scambi extra-UE. La cui natura e di intensità – controlli documentali, visivi e sull’etichettatura, fisici, con possibili di campionamenti e analisi – varia in relazione al tipo di prodotto.
EFSA, RASFF e Brexit
La competenze normative finora attribuite alle istituzioni europee sono ora tornate nel dominio esclusivo del legislatore britannico. La competitività dell’agroindustria d’oltremanica verrà sicuramente favorita da un legal environment più favorevole alle PMI e all’innovazione, come già si è visto con riguardo al CBD. (11)
La valutazione scientifica del rischio viene invece affidata alla Food Standards Agency (per Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) e alla Food Standards Scotland (per la Scozia). Le quali si occupano altresì della collaborazione con altre agenzie per il sistema di allerta rapido su alimenti e mangimi. Al di fuori del RASFF, bensì nell’ambito della rete internazionale che raggruppa, sotto l’egida di FAO/OMS, le autorità per la sicurezza alimentare dei vari Paesi aderenti alle due organizzazioni.
Pesca
La timidezza domina gli impegni di UE e UK a portare avanti, nei settori interessati dal Brexit Deal, politiche di tutela dell’ambiente e contrasto all’emergenza climatica. Non a caso il capitolo più ostico dei negoziati riguarda la gestione delle attività di pesca. Per i prossimi cinque anni i pescatori europei e britannici potranno continuare a pescare come in passato. Dopodiché si negozieranno le quote di Total Allowable Catch (TAC). Tenuto conto, a parole almeno, della necessità di garantire una gestione sostenibile e conservativa delle risorse del mare.
Dario Dongo e Giulia Orsi
Note
1) Commissione europea. Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito: protezione degli interessi europei, garanzie di concorrenza leale e prosecuzione della cooperazione negli ambiti di interesse comune. Comunicato stampa. 24.12.20, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2531
2) The draft EU-UK Trade and Cooperation Agreement, https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/draft-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_it
3) EU-UK Trade and Cooperation Agreement: A new relationship, with big changes – Brochure https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/6_pager_final.pdf
4) Dario Dongo, Giulia Torre. Brexit, nuove regole per import e export di alimenti. GIFT (Great Italian Food Trade). 3.11.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/brexit-nuove-regole-per-import-e-export-di-alimenti
5) Claudio Biglia, Dario Dongo. Brexit, istruzioni operative per l’export di piante, animali, alimenti e bevande, sottoprodotti da UE a UK. GIFT (Great Italian Food Trade). 9.11.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/brexit-istruzioni-operative-per-l-export-di-piante-animali-alimenti-e-bevande-sottoprodotti-da-ue-a-uk
6) Dario Dongo. Brexit alle porte, aggiornamenti dal ministero della Salute. GIFT (Great Italian Food Trade). 23.12.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/brexit-alle-porte-aggiornamenti-dal-ministero-della-salute
7) Nota ministero Salute 28.10.20 (prot. DGISAN n. 37848)
8) Nota ministero Salute 31.12.20 (prot. DGISAN n. 49575) http://www.fnovi.it/sites/default/files/Brexit%20-%20integrazioni%20bis-rev2-signed.pdf
9) Reg. UE 2019/1793, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi. Testo consolidato al 26.10.20 su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1793-20200527#
(10) I soli POAO soggetti a misure di salvaguardia devono specificare il codice di notifica univoco UNN nei certificati di esportazione (v. doc. in nota 8)
(11) Alimenti e mangimi ad alto rischio di origine non animale sono a loro volta soggetti a iter specifico. Autorizzazione preventiva di APHA, ingresso in UK attraverso determinati punti di controllo alle frontiere (BCP, Border control point)
(11) V. ultimo paragrafo, Il paradiso britannico, post Brexit in articolo Dario Dongo, Marta Strinati. CBD naturale, delirium tremens a Bruxelles. GIFT (Great Italian Food Trade). 1.8.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/cbd-naturale-delirium-tremens-a-bruxelles