Un gruppo di 25 esperti di 8 Paesi membri UE – con vari background presso autorità competenti, organismi di controllo, imprese, istituti tecnici, società di consulenza – ha contribuito alla redazione di un Vademecum sulle indagini ufficiali e le misure da adottare nei casi di contaminazione dei prodotti bio con sostanze non ammesse. (1)
1) Biologico, possibili contaminazioni da sostanze non ammesse
I prodotti biologici – così come gli alimenti, anche convenzionali, destinati a lattanti e bambini di età inferiore ai tre anni (2) – non devono recare traccia di sostanze non ammesse (i.e. antiparassitari e altri ‘plant protection products’). Le contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili, non ascrivibili agli operatori, possono peraltro occorrere a causa dell’inquinamento ambientale, come si è visto. (3)
A seguito di vivaci dibattiti tra le grandi confederazioni agricole e le rappresentanze degli agricoltori biologici, il Regolamento (EU) No 2018/848 ‘relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici’ ha riconosciuto il rischio di possibili contaminazioni da sostanze non ammesse, peraltro già ampiamente dimostrato in letteratura scientifica (2,3). Prevedendo:
– le ‘misure precauzionali volte a evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati’ (articolo 28)
– ‘misure da adottare in caso di presenza di prodotti o sostanze non autorizzati’ (articolo 29).
2) Discriminazioni ‘a contrario’
Il principio di libera circolazione delle merci si declina nel divieto assoluto di restrizioni quantitative e qualitative nel mercato dell’Unione. Nondimeno:
– Reg. (UE) 2018/848 consente agli Stati membri di introdurre o mantenere requisiti di legge più stringenti (i.e. soglie di contaminazione) sui soli prodotti realizzati nei loro territori (4)
– gli Stati membri possono così introdurre norme a svantaggio degli operatori basati sui loro territori, vale a dire ‘discriminazioni a contrario’ (5,6)
– la Corte di Giustizia ha peraltro già chiarito che le ‘discriminazioni a contrario’ equivalgono a restrizioni alla libera circolazione e sono perciò contrarie al diritto UE. (7)
Si auspica perciò che la Commissione europea voglia intervenire su questa violazione del TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union), senza bisogno di attendere una nuova pronuncia della CJEU (Court of Justice of the European Union).
3) Indagini ufficiali
L’autorità competente che riceva informazioni sulla presenza di prodotti o sostanze non autorizzate, le quali suggeriscano una non conformità al Reg. UE 2018/848, deve condurre un’indagine ufficiale per determinarne la fonte e la causa.
I prodotti in questione non possono venire commercializzati come biologici se l’indagine ufficiale concluda che gli operatori:
– hanno utilizzato prodotti o sostanze non autorizzate, o
– non hanno adottato le misure precauzionali adeguate per evitare il rischio di contaminazione, (8) o
– hanno omesso di adottare misure in risposta a precedenti richieste pertinenti delle autorità competenti, le autorità di controllo o gli organismi di controllo (articolo 29).
3.1) Questioni applicative
‘Dopo due anni di applicazione del nuovo regolamento, la questione ha generato numerose reazioni e discussioni. Quali sono le preoccupazioni?
– I pesticidi sono presenti ovunque;
– spesso non riusciamo a determinarne l’origine;
– un’indagine sistematica è onerosa, costosa e spesso di lunga durata;
– i risultati dei residui portano al blocco delle merci e quindi creano incertezza nell’intera catena commerciale;
– potrebbe essere problematico bloccare tutti i prodotti interessati in attesa dei risultati, soprattutto per i prodotti deperibili’ (Verlet & Neuendorff et al., 2024, prefazione). (1)
3.2) Impatto sulle filiere e gli operatori
L’impatto delle questioni applicative sopra accennate sulle filiere e gli operatori coinvolti è estremamente gravoso in termini economici, oltre a comportare il rischio di blocchi dei prodotti che possono causare inutili sprechi alimentari:
– a livello commerciale, ‘si osserva la tendenza ad accettare solo prodotti biologici privi di residui per evitare l’onere e il costo di un’indagine e il rischio di blocco del prodotto’
– le autorità di controllo, a loro volta, possono venire ‘tentate’ a ‘concludere rapidamente che la contaminazione è causata da una presenza naturale o da una contaminazione accidentale, anche se tale conclusione si basa su prove insufficienti o mancano elementi convincenti su tale fonte e causa’ (Verlet & Neuendorff et al., 2024, prefazione). (1)
4) Vademecum sulle indagini ufficiali
‘Vade Mecum on Official Investigation in Organic Products (Good Implementation Practices for Articles 28 and 29 of Regulation EU 2018/848)’ si propone di affiancare tutti gli stakeholder nella prevenzione e gestione delle contaminazioni dei prodotti bio con sostanze non autorizzate.
Il Vademecum è stato realizzato con il sostegno del Bundesprogramm Ökologischer Landbau (lo schema del governo federale tedesco per l’agricoltura biologica). Grazie al contributo collaborativo dei 25 esperti citati in premessa (con gli italiani Samanta Rosi Bellière, consulente tecnico dell’International Organic Accreditation Service e Roberto Maresca, responsabile dello schema di certificazione biologico dell’organismo di controllo CCPB, cui si aggiunge il componente del comitato editoriale Roberto Pinton).
4.1) Struttura del documento
I diversi capitoli del Vademecum si focalizzano sulla presenza di sostanze che provengono da prodotti fitosanitari, le quali rappresentano la grande maggioranza dei casi notificati nell’OFIS (Organic Farming Information System).
Tali sostanze o prodotti includono:
– sostanze attive nei prodotti fitosanitari fertilizzanti, ammendanti e nutrienti
– ingredienti alimentari
– additivi alimentari
– materie prime per mangimi
– additivi per mangimi
– prodotti per la pulizia e la disinfezione di vasche, gabbie, serbatoi, corsie, edifici e impianti utilizzati per la produzione di animali
– prodotti per la pulizia e la disinfezione di edifici e impianti utilizzati per la produzione di piante, anche per lo stoccaggio in un’azienda agricola
– prodotti per la pulizia e la disinfezione di impianti di lavorazione e stoccaggio.
Gli strumenti e i metodi proposti sono tuttavia pertinenti anche per le indagini ufficiali relative ad altri prodotti o sostanze.
Dario Dongo
Note
(1) Verlet & Neuendorff et al. (2024). A Vade Mecum on Official Investigation in Organic Products. Good Implementation Practices for Articles 28 and 29 of Regulation (EU) 2018/848. Anti-Fraud Initiative. https://shorturl.at/gCW4r
(2) Dario Dongo. Biologico, reg. UE 2018/848. GIFT (Great Italian Food Trade). 22.6.18
(3) Si veda il paragrafo 2.2, ultimo capoverso, del precedente articolo di Dario Dongo e Alessandra Mei. Residui di pesticidi nei prodotti bio, contaminazioni accidentali sotto controllo. GIFT (Great Italian Food Trade). 18.10.22
(4) Reg. EU 2018/848, articolo 29, comma 5,7
(5) Marta Strinati, Dario Dongo. Legge italiana sul bio, più ombre che luci. Intervista a Roberto Pinton. GIFT (Great Italian Food Trade). 7.3.22
(6) In Italia, si veda il ecreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148 (su Normattiva, https://tinyurl.com/msk3xu73)
(7) Verbist V. Reverse Discrimination with Respect to Goods. In: Reverse Discrimination in the European Union: A Recurring Balancing Act. Discrimination Law in Theory and Practice. Intersentia; 2017:183-196
(8) ‘È necessario un approccio sistematico su come ridurre al minimo tali contaminazioni e su come agire in caso di loro presenza. Questo approccio sistematico deve venire valutato dalle autorità/organismi di controllo e rappresenta quindi un elemento nuovo e cruciale per la tutela dell’integrità biologica. Oltre a questo, gli operatori coinvolti nella produzione biologica devono rispettare molti altri obiettivi per garantire la conformità al Regolamento (UE) 2018/848’ (Verlet & Neuendorff et al., 2024, prefazione. Si veda nota 1)

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.